LEGGE REGIONALE 16 giugno 1998, n. 16
DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 1998/1999
Art. 10
Norme generali inerenti il tesserino venatorio
1. Il cacciatore potendo esercitare la propria attivita' in tutto il
territorio nazionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti, deve
indicare prima dell'inizio dell'attivita', la data (giorno e mese)
dell'esercizio dell'attivita' venatoria e apporre nell'apposito
spazio relativo al tipo di caccia prescelta (vagante o da
appostamento) un segno indelebile (X). Deve altresi' indicare,
qualora intenda esercitare la caccia in ATC o in CA, la sigla
dell'Ambito territoriale di caccia (ATC) o Comprensorio alpino (CA)
negli appositi riquadri. Deve invece indicare solo la sigla della
Provincia qualora intenda esercitare la caccia in azienda venatoria.
2. E' obbligatorio:
- qualora la caccia sia esercitata in ATC o CA, salvo diverse
disposizioni provinciali, appena abbattuto un capo di selvaggina
stanziale, apporre un segno indelebile (X) nello spazio della colonna
relativa alla specie interessata.
Qualora il numero dei capi consentiti fosse superiore a 2 per ogni
giornata, la specie dovra' essere indicata tramite tanti segni "I"
quanti sono i capi abbattuti.
In caso di deposito aggiungere un cerchio intorno al segno X o I.
Nel caso di attivita' in azienda faunistico-venatoria (AFV) il numero
complessivo di capi abbattuti di selvaggina stanziale deve essere
indicato al termine dell'attivita' giornaliera;
- per i prelievi alla selvaggina migratoria in forma vagante e'
obbligatorio per tutti i cacciatori, compresi coloro che esercitano
l'attivita' in AFV, indicare nell'apposita casella della colonna
relativa alla giornata la sigla corrispondente ad ogni specie
abbattuta, non appena raccolta; per i prelievi alla selvaggina
migratoria da appostamento fisso e temporaneo, l'indicazione di cui
sopra deve avvenire ogniqualvolta si cambia o si lascia il sito di
caccia; in caso di deposito aggiungere un cerchio intorno alla sigla;
- il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve
riportare sulla scheda n. 3 la sigla del proprio o dei propri ATC ed
il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole
specie di selvaggina stanziale. Tale scheda dovra' essere
riconsegnata all'ATC di appartenenza entro il 28 febbraio 1999.
3. Nelle schede n. 2 e n. 6 sono indicate le specie piu' comuni in
Emilia-Romagna e pertanto se si abbatte una specie consentita in
altre regioni e non prestampata nel tesserino, devono essere
indicati, negli appositi spazi in bianco, il nome comune ed il numero
dei capi prelevati.
4. In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino il titolare
per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'Ente delegato al
rilascio, dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta
perdita all'autorita' di P.S. o locale stazione dei carabinieri.
5. Ai fini dell'elaborazione dei dati sui prelievi effettuati dai
cacciatori, il tesserino va riconsegnato all'Ente che lo ha
rilasciato, al momento del ritiro di quello relativo alla stagione
successiva. In caso di mancata riconsegna o anche di incompleta
trascrizione dei dati, l'interessato non potra' ritirare il tesserino
relativo alla successiva annata venatoria (art. 49, L.R. 8/94).
6. Al cacciatore che non sia in grado di adempiere alla restituzione
del tesserino della precedente stagione nelle forme sopracitate, sono
irrogate le sanzioni previste rispettivamente dalle lettere i)
dell'art. 31 della Legge 157/92 ed m) dell'art. 61 della L.R. 8/94, a
meno che non venga prodotta apposita denuncia dell'avvenuto
smarrimento o deterioramento all'autorita' di P.S.
7. Il tesserino e' personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso
di piu' di un tesserino di caccia e' perseguibile ai sensi di legge.
NOTE ALL'ART. 10
Comma 5
1) Il testo dell'art. 49 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8
concernente Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio dell'attivita' venatoria, e' il seguente:
"Art. 49 - Tesserino regionale per l'esercizio della caccia
1. Il tesserino regionale di caccia viene consegnato dal Comune ai
cittadini ivi residenti, dietro presentazione dei seguenti documenti:
a) licenza di porto d'armi per uso di caccia;
b) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa
di porto di fucile anche per uso caccia;
c) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale per
l'esercizio venatorio;
d) attestazione del versamento delle quote assicurative di cui al
comma 8 dell'art. 12 della legge statale;
e) dichiarazione della scelta relativa alla forma di esercizio
venatorio di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge statale;
f) documento dell'avvenuta iscrizione all'ATC di cui all'art. 36.
2. Il tesserino viene emesso su moduli prodotti dalla Giunta
regionale ed il suo rilascio e' subordinato alla riconsegna di quello
usato dal richiedente nell'ultima stagione venatoria, che deve essere
integro e non contraffatto.
3. I Comitati direttivi degli ATC forniscono alla Provincia i dati
relativi agli abbattimenti ai fini della programmazione
dell'esercizio venatorio per la stagione successiva.
4. Oltre alla forma di caccia di cui al comma 5 dell'art. 12 della
legge statale e agli ATC regionale ed extraregionale prescelti, i
Comuni di residenza devono assicurare che sul tesserino siano
riportati i seguenti dati: numerazione regionale, data di rilascio,
licenza di caccia, cognome e nome del titolare, data e luogo di
nascita, codice fiscale, indirizzo, professione, tipo di arma
utilizzata.
5. In caso di deterioramento e smarrimento il titolare, per ottenere
il duplicato del tesserino, deve rivolgersi al Comune di residenza,
dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita
all'autorita' di pubblica sicurezza.
6. Nel caso in cui il numero delle giornate di caccia ammesse nella
stagione venatoria sia inferiore a quello consentito dalla legge
statale, nel nuovo tesserino vanno depennate le giornate di caccia
gia' effettuate, su dichiarazione del titolare, risultanti dalla
denuncia all'autorita' di pubblica sicurezza.
7. Il titolare della licenza di caccia e' autorizzato, durante
l'esercizio venatorio, a portare utensili da punta e da taglio atti
alle esigenze venatorie.
8. Il tesserino regionale di caccia ai cittadini stranieri e italiani
residenti all'estero viene consegnato dalla Provincia dietro
presentazione della documentazione necessaria per l'esercizio
venatorio nel Paese di provenienza e a norma del DM 5 giugno 1978
"Modalita' per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto
all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate e
determinazione del numero massimo di armi di cui e' ammessa
l'importazione temporanea.".
Comma 6
2) Il testo della lettera i) dell'art. 31 della Legge 11 febbraio
1992, n. 157 citata alla nota all'art. 4, e' il seguente:
"Art. 31 - Sanzioni amministrative
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle
leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come
reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
omissis
i) sanzioni amministrative da Lire 150.000 a Lire 900.000 per chi non
esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
omissis".
3) Il testo della lettera m) dell'art. 61 della L.R. 15 febbraio
1994, n. 8 citata alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 61 - Sanzioni
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt.
30 e 31 della legge statale, le seguenti violazioni sono cosi'
sanzionate:
omissis
m) mancata compilazione del tesserino di caccia in ogni sua parte;
compilazione non conforme alle modalita': da Lire 50.000 a Lire
300.000;
omissis".