LEGGE REGIONALE 16 giugno 1998, n. 16
DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 1998/1999
Art. 8
Misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo-forestale
1. Fermo restando quanto previsto all'art. 21 della Legge 157/92,
l'esercizio venatorio e' vietato nelle aie e nelle corti o altre
pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di m.
100 da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto
di lavoro, e di m. 50 da vie di comunicazione ferroviaria, da strade
carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei
giardini e parchi privati, nei terreni adibiti ad attivita' sportive
e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia di cui all'art. 15
della legge statale, opportunamente tabellati.
2. L'esercizio venatorio e' altresi' vietato nelle aree comprese nel
raggio di m. 100 da macchine agricole operatrici in attivita'.
3. E' fatto divieto di sparo, a meno di m. 150 dagli stabbi, dagli
stazzi e da altri ricoveri, nonche' dai recinti destinati al ricovero
ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva
utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive
del pascolo e quando sono presenti almeno o un capo adulto o tre capi
giovani per ogni ettaro di terreno, e dai recinti dove gli animali
sono tenuti in cattivita' stretta.
4. I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il
bestiame al pascolo o gli animali in cattivita' non siano disturbati
o danneggiati.
5. L'esercizio venatorio e' vietato in forma vagante, con
l'esclusione della caccia di selezione agli ungulati, sui terreni in
attualita' di coltivazione. Si considerano in attualita' di
coltivazione:
a) i terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee da seme e da
granella, dalla semina al raccolto, ad eccezione dell'erba medica da
foraggio e della barbabietola per la sola produzione di radici;
b) le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;
c) i vivai e i terreni in rimboschimento per un periodo di tre anni
dall'impianto;
d) i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al
termine dei tagli;
e) i frutteti specializzati;
f) i vigneti e gli uliveti fino alla data del raccolto.
6. E' vietata la caccia in forma vagante nei frutteti specializzati
ove sono collocati in opera impianti irrigui fissi, serre o coperture
per la raccolta o la difesa dei frutti o delle coltivazioni.
7. L'esercizio venatorio nei vigneti ed uliveti, a raccolto compiuto,
oltreche' in forma vagante, e' ammesso da appostamento fisso o
temporaneo. Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto, e'
ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della
selvaggina abbattuta. Negli stradoni, nelle capezzagne e negli spazi
di separazione degli appezzamenti a frutteto specializzato, a
raccolto compiuto, e' ammesso il transito con l'arma carica.
8. In deroga alle limitazioni ed ai divieti sopra riportati, nei
terreni in attualita' di coltivazione e' ammesso l'accesso del
conduttore titolato di operazioni autorizzate di ricerca di ungulati
a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni, il
conduttore del cane da traccia avra' cura di arrecare il minimo danno
alle colture.
NOTA ALL'ART. 8
Comma 1
Il testo dell'art. 21 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 citata
alla nota all'art. 4, e' il seguente:
"Art. 21 - Divieti
1. E' vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati,
nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attivita'
sportive;
b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali
regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione
nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi
naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in
vigore della Legge 6 dicembre 1991, n.394, le Regioni adeguano la
propria legislazione al disposto dell'art. 22, comma 6, della
predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo
all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai
fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge
medesima;
c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di
ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna
selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che,
secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni
favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed
ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorita'
militare, o dove esistano beni monumentali, purche' dette zone siano
delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze
di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri
da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di
lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di
comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le
strade poderali ed interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di
fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza
corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso
di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili
adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione
ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed
interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a
sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate
destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo
di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone
ove e' vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di veicoli di
qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio
venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di
armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
h) cacciare a rastrello in piu' di tre persone ovvero utilizzare, a
scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli
specchi o corsi d'acqua;
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da
aeromobili;
l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici
agricole in funzione;
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di
neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le
disposizioni emanate dalle Regioni interessate;
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua
artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su
terreni allagati da piene di fiume;
o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e
uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi
previsti dall'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e
cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi
di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche', in
tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore
successive alla competente Amministrazione provinciale;
p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo
5;
q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia
agli acquatici;
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero
legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico,
elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del
suono;
s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della
pesca o dell'acquacoltura, nonche' nei canali delle valli da pesca,
quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse,
indicanti il divieto di caccia;
t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti
per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o
bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti,
tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di
civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con
scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da
uccellagione;
z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a
partire dall'1 gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti,
nonche' loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili,
appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti
specie: germano reale (Anas platyrhynchos); pernice rossa (Alectoris
rufa); pernice di Sardegna (Alectoris barbara); Starna (Perdix
perdix); Fagiano (Phasianus colchicus); Colombaccio (Columba
palumbus);
cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica
nazionale non proveniente da allevamenti;
dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine
le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o
delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 635 del Codice penale;
ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad
eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle
modalita' previste dalla presente legge e della fauna selvatica
lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle
Regioni anche con le norme sulla tassidermia;
ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.
2. Se le Regioni non provvedono entro il termine previsto
dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le
rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'Agricoltura e
delle Foreste assegna alle Regioni stesse novanta giorni per
provvedere. Decorso inutilmente tale termine e' vietato cacciare
lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa
marina del continente e delle due isole maggiori; le Regioni
provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da
tasse.
3. La caccia e' vietata su tutti i valichi montani interessati dalle
rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri
dagli stessi.".