REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 1

DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI CENTRI AGROALIMENTARI E NEI MERCATI ALL'INGROSSO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 30 MAGGIO 1975, N. 38

          Art. 10                                                               
Venditori ed acquirenti                                                         
1. Sono ammessi al mercato i seguenti operatori interessati alle                
negoziazioni:                                                                   
a) venditori: 1) i produttori singoli e associati, 2) le cooperative            
di produttori e loro consorzi, 3) le organizzazioni dei produttori di           
cui alla Legge 27 luglio 1967, n. 622 (Organizzazione del mercato nel           
settore dei prodotti ortofrutticoli), 4) i commercianti all'ingrosso,           
i commissionari, gli astatori, 5) le imprese che provvedono alla                
lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti. Tali                  
operatori, per essere ammessi al mercato, devono essere in possesso             
di apposito titolo o idonea documentazione rilasciati dall'ente                 
gestore con esclusione dei produttori agricoli, che occasionalmente             
svolgono il commercio all'ingrosso all'interno dei mercati, i quali             
vengono ammessi entro il limite della disponibilita' delle aree                 
appositamente attrezzate;                                                       
b) acquirenti: 1) i commercianti all'ingrosso o loro incaricati                 
espressamente delegati agli acquisti, 2) i mediatori e i mandatari              
iscritti negli appositi albi, 3) i commercianti al minuto, 4) le                
imprese che provvedono alla lavorazione, alla conservazione e alla              
esportazione dei prodotti, 5) le comunita', le convivenze, i gestori            
di alberghi, di ristoranti, di mense, di spacci aziendali e di altri            
pubblici esercizi e i rappresentanti delle loro associazioni                    
economiche, 6) le cooperative di consumo e le loro associazioni                 
economiche, 7) i gruppi d'acquisto e i loro consorzi, 8) i                      
consumatori che sono ammessi agli acquisti negli orari con le                   
modalita' stabilite dall'ente gestore.                                          
2. Gli astatori non possono esercitare per conto proprio, sia nel               
mercato che fuori, il commercio dei prodotti oggetto delle attivita'            
del mercato nel quale operano, ne' possono svolgere il commercio                
suddetto per interposta persona.                                                
3. Ai concessionari commissionari che svolgono la loro attivita' nel            
mercato sono corrisposti un compenso e una provvigione da stabilire             
con il conferente secondo le norme del codice civile. Gli enti                  
gestori potranno promuovere modalita' di verifica e regolamentazione            
del sistema dei compensi e provvigioni, anche attraverso accordi                
interprofessionali tra le associazioni interessate.                             
4. Le parti, d'intesa tra loro, predeterminano l'attribuzione delle             
spese relative alle operazioni di movimentazione e delle spese                  
sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in              
materia di commercializzazione.                                                 
NOTA ALL'ART. 10                                                                
Comma 1                                                                         
La Legge 27 luglio 1967, n. 622 concerne Organizzazione del mercato             
nel settore dei prodotti ortofrutticoli.                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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