REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 1

DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI CENTRI AGROALIMENTARI E NEI MERCATI ALL'INGROSSO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 30 MAGGIO 1975, N. 38

          Art. 13                                                               
Norma transitoria                                                               
1. Fino alla costituzione degli organi della Citta' metropolitana               
l'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso e dei centri            
agro-alimentari spetta anche alla Conferenza metropolitana dei                  
Sindaci.                                                                        
2. Nel caso in cui ente promotore sia la Conferenza metropolitana dei           
Sindaci l'ente istitutore ai sensi degli artt. 6 e 7 della presente             
legge e' la Provincia che opera sentita la Conferenza metropolitana             
dei Sindaci.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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