LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 19
Agenzie locali per la mobilita'
e il trasporto pubblico locale
1. Le Province e i Comuni possono costituire, per ciascun ambito
territoriale provinciale o metropolitano, una agenzia locale per la
mobilita' e il trasporto pubblico locale di loro competenza.
2. L'agenzia e' costituita nei modi e nelle forme stabilite dagli
Enti locali. Essa puo' essere costituita anche a seguito di scissione
dei Consorzi per l'esercizio del trasporto pubblico locale operanti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'agenzia esplica le sue funzioni dando attuazione alle decisioni
degli Enti locali e alle previsioni dei loro strumenti di
programmazione di settore, con particolare riguardo ai seguenti
compiti:
a) progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di
trasporto integrati tra loro e con la mobilita' privata;
b) progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la
mobilita', con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi,
all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di
informazione e controllo;
c) gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei
servizi;
d) controllo dell'attuazione dei contratti di servizio;
e) ogni altra funzione assegnata dagli Enti locali con esclusione
della programmazione e della gestione di servizi autofilotranviari.
4. L'agenzia puo' intervenire negli accordi di programma di cui
all'art. 12 e nei contratti di servizio in relazione alle specifiche
funzioni ad essa attribuite dagli Enti locali.
5. Ove non sia costituita l'agenzia locale, le Province e i Comuni,
d'intesa con la Regione, possono affidare, con onere a carico degli
Enti locali, le procedure concorsuali di cui al comma 3, lett. c)
all'Agenzia prevista dall'art. 18. In tal caso restano nella piena
responsabilita' degli Enti locali l'atto di affidamento, la stipula
del contratto di servizio e ogni connessa funzione di controllo.