REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

          Art. 10                                                               
Intesa tra Regione ed Enti locali sui servizi minimi                            
1. In base ai contenuti dell'atto di indirizzo di cui all'art. 8, la            
Regione perviene all'intesa prevista dall'art. 16 del DLgs 422/97,              
relativa ai servizi minimi, secondo le modalita' che verranno                   
previste dalla legge regionale attuativa del DLgs 112/98.                       
NOTE ALL'ART. 10                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 16 del DLgs 19 novembre 1997, n. 422 citato               
alla nota 1) all'art. 1, e' riportato alla nota 1) all'art. 9.                  
2) Il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 e' citato alla nota 2) all'art. 1.             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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