REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

          Art. 28                                                               
Competenze delle Province e dei Comuni                                          
1. Spettano alle Province e ai Comuni, secondo le rispettive                    
competenze, tutte le funzioni non espressamente riservate alla                  
Regione dal DLgs 422/97 e dalla presente legge.                                 
2. Le Province esercitano le funzioni previste dalla presente legge             
in materia di trasporto pubblico locale. In particolare sono delegate           
alle Province le funzioni relative alla programmazione di bacino e              
tutte le funzioni relative ai servizi autofilotranviari di bacino,              
interbacino, urbani intercomunali e transfrontalieri, ivi comprese:             
a) l'istituzione e l'affidamento della gestione dei servizi e della             
costruzione delle opere pubbliche necessarie;                                   
b) la verifica e il controllo qualitativo e quantitativo sullo                  
svolgimento dei servizi;                                                        
c) il coordinamento dei servizi operanti sul territorio;                        
d) la zonizzazione del territorio ai fini tariffari;                            
e) le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 85 del DPR 24 luglio               
1977, n. 616, riguardanti l'approvazione dei regolamenti relativi ai            
servizi di noleggio con conducente, con qualsiasi mezzo esercitati, e           
di taxi.                                                                        
3. La titolarita' della delega per i servizi autofilotranviari di               
interbacino e' attribuita alla Provincia nella quale si svolge la               
parte prevalente del servizio, o comunque risulti prevalente                    
l'interesse economico del trasporto, e viene esercitata d'intesa con            
gli altri soggetti interessati.                                                 
4. Restano nella competenza dei Comuni le funzioni stabilite dalle              
leggi statali in materia di servizi autofilotranviari che si svolgono           
integralmente nel loro territorio.                                              
5. Sono delegate ai Comuni e alle Province, in relazione al                     
territorio interessato, le funzioni amministrative regionali relative           
agli impianti a fune di ogni tipo per trasporto di persone e merci in           
servizio pubblico, comprese quelle di cui al DPR 11 luglio 1980, n.             
753, e DM 15 marzo 1982, n. 706.                                                
6. Per gli impianti a fune aventi estensione interprovinciale, le               
funzioni amministrative di competenza regionale sono delegate alla              
Provincia nella quale e' sita la stazione di partenza, d'intesa con             
l'altra Provincia interessata.                                                  
7. Le funzioni relative alla sicurezza, non mantenute in capo allo              
Stato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del DLgs 422/97, sono           
delegate all'ente competente per l'istituzione e l'affidamento in               
gestione dei servizi.                                                           
8. Le Province, i Comuni e le Agenzie locali, nell'ambito delle                 
proprie competenze, stipulano i contratti di servizio con i gestori             
nel rispetto dell'art. 16.                                                      
9. Le Province e i Comuni possono procedere all'affidamento                     
coordinato di servizi autofilotranviari e di servizi complementari              
per la mobilita', anche ai fini previsti dall'art. 17 del DLgs                  
422/97.                                                                         
NOTE ALL'ART. 28                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e' citato alla nota 1) all'art.             
1.                                                                              
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 85 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 concernente             
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975,           
n. 382, e' il seguente:                                                         
"Art. 85 - Trasferimento alle Regioni                                           
Sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti             
l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai               
servizi da piazza.                                                              
Restano di competenza dello Stato le linee automobilistiche a                   
carattere internazionale nonche' le linee interregionali che non                
rientrino nelle competenze regionali ai sensi dell'articolo                     
precedente e le linee di gran turismo di carattere interregionale.".            
Comma 5                                                                         
3) Il DPR 11 luglio 1980, n. 753 concerne Nuove norme in materia di             
polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di             
altri servizi di trasporto.                                                     
4) Il DM 15 marzo 1982 concerne Norme tecniche per la costruzione e             
l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico.                                 
Comma 7                                                                         
5) Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 4 del DLgs 19                
novembre 1997, n. 422, citato alla nota 1) all'art. 1, e' il                    
seguente:                                                                       
"Art. 4 - Competenze dello Stato nel trasporto pubblico regionale e             
locale                                                                          
1. Nella materia del servizio pubblico di trasporto regionale e                 
locale, sono di competenza dello Stato esclusivamente:                          
omissis                                                                         
b) le funzioni in materia di sicurezza, di cui al DPR 11 luglio 1980,           
n. 753, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo                  
svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e quelle relative                 
all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 dello stesso           
decreto n. 753;                                                                 
omissis".                                                                       
Comma 9                                                                         
6) Il testo dell'art. 17 del DLgs 19 novembre 1997, n. 422, citato              
alla nota 1) all'art. 1, e' riportato alla nota all'art. 16.                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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