LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
TITOLO II
TRASPORTO FERROVIARIO
Art. 21
Competenze
1. In materia di trasporto ferroviario regionale e locale competono
alla Regione tutte le funzioni programmatorie, amministrative e di
finanziamento non mantenute allo Stato ai sensi della Legge 15 marzo
1997, n. 59.
2. La Regione, nell'esercizio delle sue competenze, persegue il
miglioramento delle prestazioni del trasporto ferroviario e
l'integrazione con il trasporto nazionale, con i sistemi di mobilita'
urbana e locale, con i sistemi di trasporto aereo e marittimo,
nonche' con i sistemi di gestione della logistica delle merci.
3. La programmazione e la progettazione del servizio ferroviario
dell'area metropolitana bolognese e' effettuata d'intesa con la
Provincia e il Comune di Bologna, tenendo conto del livello dei
servizi minimi ferroviari individuato negli accordi sottoscritti con
Stato e FS SpA.
4. L'esercizio delle funzioni relative alla rete e ai servizi non
gia' in concessione alla Societa' Ferrovie dello Stato SpA, ha luogo
a seguito della stipula degli accordi di programma con lo Stato e
dell'emanazione dei relativi decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previsti dall'art. 8, commi 3 e 4, del DLgs 422/97.
5. L'esercizio delle funzioni relative ai servizi gia' in concessione
alla Societa' Ferrovie dello Stato SpA decorre a seguito della
stipula degli accordi e dell'emanazione dei decreti previsti dal DLgs
422/97.
NOTE ALL'ART. 21
Comma 1
1) La Legge 15 marzo 1997, n. 59 e' citata alla nota all'art. 2.
Comma 4
2) Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 8 del DLgs 19 novembre 1997, n.
422, citato alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 8 - Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in
concessione a FS SpA
omissis
3. Le Regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie
di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di
programma, stipulati a norma dell'articolo 12 del presente decreto,
con i quali sono definiti, tra l'altro, per le ferrovie in
concessione di cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al
risanamento tecnico-economico di cui all'articolo 86 del DPR 24
luglio 1977, n. 616.
4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 12 sono,
rispettivamente, perfezionati e adottati entro il 30 giugno 1999.
omissis".
Comma 5
3) Il DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e' citato alla nota 1) all'art.
1.