REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

          Art. 9                                                                
Il direttore dell'Agenzia                                                       
1. Il direttore dell'Agenzia e' nominato dalla Giunta regionale fra i           
dirigenti di ruolo della Regione, ovvero tra quelli assunti a tempo             
determinato; l'incarico non puo' essere conferito per un periodo                
superiore a quattro anni.                                                       
2. Il direttore, in particolare:                                                
a) cura l'istruttoria e propone al Comitato di concertazione gli atti           
di sua competenza;                                                              
b) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato di                
concertazione.                                                                  
3. Il direttore, per lo svolgimento dei suoi compiti, si avvale di              
personale regionale.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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