REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

TITOLO IV                                                                       
INTERVENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO                                            
REGIONALE E LOCALE, LA MOBILITA' URBANA                                         
E L'INTERMODALITA'                                                              
          Art. 29                                                               
Obiettivi degli interventi                                                      
1. La Regione promuove la realizzazione di interventi per la                    
riorganizzazione della mobilita' e la qualificazione dell'accesso ai            
servizi di interesse pubblico.                                                  
2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 la Regione                    
privilegia:                                                                     
a) quelli individuati dagli strumenti della programmazione regionale;           
b) quelli individuati dagli strumenti della programmazione                      
provinciale;                                                                    
c) quelli individuati dai Comuni nella redazione dei Piani urbani del           
traffico, con particolare riguardo alla attuazione delle misure volte           
al miglioramento del trasporto pubblico;                                        
d) quelli che costituiscono integrazione funzionale di iniziative               
finanziate da altri soggetti.                                                   
3. Gli interventi di cui al comma 2 perseguono l'obiettivo di:                  
a) migliorare la circolazione delle persone e delle merci,                      
l'accessibilita' alle aree urbane e in particolare ai centri storici,           
l'interscambio tra i vari modi di trasporto;                                    
b) favorire il risparmio energetico, ridurre i costi                            
economico-sociali di interesse generale, anche con l'armonizzazione             
degli orari dei servizi e delle altre attivita' svolte nelle aree               
urbane;                                                                         
c) tutelare l'ambiente, la sicurezza, la salute dei cittadini e                 
migliorare la vivibilita' nelle aree e nei centri urbani;                       
d) favorire l'uso dei mezzi collettivi da parte di tutti i cittadini,           
compresi i portatori di handicap.                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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