REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

          Art. 26                                                               
Istituzione dei servizi                                                         
1. L'atto istitutivo dei servizi ne definisce la classificazione ai             
sensi dell'art. 24 e, previa valutazione della domanda di trasporto,            
nelle sue componenti qualitative e quantitative, nonche' delle                  
implicazioni sul piano finanziario, stabilisce:                                 
a) la durata, comunque non eccedente i nove anni;                               
b) l'itinerario dei servizi e l'elenco delle fermate;                           
c) il programma di esercizio e l'indicazione del tipo e delle                   
caratteristiche dei veicoli da impiegare;                                       
d) l'eventuale natura temporanea o sperimentale del servizio.                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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