REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

          Art. 14                                                               
Subentro di impresa                                                             
1. In caso di subentro di nuova impresa, il trasferimento del                   
personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante e'                      
disciplinato dall'art. 18, comma 2, lettera e) del DLgs 422/97 e nel            
rispetto di quanto definito con le organizzazioni sindacali a norma             
dell'art. 13, comma 5.                                                          
2. Il soggetto non piu' affidatario e' tenuto al trasferimento dei              
beni mobili e immobili acquistati con contributi pubblici,                      
individuati dall'ente competente come funzionali all'effettuazione              
del servizio, secondo le modalita' e valutazioni stabilite                      
preventivamente dall'ente medesimo. Per i beni funzionali                       
all'effettuazione dei servizi ferroviari attualmente in gestione a              
FS, l'individuazione e' effettuata secondo quanto previsto dagli                
accordi di programma di cui all'art. 11.                                        
NOTA ALL'ART. 14                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo della lettera e) del comma 2 dell'art. 18 del DLgs 19                  
novembre 1997, n. 422, citato alla nota 1) all'art. 1, e' il                    
seguente:                                                                       
"Art. 18 - Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale           
e locale                                                                        
omissis                                                                         
2. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti                       
monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialita' nella                 
gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, per                       
l'affidamento dei servizi, le Regioni e gli Enti locali si attengono            
ai principi dell'articolo 2 della Legge 14 novembre 1995, n. 481,               
garantendo in particolare:                                                      
omissis                                                                         
e) l'indicazione delle modalita' di trasferimento, in caso di                   
cessazione dell'esercizio, dal precedente gestore all'impresa                   
subentrante dei beni strumentali funzionali all'effettuazione del               
servizio e del personale dipendente con riferimento a quanto disposto           
all'articolo 26 del RD 8 gennaio 1931, n. 148;                                  
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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