REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

          Art. 14                                                               
Servizi di accoglienza e di informazione turistica                              
1. La Regione contribuisce alla gestione da parte dei Comuni dei                
servizi di accoglienza turistica di cui alla lettera a) del comma 1             
dell'art. 4, attraverso i Programmi turistici di promozione locale.             
2. Le Province competenti per territorio verificano la rispondenza              
dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 agli standard minimi di            
qualita' stabiliti con apposito provvedimento della Giunta regionale.           
3. I Comuni possono essere inseriti nella rete integrata di cui alla            
lettera d), del comma 1 dell'art. 2, ed essere ammessi ai                       
cofinanziamenti regionali ai sensi della lettera b) del comma 3                 
dell'art. 7 qualora, oltre a fornire i servizi di accoglienza a                 
carattere locale, assicurino servizi di redazione e diffusione delle            
informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard di             
qualita' stabiliti dalla Giunta regionale.                                      
4. I Comuni possono gestire i servizi di cui ai commi 1 e 3 anche in            
forma aggregata ovvero in collaborazione con le Province. La Regione            
incentiva tali aggregazioni con specifiche disposizioni da prevedersi           
nelle direttive applicative del Programma poliennale.                           
5. I Comuni possono altresi' affidare la gestione di servizi di cui             
ai commi 1 e 3 in concessione a soggetti pubblici o privati o ad                
organismi associativi a capitale misto pubblico-privato che                     
assicurino il rispetto degli standard definiti dalla Giunta                     
regionale.                                                                      
TITOLO IV                                                                       
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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