REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

          Art. 17                                                               
Tutela degli utenti                                                             
1. La Regione individua, per la valorizzazione e promozione della               
qualita' dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli                
interessi dei cittadini-utenti, lo strumento operativo della Carta              
dei Servizi, da adottarsi dalle aziende ed imprese entro un anno                
dall'entrata in vigore della presente legge, con riferimento alla               
direttiva emanata dal Presidente dei Consiglio dei Ministri in data             
27 gennaio 1994 in ordine ai principi sull'erogazione dei servizi               
pubblici. La Carta dei Servizi prevede casi di indennizzo agli utenti           
derivanti da irregolare erogazione del servizio.                                
2. La Giunta regionale definisce gli indicatori della qualita' dei              
servizi anche al fine di permettere la comparazione tra i vari                  
gestori.                                                                        
3. Ciascun contratto di servizio e accordo di programma definisce,              
con riferimento agli indicatori di cui al comma 2 e alla situazione             
specifica, gli obiettivi di miglioramento e le relative forme di                
incentivazione, i tempi di attuazione, le penalita', le modalita' di            
monitoraggio e di verifica.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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