REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

          Art. 12                                                               
Rapporti tra Regione e APT Servizi                                              
1. I rapporti tra Regione ed APT Servizi sono regolati da una                   
apposita convenzione di durata poliennale, approvata dalla Giunta               
regionale, che disciplina:                                                      
a) le modalita' e le procedure di trasferimento all'APT Servizi dei             
finanziamenti relativi al Piano annuale delle azioni di carattere               
generale e alle altre attivita' che la societa' e' chiamata a                   
svolgere per conto della Regione;                                               
b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di               
risultato delle azioni svolte dall'APT Servizi per conto della                  
Regione;                                                                        
c) le verifiche che la Regione, tramite l'Agenzia, puo' svolgere in             
corso d'opera ed a consuntivo, sullo stato di attuazione del Piano              
annuale.                                                                        
2. La Regione, sulla base della convenzione di cui al comma 1,                  
stipula altresi' appositi contratti con APT Servizi per la                      
realizzazione del Piano annuale e delle altre attivita' commissionate           
alla societa'.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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