LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 1
DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI CENTRI AGROALIMENTARI E NEI MERCATI ALL'INGROSSO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 30 MAGGIO 1975, N. 38
Art. 9
Commissione di mercato
1. Presso ogni mercato o centro agro-alimentare puo' essere istituita
una apposita commissione presieduta dal Sindaco del Comune in cui ha
sede il mercato o da un suo delegato nel caso di gestione in
economia, o presieduta dal presidente dell'ente gestore o suo
delegato per le altre forme di gestione.
2. Nel caso di istituzione della commissione di cui al comma 1, il
regolamento di cui all'art. 7 ne stabilisce:
a) la composizione, che puo' anche variare in funzione del settore e
del tipo di gestione prescelta;
b) la durata in carica dei membri;
c) le funzioni e l'organizzazione dei lavori;
d) il soggetto che sostiene le spese di funzionamento.