REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

          Art. 16                                                               
Soppressione, gestione provvisoria                                              
e liquidazione dell'APT                                                         
1. L'Azienda di promozione turistica (APT) istituita ai sensi della             
L.R. 5 dicembre 1996, n. 47 e' soppressa dalla entrata in vigore                
della presente legge.                                                           
2. All'entrata in vigore della presente legge il Commissario                    
straordinario dell'APT, nominato con decreto del Presidente della               
Giunta regionale n. 430 dell'8 agosto 1996, assume le funzioni di               
Commissario per la gestione provvisoria e la liquidazione dell'APT,             
da attuarsi entro la scadenza del mandato. Il Commissario dura in               
carica per un tempo non superiore ad un anno e si avvale del                    
personale dell'Azienda di promozione turistica.                                 
3. Il Commissario adotta gli atti necessari a garantire la                      
continuita' delle funzioni dell'Azienda soppressa e la regolare                 
gestione economica e patrimoniale. Per lo svolgimento delle sue                 
funzioni e' autorizzato ad assumere impegni di spesa e provvedere ai            
pagamenti nei limiti stabiliti dalla gestione finanziaria.                      
4. Il Commissario sottopone all'approvazione della Giunta regionale             
un programma contenente l'elenco delle situazioni                               
giuridico-patrimoniali da liquidare, l'inventario dei beni e degli              
affari in corso in cui subentra la Regione.                                     
5. Le risultanze delle operazioni della gestione provvisoria e della            
liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale. Le risultanze               
sono recepite dal bilancio regionale anche per la parte patrimoniale.           
6. La Regione alla data di scadenza del mandato del Commissario                 
succede all'Azienda soppressa nei rapporti giuridici attivi e passivi           
non estinti dal Commissario nel corso del suo mandato.                          
7. Qualora alla scadenza del mandato del Commissario l'APT abbia in             
essere rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il personale e'                
inquadrato nel ruolo della Giunta regionale, con l'inquadramento                
relativo al CCNL "Regione ed Enti locali" assimilabile a quello                 
posseduto nel CCNL di appartenenza. Sono salvaguardate le posizioni             
economiche derivanti da elementi fissi e continuativi della                     
retribuzione attraverso l'eventuale corresponsione di un assegno ad             
personam assorbibile dai futuri miglioramenti economici.                        
NOTA ALL'ART. 16                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. 5 dicembre 1996, n. 47 e' citata alla nota al titolo.                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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