LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 26
Istituzione dei servizi
1. L'atto istitutivo dei servizi ne definisce la classificazione ai
sensi dell'art. 24 e, previa valutazione della domanda di trasporto,
nelle sue componenti qualitative e quantitative, nonche' delle
implicazioni sul piano finanziario, stabilisce:
a) la durata, comunque non eccedente i nove anni;
b) l'itinerario dei servizi e l'elenco delle fermate;
c) il programma di esercizio e l'indicazione del tipo e delle
caratteristiche dei veicoli da impiegare;
d) l'eventuale natura temporanea o sperimentale del servizio.