REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Sezione III                                                                     
Accordi di programma                                                            
          Art. 11                                                               
Accordi di programma con lo Stato e le altre Regioni                            
1. La Regione stipula accordi di programma con lo Stato ed                      
eventualmente con altre Regioni quale strumento di attuazione del               
coordinamento delle politiche regionali e statali in materia di                 
trasporto pubblico e mobilita'.                                                 
2. Gli accordi individuano:                                                     
a) le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il                    
materiale rotabile ferroviario, da acquisire;                                   
b) i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei               
servizi;                                                                        
c) i soggetti coinvolti e i loro compiti;                                       
d) le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento e i tempi di           
erogazione;                                                                     
e) il periodo di validita'.                                                     
3. La Regione organizza, mediante apposita Conferenza, la                       
partecipazione delle Province e dei Comuni, agli accordi, di cui al             
comma 1, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del DLgs 422/97. Alla                   
suddetta Conferenza partecipano anche le Comunita' Montane, nel caso            
di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui           
all'art. 11, comma 1, della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, e della               
L.R. 19 luglio 1997, n. 22.                                                     
NOTE ALL'ART. 11                                                                
Comma 3                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 15 del DLgs 19 novembre 1997, n.              
422, citato alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:                            
"Art. 15 - Programmazione degli investimenti                                    
omissis                                                                         
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal Ministro dei             
Trasporti e della Navigazione e dalla Regione, nonche' dai Presidenti           
delle Province, dai Sindaci e dai Presidenti delle Comunita' Montane            
nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto                
locale di cui all'articolo 11, comma 1, della Legge 31 gennaio 1994,            
n. 97, direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere; essi             
sono impegnativi per le parti che sottoscrivono. L'attuazione degli             
accordi di programma e' verificata annualmente, congiuntamente dal              
Ministero dei Trasporti e della Navigazione, dalle Regioni                      
interessate e dai soggetti che l'hanno sottoscritto in sede di                  
Conferenza dei Servizi, da realizzare ai sensi dell'articolo 17,                
comma 4 e seguenti, della Legge 15 maggio 1997, n. 127. Il Ministro             
dei Trasporti e della Navigazione riferisce annualmente in sede di              
Conferenza unificata, di cui all'articolo 9 della Legge n. 59,                  
sull'attuazione degli accordi di cui al comma 1. Per la realizzazione           
degli accordi di programma, le parti possono concordare di costituire           
gestioni finanziarie cui conferire le proprie risorse.                          
omissis".                                                                       
2) Il testo del comma 1 dell'art. 11 della Legge 31 gennaio 1994, n.            
97 concernente Nuove disposizioni per le zone montane, e' il                    
seguente:                                                                       
"Art. 11 - Esercizio associato di funzioni e gestione associata di              
servizi pubblici                                                                
1. Le Comunita' Montane, anche riunite in consorzio fra loro o con              
Comuni montani, in attuazione dell'art. 28, comma 1, della Legge 8              
giugno 1990,  n.142, promuovono l'esercizio associato di funzioni e             
servizi comunali con particolare riguardo ai settori di:                        
a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle            
attivita' istituzionali dei Comuni con particolare riferimento ai               
compiti di assistenza al territorio;                                            
b) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale               
trasformazione in energia;                                                      
c) organizzazione del trasporto locale, ed in particolare del                   
trasporto scolastico;                                                           
d) organizzazione del servizio di polizia municipale;                           
e) realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani,              
capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il              
preminente scopo di favorirne la permanenza nei Comuni montani;                 
f) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione              
per i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei            
territori montani;                                                              
g) realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio di               
loro competenza;                                                                
omissis".                                                                       
3) La L.R. 19 luglio 1997, n. 22 e' citata alla nota 2) all'art. 9.             

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