REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1998, n. 16

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 1998/1999

          Art. 10                                                               
Norme generali inerenti il tesserino venatorio                                  
1. Il cacciatore potendo esercitare la propria attivita' in tutto il            
territorio nazionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti, deve             
indicare prima dell'inizio dell'attivita', la data (giorno e mese)              
dell'esercizio dell'attivita' venatoria e apporre nell'apposito                 
spazio relativo al tipo di caccia prescelta (vagante o da                       
appostamento) un segno indelebile (X). Deve altresi' indicare,                  
qualora intenda esercitare la caccia in ATC o in CA, la sigla                   
dell'Ambito territoriale di caccia (ATC) o Comprensorio alpino (CA)             
negli appositi riquadri. Deve invece indicare solo la sigla della               
Provincia qualora intenda esercitare la caccia in azienda venatoria.            
2. E' obbligatorio:                                                             
- qualora la caccia sia esercitata in ATC o CA, salvo diverse                   
disposizioni provinciali, appena abbattuto un capo di selvaggina                
stanziale, apporre un segno indelebile (X) nello spazio della colonna           
relativa alla specie interessata.                                               
Qualora il numero dei capi consentiti fosse superiore a 2 per ogni              
giornata, la specie dovra' essere indicata tramite tanti segni "I"              
quanti sono i capi abbattuti.                                                   
In caso di deposito aggiungere un cerchio intorno al segno X o I.               
Nel caso di attivita' in azienda faunistico-venatoria (AFV) il numero           
complessivo di capi abbattuti di selvaggina stanziale deve essere               
indicato al termine dell'attivita' giornaliera;                                 
- per i prelievi alla selvaggina migratoria in forma vagante e'                 
obbligatorio per tutti i cacciatori, compresi coloro che esercitano             
l'attivita' in AFV, indicare nell'apposita casella della colonna                
relativa alla giornata la sigla corrispondente ad ogni specie                   
abbattuta, non appena raccolta; per i prelievi alla selvaggina                  
migratoria da appostamento fisso e temporaneo, l'indicazione di cui             
sopra deve avvenire ogniqualvolta si cambia o si lascia il sito di              
caccia; in caso di deposito aggiungere un cerchio intorno alla sigla;           
- il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve                   
riportare sulla scheda n. 3 la sigla del proprio o dei propri ATC ed            
il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole            
specie di selvaggina stanziale. Tale scheda dovra' essere                       
riconsegnata all'ATC di appartenenza entro il 28 febbraio 1999.                 
3. Nelle schede n. 2 e n. 6 sono indicate le specie piu' comuni in              
Emilia-Romagna e pertanto se si abbatte una specie consentita in                
altre regioni e non prestampata nel tesserino, devono essere                    
indicati, negli appositi spazi in bianco, il nome comune ed il numero           
dei capi prelevati.                                                             
4. In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino il titolare            
per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'Ente delegato al                 
rilascio, dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta            
perdita all'autorita' di P.S. o locale stazione dei carabinieri.                
5. Ai fini dell'elaborazione dei dati sui prelievi effettuati dai               
cacciatori, il tesserino va riconsegnato all'Ente che lo ha                     
rilasciato, al momento del ritiro di quello relativo alla stagione              
successiva. In caso di mancata riconsegna o anche di incompleta                 
trascrizione dei dati, l'interessato non potra' ritirare il tesserino           
relativo alla successiva annata venatoria (art. 49, L.R. 8/94).                 
6. Al cacciatore che non sia in grado di adempiere alla restituzione            
del tesserino della precedente stagione nelle forme sopracitate, sono           
irrogate le sanzioni previste rispettivamente dalle lettere i)                  
dell'art. 31 della Legge 157/92 ed m) dell'art. 61 della L.R. 8/94, a           
meno che non venga prodotta apposita denuncia dell'avvenuto                     
smarrimento o deterioramento all'autorita' di P.S.                              
7. Il tesserino e' personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso           
di piu' di un tesserino di caccia e' perseguibile ai sensi di legge.            
NOTE ALL'ART. 10                                                                
Comma 5                                                                         
1) Il testo dell'art. 49 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8                      
concernente Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e              
per l'esercizio dell'attivita' venatoria, e' il seguente:                       
"Art. 49 - Tesserino regionale per l'esercizio della caccia                     
1. Il tesserino regionale di caccia viene consegnato dal Comune ai              
cittadini ivi residenti, dietro presentazione dei seguenti documenti:           
a) licenza di porto d'armi per uso di caccia;                                   
b) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa           
di porto di fucile anche per uso caccia;                                        
c) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale per             
l'esercizio venatorio;                                                          
d) attestazione del versamento delle quote assicurative di cui al               
comma 8 dell'art. 12 della legge statale;                                       
e) dichiarazione della scelta relativa alla forma di esercizio                  
venatorio di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge statale;                   
f) documento dell'avvenuta iscrizione all'ATC di cui all'art. 36.               
2. Il tesserino viene emesso su moduli prodotti dalla Giunta                    
regionale ed il suo rilascio e' subordinato alla riconsegna di quello           
usato dal richiedente nell'ultima stagione venatoria, che deve essere           
integro e non contraffatto.                                                     
3. I Comitati direttivi degli ATC forniscono alla Provincia i dati              
relativi agli abbattimenti ai fini della programmazione                         
dell'esercizio venatorio per la stagione successiva.                            
4. Oltre alla forma di caccia di cui al comma 5 dell'art. 12 della              
legge statale e agli ATC regionale ed extraregionale prescelti, i               
Comuni di residenza devono assicurare che sul tesserino siano                   
riportati i seguenti dati: numerazione regionale, data di rilascio,             
licenza di caccia, cognome e nome del titolare, data e luogo di                 
nascita, codice fiscale, indirizzo, professione, tipo di arma                   
utilizzata.                                                                     
5. In caso di deterioramento e smarrimento il titolare, per ottenere            
il duplicato del tesserino, deve rivolgersi al Comune di residenza,             
dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita              
all'autorita' di pubblica sicurezza.                                            
6. Nel caso in cui il numero delle giornate di caccia ammesse nella             
stagione venatoria sia inferiore a quello consentito dalla legge                
statale, nel nuovo tesserino vanno depennate le giornate di caccia              
gia' effettuate, su dichiarazione del titolare, risultanti dalla                
denuncia all'autorita' di pubblica sicurezza.                                   
7. Il titolare della licenza di caccia e' autorizzato, durante                  
l'esercizio venatorio, a portare utensili da punta e da taglio atti             
alle esigenze venatorie.                                                        
8. Il tesserino regionale di caccia ai cittadini stranieri e italiani           
residenti all'estero viene consegnato dalla Provincia dietro                    
presentazione della documentazione necessaria per l'esercizio                   
venatorio nel Paese di provenienza e a norma del DM 5 giugno 1978               
"Modalita' per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto           
all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate e                     
determinazione del numero massimo di armi di cui e' ammessa                     
l'importazione temporanea.".                                                    
Comma 6                                                                         
2) Il testo della lettera i) dell'art. 31 della Legge 11 febbraio               
1992, n. 157 citata alla nota all'art. 4, e' il seguente:                       
"Art. 31 - Sanzioni amministrative                                              
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle            
leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come               
reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:                        
omissis                                                                         
i) sanzioni amministrative da Lire 150.000 a Lire 900.000 per chi non           
esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;                       
omissis".                                                                       
3) Il testo della lettera m) dell'art. 61 della L.R. 15 febbraio                
1994, n. 8 citata alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:            
"Art. 61 - Sanzioni                                                             
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt.            
30 e 31 della legge statale, le seguenti violazioni sono cosi'                  
sanzionate:                                                                     
omissis                                                                         
m) mancata compilazione del tesserino di caccia in ogni sua parte;              
compilazione non conforme alle modalita': da Lire 50.000 a Lire                 
300.000;                                                                        
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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