LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 28
Competenze delle Province e dei Comuni
1. Spettano alle Province e ai Comuni, secondo le rispettive
competenze, tutte le funzioni non espressamente riservate alla
Regione dal DLgs 422/97 e dalla presente legge.
2. Le Province esercitano le funzioni previste dalla presente legge
in materia di trasporto pubblico locale. In particolare sono delegate
alle Province le funzioni relative alla programmazione di bacino e
tutte le funzioni relative ai servizi autofilotranviari di bacino,
interbacino, urbani intercomunali e transfrontalieri, ivi comprese:
a) l'istituzione e l'affidamento della gestione dei servizi e della
costruzione delle opere pubbliche necessarie;
b) la verifica e il controllo qualitativo e quantitativo sullo
svolgimento dei servizi;
c) il coordinamento dei servizi operanti sul territorio;
d) la zonizzazione del territorio ai fini tariffari;
e) le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 85 del DPR 24 luglio
1977, n. 616, riguardanti l'approvazione dei regolamenti relativi ai
servizi di noleggio con conducente, con qualsiasi mezzo esercitati, e
di taxi.
3. La titolarita' della delega per i servizi autofilotranviari di
interbacino e' attribuita alla Provincia nella quale si svolge la
parte prevalente del servizio, o comunque risulti prevalente
l'interesse economico del trasporto, e viene esercitata d'intesa con
gli altri soggetti interessati.
4. Restano nella competenza dei Comuni le funzioni stabilite dalle
leggi statali in materia di servizi autofilotranviari che si svolgono
integralmente nel loro territorio.
5. Sono delegate ai Comuni e alle Province, in relazione al
territorio interessato, le funzioni amministrative regionali relative
agli impianti a fune di ogni tipo per trasporto di persone e merci in
servizio pubblico, comprese quelle di cui al DPR 11 luglio 1980, n.
753, e DM 15 marzo 1982, n. 706.
6. Per gli impianti a fune aventi estensione interprovinciale, le
funzioni amministrative di competenza regionale sono delegate alla
Provincia nella quale e' sita la stazione di partenza, d'intesa con
l'altra Provincia interessata.
7. Le funzioni relative alla sicurezza, non mantenute in capo allo
Stato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del DLgs 422/97, sono
delegate all'ente competente per l'istituzione e l'affidamento in
gestione dei servizi.
8. Le Province, i Comuni e le Agenzie locali, nell'ambito delle
proprie competenze, stipulano i contratti di servizio con i gestori
nel rispetto dell'art. 16.
9. Le Province e i Comuni possono procedere all'affidamento
coordinato di servizi autofilotranviari e di servizi complementari
per la mobilita', anche ai fini previsti dall'art. 17 del DLgs
422/97.
NOTE ALL'ART. 28
Comma 1
1) Il DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e' citato alla nota 1) all'art.
1.
Comma 2
2) Il testo dell'art. 85 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 concernente
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975,
n. 382, e' il seguente:
"Art. 85 - Trasferimento alle Regioni
Sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti
l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai
servizi da piazza.
Restano di competenza dello Stato le linee automobilistiche a
carattere internazionale nonche' le linee interregionali che non
rientrino nelle competenze regionali ai sensi dell'articolo
precedente e le linee di gran turismo di carattere interregionale.".
Comma 5
3) Il DPR 11 luglio 1980, n. 753 concerne Nuove norme in materia di
polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di
altri servizi di trasporto.
4) Il DM 15 marzo 1982 concerne Norme tecniche per la costruzione e
l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico.
Comma 7
5) Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 4 del DLgs 19
novembre 1997, n. 422, citato alla nota 1) all'art. 1, e' il
seguente:
"Art. 4 - Competenze dello Stato nel trasporto pubblico regionale e
locale
1. Nella materia del servizio pubblico di trasporto regionale e
locale, sono di competenza dello Stato esclusivamente:
omissis
b) le funzioni in materia di sicurezza, di cui al DPR 11 luglio 1980,
n. 753, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo
svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e quelle relative
all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 dello stesso
decreto n. 753;
omissis".
Comma 9
6) Il testo dell'art. 17 del DLgs 19 novembre 1997, n. 422, citato
alla nota 1) all'art. 1, e' riportato alla nota all'art. 16.