REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 1

DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI CENTRI AGROALIMENTARI E NEI MERCATI ALL'INGROSSO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 30 MAGGIO 1975, N. 38

          Art. 9                                                                
Commissione di mercato                                                          
1. Presso ogni mercato o centro agro-alimentare puo' essere istituita           
una apposita commissione presieduta dal Sindaco del Comune in cui ha            
sede il mercato o da un suo delegato nel caso di gestione in                    
economia, o presieduta dal presidente dell'ente gestore o suo                   
delegato per le altre forme di gestione.                                        
2. Nel caso di istituzione della commissione di cui al comma 1, il              
regolamento di cui all'art. 7 ne stabilisce:                                    
a) la composizione, che puo' anche variare in funzione del settore e            
del tipo di gestione prescelta;                                                 
b) la durata in carica dei membri;                                              
c) le funzioni e l'organizzazione dei lavori;                                   
d) il soggetto che sostiene le spese di funzionamento.                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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