REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

          Art. 19                                                               
Agenzie locali per la mobilita'                                                 
e il trasporto pubblico locale                                                  
1. Le Province e i Comuni possono costituire, per ciascun ambito                
territoriale provinciale o metropolitano, una agenzia locale per la             
mobilita' e il trasporto pubblico locale di loro competenza.                    
2. L'agenzia e' costituita nei modi e nelle forme stabilite dagli               
Enti locali. Essa puo' essere costituita anche a seguito di scissione           
dei Consorzi per l'esercizio del trasporto pubblico locale operanti             
alla data di entrata in vigore della presente legge.                            
3. L'agenzia esplica le sue funzioni dando attuazione alle decisioni            
degli Enti locali e alle previsioni dei loro strumenti di                       
programmazione di settore, con particolare riguardo ai seguenti                 
compiti:                                                                        
a) progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di           
trasporto integrati tra loro e con la mobilita' privata;                        
b) progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la              
mobilita', con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi,                   
all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di               
informazione e controllo;                                                       
c) gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei                   
servizi;                                                                        
d) controllo dell'attuazione dei contratti di servizio;                         
e) ogni altra funzione assegnata dagli Enti locali con esclusione               
della programmazione e della gestione di servizi autofilotranviari.             
4. L'agenzia puo' intervenire negli accordi di programma di cui                 
all'art. 12 e nei contratti di servizio in relazione alle specifiche            
funzioni ad essa attribuite dagli Enti locali.                                  
5. Ove non sia costituita l'agenzia locale, le Province e i Comuni,             
d'intesa con la Regione, possono affidare, con onere a carico degli             
Enti locali, le procedure concorsuali di cui al comma 3, lett. c)               
all'Agenzia prevista dall'art. 18. In tal caso restano nella piena              
responsabilita' degli Enti locali l'atto di affidamento, la stipula             
del contratto di servizio e ogni connessa funzione di controllo.                

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina