LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7
ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28
Art. 12
Rapporti tra Regione e APT Servizi
1. I rapporti tra Regione ed APT Servizi sono regolati da una
apposita convenzione di durata poliennale, approvata dalla Giunta
regionale, che disciplina:
a) le modalita' e le procedure di trasferimento all'APT Servizi dei
finanziamenti relativi al Piano annuale delle azioni di carattere
generale e alle altre attivita' che la societa' e' chiamata a
svolgere per conto della Regione;
b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di
risultato delle azioni svolte dall'APT Servizi per conto della
Regione;
c) le verifiche che la Regione, tramite l'Agenzia, puo' svolgere in
corso d'opera ed a consuntivo, sullo stato di attuazione del Piano
annuale.
2. La Regione, sulla base della convenzione di cui al comma 1,
stipula altresi' appositi contratti con APT Servizi per la
realizzazione del Piano annuale e delle altre attivita' commissionate
alla societa'.