LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 14
Subentro di impresa
1. In caso di subentro di nuova impresa, il trasferimento del
personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante e'
disciplinato dall'art. 18, comma 2, lettera e) del DLgs 422/97 e nel
rispetto di quanto definito con le organizzazioni sindacali a norma
dell'art. 13, comma 5.
2. Il soggetto non piu' affidatario e' tenuto al trasferimento dei
beni mobili e immobili acquistati con contributi pubblici,
individuati dall'ente competente come funzionali all'effettuazione
del servizio, secondo le modalita' e valutazioni stabilite
preventivamente dall'ente medesimo. Per i beni funzionali
all'effettuazione dei servizi ferroviari attualmente in gestione a
FS, l'individuazione e' effettuata secondo quanto previsto dagli
accordi di programma di cui all'art. 11.
NOTA ALL'ART. 14
Comma 1
Il testo della lettera e) del comma 2 dell'art. 18 del DLgs 19
novembre 1997, n. 422, citato alla nota 1) all'art. 1, e' il
seguente:
"Art. 18 - Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale
e locale
omissis
2. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti
monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialita' nella
gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, per
l'affidamento dei servizi, le Regioni e gli Enti locali si attengono
ai principi dell'articolo 2 della Legge 14 novembre 1995, n. 481,
garantendo in particolare:
omissis
e) l'indicazione delle modalita' di trasferimento, in caso di
cessazione dell'esercizio, dal precedente gestore all'impresa
subentrante dei beni strumentali funzionali all'effettuazione del
servizio e del personale dipendente con riferimento a quanto disposto
all'articolo 26 del RD 8 gennaio 1931, n. 148;
omissis".