REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

          Art. 19                                                               
Disposizioni transitorie                                                        
1. Durante il periodo di gestione provvisoria di cui all'art. 16, le            
attivita' di gestione e di finanziamento della Regione, delle                   
Province e dei Comuni restano regolate dalla L.R. 9 agosto 1993, n.             
28.                                                                             
2. In attesa che vengano riconosciute le Unioni di cui all'art. 13,             
la Regione, per assicurare la continuita' dell'intervento, finanzia i           
"club di prodotto" e le aggregazioni degli operatori per progetti di            
commercializzazione in base a quanto stabilito nelle direttive di cui           
all'art. 5.                                                                     
3. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta                
regionale puo' emanare le direttive di cui all'art. 5 anche nelle               
more dell'approvazione del Programma poliennale.                                
4. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di                 
revisione della legislazione in materia di promozione e                         
valorizzazione dell'associazionismo, resta in vigore la disciplina di           
cui all'art. 3 della L.R. 2 settembre 1981,  n.27, come sostituito              
dall'art. 20 della L.R. n. 28 del 1993.                                         
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 4 marzo 1998  ANTONIO LA FORGIA                                        
NOTA ALL'ART. 19                                                                
Comma 1                                                                         
1) La L.R. 9 agosto 1993, n. 28 e' citata alla nota al titolo.                  
Comma 4                                                                         
2) Il testo dell'art. 3 della L.R. 2 settembre 1981, n. 27                      
concernente Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni "Pro             
loco", come sostituito dall'art. 20 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28             
e' citato alla nota 2) dell'art. 18.                                            
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetti di legge d'iniziativa:                                                 
- dei consiglieri Giacomino e Cantoni, presentato in data 18 giugno             
1997, oggetto consiliare n. 2492 (VI legislatura);                              
- della Giunta regionale: deliberazione n. 2218 del 25 novembre 1997;           
oggetto consiliare n. 3030 (VI legislatura), con richiesta di                   
dichiarazione d'urgenza, approvata dal Consiglio regionale nella                
seduta del 10 dicembre 1997;                                                    
- pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione rispettivamente, nel n. 182 in data 8 luglio 1997 e nel n.              
204 in data 17 dicembre 1997;                                                   
- assegnati alla V Commissione consiliare permanente "Scuola, Cultura           
e Turismo", in sede referente.                                                  
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/II.7 del             
15 gennaio 1998, con relazione scritta del consigliere Fabbri;                  
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 febbraio 1998           
atto  n.116/98;                                                                 
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 344/4.1.14/C.G. del           
26 febbraio 1998.                                                               

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