LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 23
Servizi ferroviari di competenza regionale
1. La Regione affida la gestione dei servizi ferroviari e dei sistemi
innovativi ad essi strettamente connessi di norma attraverso lo
strumento della concessione a terzi e secondo le procedure previste
dall'art. 13. La durata massima della concessione per i servizi e'
fissata in nove anni.
2. I gestori dei servizi ferroviari hanno accesso alla rete regionale
alle condizioni previste dall'art. 22, comma 3, e alla rete nazionale
secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 5 del DLgs 422/97.
3. La Giunta regionale provvede al rilascio delle concessioni nonche'
alla stipula dei contratti di servizio per i servizi minimi.
NOTA ALL'ART. 23
Comma 2
Il testo del comma 5 dell'art. 8 del DLgs 19 novembre 1997, citato
alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 8 - Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in
concessione a FS SpA
omissis
5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e
alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al comma 4, le Regioni affidano la gestione dei servizi
ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b), con contratti di
servizio ai sensi dell'articolo 19, ad imprese gia' esistenti o che
saranno costituite per la gestione dei servizi ferroviari di
interesse regionale o locale. Dette imprese hanno accesso per lo
svolgimento dei relativi servizi alla rete ferroviaria nazionale, con
le modalita' previste dal regolamento da adottare con decreto del
Ministro dei Trasporti e della Navigazione ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400. I contratti di servizio
assicurano che sia conseguito, a partire dall'1 gennaio 2000 il
rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al
netto dei costi di infrastruttura.".