LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
TITOLO IV
INTERVENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO
REGIONALE E LOCALE, LA MOBILITA' URBANA
E L'INTERMODALITA'
Art. 29
Obiettivi degli interventi
1. La Regione promuove la realizzazione di interventi per la
riorganizzazione della mobilita' e la qualificazione dell'accesso ai
servizi di interesse pubblico.
2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 la Regione
privilegia:
a) quelli individuati dagli strumenti della programmazione regionale;
b) quelli individuati dagli strumenti della programmazione
provinciale;
c) quelli individuati dai Comuni nella redazione dei Piani urbani del
traffico, con particolare riguardo alla attuazione delle misure volte
al miglioramento del trasporto pubblico;
d) quelli che costituiscono integrazione funzionale di iniziative
finanziate da altri soggetti.
3. Gli interventi di cui al comma 2 perseguono l'obiettivo di:
a) migliorare la circolazione delle persone e delle merci,
l'accessibilita' alle aree urbane e in particolare ai centri storici,
l'interscambio tra i vari modi di trasporto;
b) favorire il risparmio energetico, ridurre i costi
economico-sociali di interesse generale, anche con l'armonizzazione
degli orari dei servizi e delle altre attivita' svolte nelle aree
urbane;
c) tutelare l'ambiente, la sicurezza, la salute dei cittadini e
migliorare la vivibilita' nelle aree e nei centri urbani;
d) favorire l'uso dei mezzi collettivi da parte di tutti i cittadini,
compresi i portatori di handicap.