REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

          Art. 18                                                               
Abrogazione di norme                                                            
1. Sono abrogate:                                                               
a) la L.R. 5 dicembre 1996, n. 47 "Disciplina della Azienda di                  
promozione turistica";                                                          
b) la L.R. 20 maggio 1994, n. 22 "Presidente dell'Azienda di                    
promozione turistica. Modifica della L.R. 28/93";                               
c) la L.R. 25 ottobre 1993, n. 35 "Proroga dell'amministrazione                 
straordinaria dell'AGERTUR e delle APT e delle gestioni commissariali           
dell'ARF, dell'ARIS e dell'ERSA. Disposizioni transitorie per la                
prima fase di attuazione della L.R. 28/93".                                     
2. Sono abrogati gli articoli 1-5; 14-20; 26-34 della L.R. 9 agosto             
1993, n. 28 "Ordinamento dell'organizzazione turistica                          
dell'Emilia-Romagna". E' altresi' abrogato il comma 1 dell'art. 22              
della L.R. n. 28 del 1993.                                                      
NOTE ALL'ART. 18                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della L.R. 9 agosto 1993,             
n. 28 citata alla nota al titolo, era il seguente:                              
"Art. 1 - Finalita'                                                             
1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della                
regione Emilia-Romagna sulla base dello Statuto regionale e delle               
Leggi 17 maggio 1983, n. 217, e 8 giugno 1990, n. 142, definendo                
l'attivita' della Regione e l'esercizio delle funzioni attribuite o             
delegate agli Enti locali territoriali e agli altri Enti ed organismi           
interessati allo sviluppo del turismo.                                          
          Art. 2 - Funzioni della Regione                                       
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:                                    
a) programmazione e coordinamento delle attivita' e delle iniziative            
turistiche, anche attraverso l'emanazione di atti d'indirizzo nei               
confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e                
locale;                                                                         
b) promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e                   
complessiva dell'offerta turistica regionale, nonche' dell'immagine             
delle diverse componenti dell'offerta turistica presenti nel                    
territorio regionale, con particolare riferimento a quella costiera,            
montana, termale, congressuale e fieristica, delle citta' d'arte,               
naturalistico-ambientale, dei centri storici minori;                            
c) organizzazione della raccolta, della elaborazione e della                    
comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle                    
rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda             
turistica, nell'ambito del sistema statico regionale costituito ai              
sensi del DLgs 6 settembre 1989, n. 322;                                        
d) istituzione dell'Osservatorio regionale sul turismo nell'ambito              
del Sistema informativo regionale, ai fini di una puntuale conoscenza           
dei mercati della domanda turistica e di una costante informazione              
agli enti e agli operatori turistici;                                           
e) realizzazione di progetti speciali, anche in collaborazione con              
l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), con altre Regioni,             
con altri Enti pubblici, con organizzazioni e con operatori privati.            
2. La Regione, per la promozione turistica in Italia e all'estero e             
per la realizzazione di progetti speciali, di norma si avvale                   
dell'Azienda di promozione turistica (APT) o interviene a favore di             
programmi e di progetti proposti dalle Province o dagli Enti locali             
associati.                                                                      
3. Nell'ambito delle proprie funzioni di cui al comma 1 la Regione,             
per la effettuazione di ricerche e per la realizzazione di progetti e           
di servizi, puo' affidare specifichi incairchi ad istituti                      
universitari, ad altri enti ed organismi e ad agenzie specializzate             
nelle materie di intervento regionale.                                          
          Art. 3 - Programmi regionali                                          
1. Il Consiglio regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore                
della presente legge e con cadenza triennale, approva le direttive              
generali ed il piano di promozione turistica nel quale sono indicati:           
a) gli obiettivi dell'intervento regionale sui diversi mercati della            
domanda in Italia e all'estero;                                                 
b) le risorse statali e regionali che si prevede di destinare alla              
promozione regionale e alla promozione locale.                                  
2. La Giunta regionale delibera entro il mese di ottobre dell'anno              
precedente a quello di riferimento i programmi regionali annuali di             
promozione e di commercializzazione turistica. Comunica inoltre                 
all'ENIT le iniziative promozionali all'estero ai sensi dell'art. 6             
della Legge 11 ottobre 1990, n. 292.                                            
3. Nei programmi annuali di cui al comma 2 vengono indicati i criteri           
e le modalita' per la utilizzazione delle risorse, la quota da                  
assegnare ai progetti speciali, in misura non superiore al trenta per           
cento delle risorse disponibili nei programmi, nonche' la                       
ripartizione alle singole Province dei fondi disponibili per                    
l'attuazione dei relativi programmi di cui all'art. 15. Tale                    
ripartizione avviene sulla base del movimento turistico registrato in           
termini di presenze e capacita' ricettive, tenendo altresi' conto del           
valore promozionale del progetto per l'intero contesto regionale.               
4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di                       
approvazione del bilancio regionale dell'anno di riferimento,                   
delibera i progetti regionali da realizzarsi direttamente o                     
attraverso l'Azienda di promozione turistica o altre strutture                  
organizzative, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 2; delibera inoltre           
la ripartizione delle altre risorse finanziarie disponibili di                  
provenienza statale e regionale, assegnando alla APT ed alle Province           
i relativi fondi, da destinarsi:                                                
a) ai progetti di promozione locale di cui all'art. 15;                         
b) ai progetti di promozione e commercializzazione delle imprese                
turistiche di cui all'art. 4;                                                   
c) al funzionamento degli IAT di cui all'art. 19.                               
          Art. 4 - Interventi per la promozione e commercializzazione           
delle imprese turistiche                                                        
1. La Regione concorre allo sviluppo delle attivita' di promozione e            
di commercializzazione di imprese turistiche, singole o associate               
anche temporaneamente, di enti privati e di organismi tecnici delle             
associazioni di categoria del settore, per progetti di qualita'. A              
tal fine destina annualmente al finanziamento delle inziative dei               
privati una quota non inferiore al venti per cento e non superiore al           
quaranta per cento delle risorse disponibili per la promozione locale           
e regionale.                                                                    
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere articolate in                  
progetti organici nei quali siano evidenziati gli obiettivi da                  
perseguire, i mercati di intervento ed i segmenti di domanda da                 
privilegiare, le azioni programmate e le modalita' del loro                     
svolgimento, i criteri e le modalita' di riscontro dei risultati                
conseguiti ed un dettagliato preventivo di spesa.                               
3. I contributi per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2             
possono essere concessi in misura non superiore al quaranta per cento           
della spesa complessiva ammissibile per le iniziative in ambito                 
nazionale e non superiore al cinquanta per cento per le iniziative              
all'estero.                                                                     
4. La Giunta regionale stabilisce annualmente, entro il mese di                 
maggio dell'anno precedente a quello di riferimento, i limiti di                
importo della spesa ammissibile nonche' i criteri ed i limiti di                
finanziamento.                                                                  
5. Le domande di contributo devono essere presentate alle Province              
entro il mese di giugno dell'anno antecedente a quello di                       
riferimento.                                                                    
6. Le Province inseriscono nel programma turistico provinciale di cui           
all'art. 15 i progetti ritenuti ammissibili proponendo una                      
graduatoria di priorita'.                                                       
7. Il richiedente, successivamente alla realizzazione delle                     
iniziative ammesse a contributo, deve inviare tempestivamente alla              
Provincia una dettagliata relazione da cui risulti l'effettiva                  
attuazione del progetto, con la documentazione comprovante il                   
conseguimento di tutto o in parte dei risultati originariamente                 
previsti, nonche' il consuntivo delle spese effettivamente sostenute.           
8. I contributi sono concessi dalle Province e liquidati ed erogati             
dalle stesse a seguito della presentazione da parte degli interessati           
della regolare documentazione di spesa e di quella occorrente ai                
sensi della vigente normativa.                                                  
9. Le Province presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre           
di ciascun anno, le certificazioni delle spese effettuate per delega            
della Regione, nonche' una relazione sui risultati economici e                  
finanziari, ai sensi dell'art. 78 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.              
          Art. 5 - Ambito territoriale turisticamente rilevante                 
1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 17 maggio 1983, n. 217, ai fini             
di una coordinata ed unitaria attivita' di promozione, accoglienza ed           
informazione turistica, e' ambito turisticamente rilevante quello               
costituito da:                                                                  
a) tutti i comuni della fascia adriatica dell'Emilia-Romagna;                   
b) tutti i comuni del crinale appenninico;                                      
c) i comuni termali;                                                            
d) le citta' d'arte.                                                            
2. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore                
della presente legge, determina i criteri in base ai quali la Giunta            
regionale, tenuto conto delle richieste documentate dei rispettivi              
Consigli comunali, stabilisce l'elenco delle citta' d'arte di cui               
alla lett. d) del comma 1 e degli altri Comuni che possono entrare a            
far parte dell'ambito turistico previsto dal comma 1. La Giunta                 
regionale, periodicamente, puo' aggiornare l'elenco. L'elenco e gli             
aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della                    
Regione.".                                                                      
2) Il testo degli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 della L.R. 9              
agosto 1993,  n.28 citata alla nota al titolo, era il seguente:                 
"Art. 14 - Funzioni delle Province                                              
1. Alle Province e' delegato, nell'ambito del rispettivo territorio,            
l'esercizio delle funzioni amministrative relative a:                           
a) programmazione e coordinamento delle attivita' di promozione e               
propaganda turistica;                                                           
b) agenzie di viaggio e turismo;                                                
c) prezzi e tariffe dei servizi e delle strutture ricettive                     
alberghiere ed extralberghiere;                                                 
d) tariffe relative alle professioni di cui all'art. 11 della Legge             
17 maggio 1983, n. 217;                                                         
e) Commissioni giudicatrici per prove di esame, da effettuarsi a                
livello provinciale, per l'abilitazione all'esercizio delle                     
professioni di guida turistica, interprete turistico ed                         
accompagnatore turistico, nonche' delle altre professioni di cui                
all'art. 11 della Legge n. 217 del 1983, che non siano diversamente             
disciplinate con specifica legge; la delega comprende le nomine,                
proposte o designazioni di competenza della Regione;                            
f) incentivazione dell'offerta turistica di cui all'art. 9 della L.R.           
11 gennaio 1993, n. 3;                                                          
g) ammissione, concessione, liquidazione ed erogazione dei contributi           
regionali per gli interventi compresi nel programma turistico                   
provinciale di cui all'art. 15;                                                 
h) attivazione, coordinamento e gestione di un servizio di statistica           
provinciale del turismo, con la collaborazione dei Comuni turistici             
interessati nell'ambito del sistema statistico regionale di cui alla            
lett. c) del comma 1 dell'art. 2;                                               
i) coordinamento dei servizi turistici di base dei Comuni e                     
promozione delle iniziative ed attivita' di interesse turistico                 
provinciale, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della Legge 8 giugno             
1990, n. 142.                                                                   
2. Le Province sono altresi' delegate alla istituzione e tenuta:                
a) dell'Albo provinciale delle Associazioni turistiche pro loco,                
secondo le disposizioni dell'art. 3 della L.R. 2 settembre 1981, n.             
27, come sostituito dall'art. 20 della presente legge;                          
b) dell'elenco provinciale dei direttori tecnici di Agenzia di                  
viaggio e turismo che sostituisce l'elenco regionale di cui all'art.            
20 della L.R. 14 giugno 1984, n. 31, ed al quale si applica, in                 
quanto compatibile, la normativa ivi prevista;                                  
c) l'elenco provinciale delle guide turistiche, degli interpreti e              
degli accompagnatori turistici, che sostituisce il ruolo regionale di           
cui all'art. 9 della L.R. 16 giugno 1981, n. 17, ed al quale si                 
applica, in quanto compatibile, la normativa ivi prevista.                      
3. Le Province svolgono altresi' le funzioni di vigilanza e controllo           
nelle materie delegate ed applicano le relative sanzioni                        
amministrative.                                                                 
4. Le Province possono assumere iniziative per favorire la gestione             
associata delle funzioni comunali in materia turistica, anche con la            
partecipazione o il riconoscimento di forme di collaborazione a tal             
fine istituite.                                                                 
          Art. 15 - Programma turistico provinciale                             
1. Le Province approvano e trasmettono alla Regione entro il 10                 
settembre dell'anno precedente a quello di riferimento il programma             
turistico provinciale e le iniziative di carattere interprovinciale.            
2. In esso sono indicati:                                                       
a) le iniziative promozionali e le attivita' di informazione,                   
accoglienza ed intrattenimento proposte per il contributo in                    
conformita' ai criteri e priorita' stabiliti ai sensi del comma 3               
dell'art. 3, distinte in appositi elenchi relativi ai singoli                   
soggetti attuatori;                                                             
b) i progetti di promozione e commercializzazione ritenuti                      
ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 4.                                  
3. Le domande di contributo per le iniziative ed attivita' di cui               
alla lett. a) del comma 2 devono essere presentate alle Province da             
parte dei diversi soggetti attuatori entro il mese di giugno                    
dell'anno precedente a quello di riferimento.                                   
4. I contributi ai diversi soggetti attuatori sono concessi dalle               
Province e liquidati ed erogati dalle stesse sulla base di idonea               
documentazione relativa alla realizzazione delle iniziative ed alle             
spese effettivamente sostenute.                                                 
5. Le Province, per le iniziative ed attivita' di cui alla lettera a)           
del comma 2, presentano le certificazioni e le relazioni indicate al            
comma 9 dell'art. 4.                                                            
          Art. 16 - Funzioni dei Comuni                                         
1. Ai Comuni compete la valorizzazione turistica del proprio                    
territorio.                                                                     
2. Ai Comuni e' delegato, nell'ambito del proprio territorio,                   
l'esercizio delle funzioni amministrative relative a:                           
a) strutture ricettive di cui all'art. 6 della Legge 17 maggio 1983,            
n. 217, compresi gli adempimenti di cui all'art. 13 del RDL 24                  
novembre 1938,  n.1926, convertito nella Legge 2 giugno 1939, n. 739,           
anche ai fini statistici;                                                       
b) attivita' di cui all'art. 11 della Legge n. 217 del 1983, svolte a           
titolo professionale e a titolo non professionale dai soggetti ivi              
indicati;                                                                       
c) prezzi e tariffe dei servizi concernenti attivita' turistiche ad             
uso pubblico gestite in regime di concessione di cui all'art. 1 della           
Legge 25 agosto 1991, n. 284;                                                   
d) espletamento dei servizi turistici di base relativi                          
all'informazione e all'accoglienza turistica. Nei territori di cui              
all'art. 5 tali servizi possono essere svolti dai Comuni previa                 
convenzione con l'APT.                                                          
3. I Comuni svolgono altresi' le funzioni di vigilanza e controllo              
nelle materie delegate ed applicano le relative sanzioni                        
amministrative.                                                                 
4. Fino alla emanazione del decreto previsto dal secondo comma                  
dell'art. 59 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, i Comuni esprimono i               
pareri previsti dall'art. 41 della Legge 31 dicembre 1982, n. 979.              
          Art. 17 - Organismi associativi locali                                
1. Gli Enti locali che costituiscano organismi associativi ai sensi             
della Legge 8 giugno 1990, n. 142, per lo svolgimento delle funzioni            
ed attivita' di cui all'art. 18 in aree territoriali di offerta di              
risorse turistiche omogenee o complementari, possono avvalersi di               
detti organismi per la presentazione delle domande di ammissione al             
finanziamento ai sensi degli artt. 2 e 3.                                       
2. Nelle aree di sviluppo turistico montane e termali gli Enti                  
locali, ove abbiano gia' costituito un consorzio o societa' a                   
capitale misto per la gestione di un centro di promozione e                     
commercializzazione ai sensi della L.R. 5 settembre 1988, n. 39,                
ovvero una societa' d'arte ai sensi dell'art. 41 della L.R. 17 agosto           
1988, n. 32, possono attribuire ai suddetti organismi anche le                  
funzioni di cui all'art. 18, definendo con apposita convenzione le              
modalita' operative ed i rapporti finanziari.                                   
          Art. 18 - Attivita' degli organismi associativi                       
1. Ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui agli artt. 2 e 3             
gli organismi associati e gli Enti ivi indicati:                                
a) promuovono e supportano tecnicamente i progetti di interesse                 
d'area attuati dai Comuni per la valorizzazione turistica del proprio           
territorio e possono collaborare alla elaborazione e realizzazione di           
progetti di sviluppo delle attivita' turistiche locali, anche                   
attraverso la costruzione ed eventuale gestione di impianti e                   
infrastrutture di interesse turistico e l'istituzione e gestione di             
centri-servizio per il turismo.                                                 
b) promuovono e valorizzano i progetti di interesse d'area dei Comuni           
per la attuazione di manifestazioni culturali o altre iniziative                
finalizzate alla qualificazione dell'offerta turistica e possono                
collaborare alla relativa organizzazione e realizzazione;                       
c) possono esercitare le attivita' di informazione e di accoglienza             
turistica, sulla base di incarichi affidati con apposita convenzione            
da parte dell'APT o dei Comuni e degli altri Enti locali interessati.           
          Art. 19 - Informazione ed accoglienza turistica - IAT                 
1. Le attivita' di informazione e accoglienza turistica in sede                 
locale sono svolte dagli IAT o, al di fuori dell'ambito territoriale            
di competenza dell'APT, dai Comuni interessati.                                 
2. L'APT con apposita convenzione puo' affidare la gestione degli IAT           
da essa istituiti agli Enti locali, in forma singola o associata,               
alle associazioni turistiche pro loco, ad organismi associativi di              
imprenditori turistici e ad altri organismi associativi di sviluppo             
turistico locale, nonche' agli enti gestori dei servizi pubblici                
ferroviari, aeroportuali, portuali ed autostradali.                             
3. L'istituzione degli IAT e l'uso della relativa denominazione sono            
soggetti a preventivo nulla osta della Giunta regionale.                        
4. Il segno distintivo degli IAT e' conforme al modello grafico                 
determinato dalla Regione.                                                      
          Art. 20 - Associazioni pro loco                                       
1. L'art. 3 della L.R. 2 settembre 1981, n. 27, e' sostituito dal               
seguente:                                                                       
          Art. 3 - Albo provinciale delle Associazioni pro loco                 
1. Le Province provvedono alla istituzione e tenuta dell'Albo                   
provinciale delle Associazioni pro loco, che sostituisce a tutti gli            
effetti l'Albo nazionale previsto dalla Legge 4 marzo 1958, n. 174.             
2. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni che,                
avendo un ordinamento a base democratica, perseguano le finalita' di            
cui all'art. 2. L'iscrizione e' subordinata altresi' alla condizione            
che negli organismi direttivi dell'associazione siano presenti uno o            
piu' rappresentanti del Comune o dei Comuni in cui essa ha sede o               
esplichi la propria attivita'.                                                  
3. Le Province disciplinano con apposito regolamento le modalita' per           
l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo e procedono, di intesa fra            
di loro, all'iscrizione delle "pro loco" che operino in Comuni                  
appartenenti a diverse province..                                               
2. Nell'Albo provinciale di cui all'art. 3 della L.R. n. 27 del 1981            
come modificato dal presente articolo sono iscritte d'ufficio le                
associazioni gia' iscritte nell'Albo provinciale previsto nel comma 3           
dell'art. 1 della L.R. 20 gennaio 1986, n. 2.".                                 
3) Il testo degli articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 della             
L.R. 9 agosto 1993, n. 28 citata alla nota al titolo, era il                    
seguente:                                                                       
"Art. 26 - Destinazione delle entrate degli Enti soppressi                      
1. Le entrate anche di natura tributaria riconosciute dalla vigente             
legislazione agli Enti turistici disciolti di cui all'art. 21, sono             
destinate all'APT, alle Province ed agli altri enti ed organismi che            
ne svolgono le relative funzioni ai sensi della presente legge.                 
          Art. 27 - Spese per le funzioni delegate                              
1. La Regione partecipa alle spese sostenute dagli Enti locali per              
l'esercizio delle funzioni amministrative delegate con la presente              
legge.                                                                          
2. La Giunta regionale e' autorizzata a ripartire tra gli Enti                  
locali, con proprio atto deliberativo, le somme assegnate nel                   
bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,            
in conformita' alla L.R. 28 dicembre 1992,  n.51, concernente la                
partecipazione della Regione alle spese di finanziamento per                    
l'esercizio delle deleghe.                                                      
          Art. 28 - Copertura finanziaria                                       
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge la               
Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte            
spesa del bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria           
disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di                   
bilancio o di variazione di bilancio a norma dell'art. 11, primo                
comma della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.                                          
          Art. 29 - Abrogazione di norme                                        
1. E' abrogata la L.R. 20 gennaio 1986, n. 2 "Organizzazione                    
turistica della Regione Emilia-Romagna".                                        
2. E' abrogata la L.R. 12 marzo 1985, n. 6 "Interventi della Regione            
Emilia-Romagna a favore degli imprenditori turistici associati per lo           
sviluppo dell'attivita' di commercializzazione dell'offerta turistica           
anche nei connessi aspetti di promozione alla vendita.".                        
3. Sono altresi' abrogate le seguenti norme:                                    
a) gli articoli 4 e seguenti della L.R. 2 settembre 1981, n. 27,                
concernente "Istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni pro             
loco";                                                                          
b) l'art. 3 della L.R. 15 dicembre 1989, n. 44, concernente                     
"Promozione e valorizzazione delle zone matildiche                              
dell'Emilia-Romagna.                                                            
          Art. 30 - Contributi per la prima fase di attivita'                   
1. In fase di prima attuazione della presente legge, le                         
disponibilita' finanziarie di cui all'art. 26 sono destinate                    
prioritariamente a garantire gli oneri relativi al personale                    
proveniente dagli Enti turistici soppressi di cui all'art. 21, gli              
oneri relativi i servizi di statistica provinciale del turismo,                 
nonche' gli oneri relativi al mantenimento dei servizi degli IAT gia'           
istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge.                  
          Art. 31 - Modalita' e termini per la prima fase di                    
attuazione della legge                                                          
1. In sede di prima applicazione della presente legge vengono fissati           
i seguenti termini:                                                             
a) la Giunta regionale stabilisce entro il mese di ottobre dell'anno            
precedente a quello di riferimento i limiti d'importo della spesa               
ammissibile nonche' i criteri ed i limiti di finanziamento degli                
interventi per la promozione e la commercializzazione delle imprese             
turistiche di cui all'art. 4;                                                   
b) le domande di contributo per gli interventi di cui alla lettera a)           
debbono essere presentate alle Province entro il 15 del mese di                 
novembre;                                                                       
c) le domande di contributo per le iniziative ed attivita' di cui               
alla lettera a) del comma 2 dell'art. 15, debbono essere presentate             
alle Province da parte dei diversi soggetti attuatori entro il 15 del           
mese di novembre;                                                               
d) le Province approvano e trasmettono alla Regione entro il 30 del             
mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento il                
programma turistico provinciale di cui all'art. 15;                             
e) la Giunta regionale delibera entro il mese di dicembre i programmi           
regionali annuali di promozione e di commercializzazione turistica di           
cui all'art. 3, comma 2. Si prescinde dal parere della Consulta di              
cui all'art. 10, ove questa non sia stata costituita entro il                   
suddetto termine.                                                               
2. Entro il termine indicato alla lettera e) del comma 1 la Giunta              
propone al Consiglio regionale le prime direttive generali ed il                
primo piano di promozione turistica di cui al comma 1 dell'art. 3               
della presente legge.                                                           
          Art. 32 - Funzioni del Circondario di Rimini                          
1. Fino alla elezione del Consiglio provinciale di Rimini tutte le              
funzioni che la presente legge demanda alle Province sono esercitate,           
per il relativo ambito territoriale, dal Circondario di Rimini.                 
          Art. 33 - Erogazione dei benefici                                     
1. Ai benefici erogati a norma della presente legge si applicano le             
procedure ed i criteri di trasparenza previsti dalla Legge 7 agosto             
1990, n. 241 e dalle relative norme regionali di attuazione.                    
          Art. 34 - Liquidazione dell'AGERTUR e delle APT                       
Il Presidente della Giunta regionale, contestualmente ai decreti di             
soppressione dell'AGERTUR e delle Aziende di promozione turistica,              
nomina i liquidatori degli enti stessi. Con il decreto di nomina sono           
stabiliti l'eventuale compenso, rapportato all'attivita' da svolgere,           
e le modalita' per l'esercizio delle operazioni di liquidazione                 
nonche' il termine, in ogni caso non superiore a sei mesi, entro il             
quale esse devono concludersi.".                                                
4) Il testo del comma 1 dell'art. 22 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28            
citata alla nota al titolo, era il seguente:                                    
"Art. 22 - Oneri del personale delle soppresse Aziende di promozione            
turistica                                                                       
1. Dalla data della soppressione delle Aziende di promozione                    
turistica e anche nelle more del perfezionamento degli atti, gli                
oneri per il personale trasferito a norma della presente legge sono a           
carico della Regione Emilia-Romagna per tutta la durata dello                   
svolgimento delle funzioni delegate o attribuite dalla Regione stessa           
agli Enti locali territoriali.                                                  
omissis.".                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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