REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

          Art. 17                                                               
Oneri per il personale   per l'esercizio delle funzioni degli Enti              
locali                                                                          
1. La Regione puo' corrispondere agli Enti locali che svolgono                  
funzioni in materia di turismo un finanziamento forfettario a                   
copertura degli oneri di personale, previa intesa con il Presidente             
della Provincia o con il Sindaco.                                               
2. Per l'individuazione degli enti cui corrispondere il finanziamento           
di cui al comma 1 si fa riferimento agli enti destinatari di                    
trasferimento di personale effettuato ai sensi dell'art. 21 della               
L.R. 9 agosto 1993, n. 28.                                                      
3. L'intesa specifica l'ammontare del finanziamento, le modalita' di            
aggiornamento di tale importo e le modalita' di verifica della spesa.           
L'importo e' calcolato sulla base dell'impegno previsto di risorse e            
dei costi medi per qualifica del personale regionale.                           
4. Nelle more della approvazione delle intese di cui al comma 1, il             
finanziamento forfettario per l'anno 1998 e' calcolato in misura pari           
al finanziamento erogato per l'anno 1997 incrementato del tasso di              
inflazione programmato per l'anno 1998.                                         
NOTA ALL'ART. 17                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 21 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28 citata alla               
nota al titolo, e' il seguente:                                                 
"Art. 21 - Soppressione delle Aziende di promozione turistica                   
1. Le Aziende di promozione turistica, gia' istituite ai sensi                  
dell'art. 5 della L.R. 20 gennaio 1986, n. 2 sono soppresse.                    
2. Le Province subentrano nella titolarita' dei beni mobili e                   
immobili e delle situazioni giuridiche attive e passive delle                   
soppresse Aziende. Esse provvedono alla gestione delle iniziative in            
corso o programmate alla data della soppressione delle Aziende, fino            
al loro esaurimento.                                                            
3. Alla soppressione delle Aziende di promozione turistica provvede,            
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il            
Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, assunto di               
intesa con le Province territorialmente competenti. Con il medesimo             
decreto si dispone in ordine agli affari pendenti, alle attivita' e             
passivita' nonche' al trasferimento alle stesse Province dei beni               
mobili ed immobili e del personale delle Aziende di promozione                  
turistica con rapporto di ruolo.                                                
4. Il Presidente della Giunta regionale trasferisce agli altri Enti             
locali territoriali, previa intesa con gli stessi, il suddetto                  
personale delle soppresse Aziende necessario per lo svolgimento delle           
funzioni delegate o attribuite dalla presente legge.                            
5. I trasferimenti del personale di cui al presente articolo sono               
disposti, sulla base delle intese previste ai commi 3 e 4, ai sensi             
dell'art. 6, commi 1-6 della L.R. 28 ottobre 1987, n. 30 e per gli              
effetti di cui all'art. 20, comma 2 della L.R. 27 aprile 1990, n. 37.           
In attesa dei provvedimenti di adeguamento delle dotazioni organiche            
che gli Enti locali adotterrano secondo quanto previsto dal comma 4             
dell'art. 6 della L.R. n. 30 del 1987, ed in conformita' al disposto            
dell'art. 31 del DLgs 3 febbraio 1983, n. 29, il personale                      
trasferito, ove necessario, e' inquadrato da detti Enti in un                   
apposito ruolo transitorio.                                                     
6. In sede di ridefinizione della dotazione organica regionale ai               
sensi dell'art. 31 del DLgs 29/93, per il personale che, a seguito              
delle intese di cui ai commi 3 e 4, risulti eccedente rispetto alle             
esigenze delle funzioni delegate o attribuite con la presente legge,            
saranno previsti specifici posti di organico che verranno riassorbiti           
al verificarsi di vacanze.                                                      
7. Gli Amministratori straordinari delle Aziende rendono il conto               
della gestione e redigono gli inventari dei beni mobili e immobili              
delle Aziende stesse fino alla data della loro soppressione.".                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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