REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

          Art. 15                                                               
Variazione, revoca, decadenza                                                   
1. Qualsiasi trasformazione societaria o altra variazione di natura             
giuridica del gestore, ovvero sostituzione da parte dello stesso di             
altri a se' nella gestione anche parziale del servizio, in costanza             
dell'affidamento, deve preventivamente essere assentita dall'ente               
affidante.                                                                      
2. L'ente affidante pronuncia, con atto motivato, la revoca                     
dell'affidamento nei seguenti casi:                                             
a) qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli               
strumenti di programmazione, in seguito ad intervenuta modificazione            
degli stessi;                                                                   
b) qualora siano venute meno le esigenze di interesse pubblico, per             
le quali l'atto e' stato emesso, ovvero siano sorte nuove e                     
prevalenti esigenze di interesse pubblico;                                      
c) qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per                     
estensione o intensita', alle sopravvenute esigenze della utenza.               
3. L'ente affidante pronuncia la decadenza dell'affidamento, previa             
contestazione dei fatti che ne sono causa, nei seguenti casi:                   
a) per il venire meno dei requisiti di idoneita';                               
b) per grave inadempienza agli obblighi derivanti dalla legge o                 
dall'affidamento e in particolare nel caso di sostituzione anche                
parziale di terzi nella gestione del servizio, ove questa non sia               
autorizzata dall'ente affidante;                                                
c) per grave violazione delle prescrizioni dettate dall'ente                    
competente nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza e controllo sul           
servizio.                                                                       
4. In caso di revoca, l'ente affidante puo' riconoscere un indennizzo           
al gestore.                                                                     
5. In caso di dichiarazione di decadenza, e' escluso qualsiasi                  
indennizzo a favore del gestore del servizio.                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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