LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Sezione III
Accordi di programma
Art. 11
Accordi di programma con lo Stato e le altre Regioni
1. La Regione stipula accordi di programma con lo Stato ed
eventualmente con altre Regioni quale strumento di attuazione del
coordinamento delle politiche regionali e statali in materia di
trasporto pubblico e mobilita'.
2. Gli accordi individuano:
a) le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il
materiale rotabile ferroviario, da acquisire;
b) i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei
servizi;
c) i soggetti coinvolti e i loro compiti;
d) le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento e i tempi di
erogazione;
e) il periodo di validita'.
3. La Regione organizza, mediante apposita Conferenza, la
partecipazione delle Province e dei Comuni, agli accordi, di cui al
comma 1, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del DLgs 422/97. Alla
suddetta Conferenza partecipano anche le Comunita' Montane, nel caso
di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui
all'art. 11, comma 1, della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, e della
L.R. 19 luglio 1997, n. 22.
NOTE ALL'ART. 11
Comma 3
1) Il testo del comma 2 dell'art. 15 del DLgs 19 novembre 1997, n.
422, citato alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 15 - Programmazione degli investimenti
omissis
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal Ministro dei
Trasporti e della Navigazione e dalla Regione, nonche' dai Presidenti
delle Province, dai Sindaci e dai Presidenti delle Comunita' Montane
nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto
locale di cui all'articolo 11, comma 1, della Legge 31 gennaio 1994,
n. 97, direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere; essi
sono impegnativi per le parti che sottoscrivono. L'attuazione degli
accordi di programma e' verificata annualmente, congiuntamente dal
Ministero dei Trasporti e della Navigazione, dalle Regioni
interessate e dai soggetti che l'hanno sottoscritto in sede di
Conferenza dei Servizi, da realizzare ai sensi dell'articolo 17,
comma 4 e seguenti, della Legge 15 maggio 1997, n. 127. Il Ministro
dei Trasporti e della Navigazione riferisce annualmente in sede di
Conferenza unificata, di cui all'articolo 9 della Legge n. 59,
sull'attuazione degli accordi di cui al comma 1. Per la realizzazione
degli accordi di programma, le parti possono concordare di costituire
gestioni finanziarie cui conferire le proprie risorse.
omissis".
2) Il testo del comma 1 dell'art. 11 della Legge 31 gennaio 1994, n.
97 concernente Nuove disposizioni per le zone montane, e' il
seguente:
"Art. 11 - Esercizio associato di funzioni e gestione associata di
servizi pubblici
1. Le Comunita' Montane, anche riunite in consorzio fra loro o con
Comuni montani, in attuazione dell'art. 28, comma 1, della Legge 8
giugno 1990, n.142, promuovono l'esercizio associato di funzioni e
servizi comunali con particolare riguardo ai settori di:
a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle
attivita' istituzionali dei Comuni con particolare riferimento ai
compiti di assistenza al territorio;
b) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale
trasformazione in energia;
c) organizzazione del trasporto locale, ed in particolare del
trasporto scolastico;
d) organizzazione del servizio di polizia municipale;
e) realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani,
capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il
preminente scopo di favorirne la permanenza nei Comuni montani;
f) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione
per i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei
territori montani;
g) realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio di
loro competenza;
omissis".
3) La L.R. 19 luglio 1997, n. 22 e' citata alla nota 2) all'art. 9.