LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 1
DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI CENTRI AGROALIMENTARI E NEI MERCATI ALL'INGROSSO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 30 MAGGIO 1975, N. 38
Art. 13
Norma transitoria
1. Fino alla costituzione degli organi della Citta' metropolitana
l'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso e dei centri
agro-alimentari spetta anche alla Conferenza metropolitana dei
Sindaci.
2. Nel caso in cui ente promotore sia la Conferenza metropolitana dei
Sindaci l'ente istitutore ai sensi degli artt. 6 e 7 della presente
legge e' la Provincia che opera sentita la Conferenza metropolitana
dei Sindaci.