REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 1
DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI CENTRI AGROALIMENTARI E NEI MERCATI ALL'INGROSSO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 30 MAGGIO 1975, N. 38
Art. 8 Direttore di mercato 1. Ad ogni mercato e' preposto un direttore, nominato dall'ente gestore secondo le norme stabilite dal regolamento, il quale sovraintende al regolare funzionamento del mercato e dei relativi servizi in osservanza alle disposizioni di legge, di regolamento e delle disposizioni interne dell'ente gestore.