REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

          Art. 23                                                               
Servizi ferroviari di competenza regionale                                      
1. La Regione affida la gestione dei servizi ferroviari e dei sistemi           
innovativi ad essi strettamente connessi di norma attraverso lo                 
strumento della concessione a terzi e secondo le procedure previste             
dall'art. 13. La durata massima della concessione per i servizi e'              
fissata in nove anni.                                                           
2. I gestori dei servizi ferroviari hanno accesso alla rete regionale           
alle condizioni previste dall'art. 22, comma 3, e alla rete nazionale           
secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 5 del DLgs 422/97.                   
3. La Giunta regionale provvede al rilascio delle concessioni nonche'           
alla stipula dei contratti di servizio per i servizi minimi.                    
NOTA ALL'ART. 23                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo del comma 5 dell'art. 8 del DLgs 19 novembre 1997, citato              
alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:                                        
"Art. 8 - Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in             
concessione a FS SpA                                                            
omissis                                                                         
5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e              
alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri           
di cui al comma 4, le Regioni affidano la gestione dei servizi                  
ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b), con contratti di                 
servizio ai sensi dell'articolo 19, ad imprese gia' esistenti o che             
saranno costituite per la gestione dei servizi ferroviari di                    
interesse regionale o locale. Dette imprese hanno accesso per lo                
svolgimento dei relativi servizi alla rete ferroviaria nazionale, con           
le modalita' previste dal regolamento da adottare con decreto del               
Ministro dei Trasporti e della Navigazione ai sensi dell'articolo 17,           
comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400. I contratti di servizio            
assicurano che sia conseguito, a partire dall'1 gennaio 2000 il                 
rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al            
netto dei costi di infrastruttura.".                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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