REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

TITOLO II                                                                       
TRASPORTO FERROVIARIO                                                           
          Art. 21                                                               
Competenze                                                                      
1. In materia di trasporto ferroviario regionale e locale competono             
alla Regione tutte le funzioni programmatorie, amministrative e di              
finanziamento non mantenute allo Stato ai sensi della Legge 15 marzo            
1997, n. 59.                                                                    
2. La Regione, nell'esercizio delle sue competenze, persegue il                 
miglioramento delle prestazioni del trasporto ferroviario e                     
l'integrazione con il trasporto nazionale, con i sistemi di mobilita'           
urbana e locale, con i sistemi di trasporto aereo e marittimo,                  
nonche' con i sistemi di gestione della logistica delle merci.                  
3. La programmazione e la progettazione del servizio ferroviario                
dell'area metropolitana bolognese e' effettuata d'intesa con la                 
Provincia e il Comune di Bologna, tenendo conto del livello dei                 
servizi minimi ferroviari individuato negli accordi sottoscritti con            
Stato e FS SpA.                                                                 
4. L'esercizio delle funzioni relative alla rete e ai servizi non               
gia' in concessione alla Societa' Ferrovie dello Stato SpA, ha luogo            
a seguito della stipula degli accordi di programma con lo Stato e               
dell'emanazione dei relativi decreti del Presidente del Consiglio dei           
Ministri, previsti dall'art. 8, commi 3 e 4, del DLgs 422/97.                   
5. L'esercizio delle funzioni relative ai servizi gia' in concessione           
alla Societa' Ferrovie dello Stato SpA decorre a seguito della                  
stipula degli accordi e dell'emanazione dei decreti previsti dal DLgs           
422/97.                                                                         
NOTE ALL'ART. 21                                                                
Comma 1                                                                         
1) La Legge 15 marzo 1997, n. 59 e' citata alla nota all'art. 2.                
Comma 4                                                                         
2) Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 8 del DLgs 19 novembre 1997, n.           
422, citato alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:                            
"Art. 8 - Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in             
concessione a FS SpA                                                            
omissis                                                                         
3. Le Regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie            
di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di                    
programma, stipulati a norma dell'articolo 12 del presente decreto,             
con i quali sono definiti, tra l'altro, per le ferrovie in                      
concessione di cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al           
risanamento tecnico-economico di cui all'articolo 86 del DPR 24                 
luglio 1977, n. 616.                                                            
4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del                   
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 12 sono,              
rispettivamente, perfezionati e adottati entro il 30 giugno 1999.               
omissis".                                                                       
Comma 5                                                                         
3) Il DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e' citato alla nota 1) all'art.             
1.                                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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