REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1998, n. 16

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 1998/1999

          Art. 9                                                                
Strumenti di richiamo e metodi di caccia vietati                                
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge                
157/92, sono vietati l'uso e la detenzione nell'esercizio                       
dell'attivita' venatoria di:                                                    
- lacci;                                                                        
- animali vivi accecati o mutilati utilizzati come richiami;                    
- registratori;                                                                 
- richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o               
elettromeccanico con o senza amplificatore di suono;                            
- dispositivi elettrici atti ad uccidere o stordire;                            
- fonti luminose artificiali;                                                   
- specchi ed altri dispositivi abbaglianti;                                     
- dispositivi per illuminare i bersagli;                                        
- apparecchi fulminanti;                                                        
- congegni di mira dotati di convertitore di immagine o di                      
dispositivo di ingrandimento per la caccia notturna;                            
- esplosivi;                                                                    
- reti;                                                                         
- trappole;                                                                     
- veleni e esche avvelenate o con tranquillanti;                                
- gas o fumi usati per stordire, uccidere o catturare animali;                  
- aerei;                                                                        
- automezzi mobili;                                                             
- panie;                                                                        
- esche.                                                                        
2. E' consentito l'uso di richiami ottici, privi di fonti luminose ed           
acustiche proprie, con funzionamento manuale, meccanico,                        
elettromeccanico ed elettromagnetico. Ai sensi dell'art. 5, comma 2             
della Legge 157/92, e' ammesso altresi' l'uso di zimbelli vivi ed               
appartenenti alle specie consentite, sia a terra che su posatoi                 
sopraelevati, regolarmente imbracati, non sottoposti direttamente a             
strattonamenti. E' inoltre consentito l'uso di giostre fornite di               
stampi, nonche' di soli stampi, posti a terra o sospesi, fermi o in             
movimento, anche in penna. Gli stampi in penna sono consentiti solo             
se appartenenti alle specie cacciabili.                                         
NOTE ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 13 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 citata            
alla nota all'art. 4, e' il seguente:                                           
"Art. 13 - Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria                       
1. L'attivita' venatoria e' consentita con l'uso del fucile con canna           
ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione o semiautomatico, con           
caricatore contenente non piu' di due cartucce, di calibro non                  
superiore al 12, nonche' con fucile con canna ad anima rigata a                 
caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro           
non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non               
inferiore a millimetri 40.                                                      
2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre canne                  
(combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non                    
superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore           
a millimetri 5,6, nonche' l'uso dell'arco e del falco.                          
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e           
non lasciati sul luogo di caccia.                                               
4. Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato l'uso del fucile con             
canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il                 
relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere piu' di un            
colpo.                                                                          
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio                   
venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.                     
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di                
caccia e' autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre              
alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle               
esigenze venatorie.".                                                           
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 2 dell'art. 5 della Legge 11 febbraio 1992, n.            
157 citata alla nota all'art. 4, e' il seguente:                                
"Art. 5 - Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi             
omissis                                                                         
2. Le Regioni emanano altresi' norme relative alla costituzione e               
gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle           
specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo ad ogni cacciatore           
che eserciti l'attivita' venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma             
5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unita' per           
ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unita'. Per i           
cacciatori che esercitano l'attivita' venatoria da appostamento                 
temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potra'             
superare il numero massimo complessivo di dieci unita'.                         
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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