REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1998, n. 16

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 1998/1999

          Art. 8                                                                
Misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo-forestale                         
1. Fermo restando quanto previsto all'art. 21 della Legge 157/92,               
l'esercizio venatorio e' vietato nelle aie e nelle corti o altre                
pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di m.           
100 da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto            
di lavoro, e di m. 50 da vie di comunicazione ferroviaria, da strade            
carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei                
giardini e parchi privati, nei terreni adibiti ad attivita' sportive            
e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia di cui all'art. 15             
della legge statale, opportunamente tabellati.                                  
2. L'esercizio venatorio e' altresi' vietato nelle aree comprese nel            
raggio di m. 100 da macchine agricole operatrici in attivita'.                  
3. E' fatto divieto di sparo, a meno di m. 150 dagli stabbi, dagli              
stazzi e da altri ricoveri, nonche' dai recinti destinati al ricovero           
ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva                     
utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive            
del pascolo e quando sono presenti almeno o un capo adulto o tre capi           
giovani per ogni ettaro di terreno, e dai recinti dove gli animali              
sono tenuti in cattivita' stretta.                                              
4. I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il                  
bestiame al pascolo o gli animali in cattivita' non siano disturbati            
o danneggiati.                                                                  
5. L'esercizio venatorio e' vietato in forma vagante, con                       
l'esclusione della caccia di selezione agli ungulati, sui terreni in            
attualita' di coltivazione. Si considerano in attualita' di                     
coltivazione:                                                                   
a) i terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee da seme e da               
granella, dalla semina al raccolto, ad eccezione dell'erba medica da            
foraggio e della barbabietola per la sola produzione di radici;                 
b) le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;                   
c) i vivai e i terreni in rimboschimento per un periodo di tre anni             
dall'impianto;                                                                  
d) i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al               
termine dei tagli;                                                              
e) i frutteti specializzati;                                                    
f) i vigneti e gli uliveti fino alla data del raccolto.                         
6. E' vietata la caccia in forma vagante nei frutteti specializzati             
ove sono collocati in opera impianti irrigui fissi, serre o coperture           
per la raccolta o la difesa dei frutti o delle coltivazioni.                    
7. L'esercizio venatorio nei vigneti ed uliveti, a raccolto compiuto,           
oltreche' in forma vagante, e' ammesso da appostamento fisso o                  
temporaneo. Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto, e'                 
ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della              
selvaggina abbattuta. Negli stradoni, nelle capezzagne e negli spazi            
di separazione degli appezzamenti a frutteto specializzato, a                   
raccolto compiuto, e' ammesso il transito con l'arma carica.                    
8. In deroga alle limitazioni ed ai divieti sopra riportati, nei                
terreni in attualita' di coltivazione e' ammesso l'accesso del                  
conduttore titolato di operazioni autorizzate di ricerca di ungulati            
a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni, il                  
conduttore del cane da traccia avra' cura di arrecare il minimo danno           
alle colture.                                                                   
NOTA ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 21 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 citata               
alla nota all'art. 4, e' il seguente:                                           
"Art. 21 - Divieti                                                              
1. E' vietato a chiunque:                                                       
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati,           
nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attivita'            
sportive;                                                                       
b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali              
regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione              
nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi                   
naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in             
vigore della Legge 6 dicembre 1991,  n.394, le Regioni adeguano la              
propria legislazione al disposto dell'art. 22, comma 6, della                   
predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo              
all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai           
fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge                   
medesima;                                                                       
c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di               
ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna                    
selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che,                  
secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto              
nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni                     
favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;               
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed            
ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorita'            
militare, o dove esistano beni monumentali, purche' dette zone siano            
delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;                     
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze             
di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri             
da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di            
lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di                       
comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le               
strade poderali ed interpoderali;                                               
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di              
fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza                       
corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso           
di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili            
adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione              
ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed             
interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a             
sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate                
destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo             
di utilizzazione agro-silvo-pastorale;                                          
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone              
ove e' vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di veicoli di              
qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio           
venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di               
armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;           
h) cacciare a rastrello in piu' di tre persone ovvero utilizzare, a             
scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli            
specchi o corsi d'acqua;                                                        
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da                      
aeromobili;                                                                     
l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici           
agricole in funzione;                                                           
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di                
neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le                    
disposizioni emanate  dalle Regioni interessate;                                
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua                  
artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su             
terreni allagati da piene di fiume;                                             
o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e                 
uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi                   
previsti dall'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e              
cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi             
di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche', in           
tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore                
successive alla competente Amministrazione provinciale;                         
p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo             
5;                                                                              
q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia              
agli acquatici;                                                                 
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero             
legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico,                
elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del             
suono;                                                                          
s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della             
pesca o dell'acquacoltura, nonche' nei canali delle valli da pesca,             
quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse,                  
indicanti il divieto di caccia;                                                 
t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti             
per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;                            
u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o           
bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti,           
tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di                  
civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con             
scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;                         
v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da                      
uccellagione;                                                                   
z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;                
aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a                
partire dall'1 gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto                        
dall'articolo 10, comma 8, lettera e);                                          
bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti,             
nonche' loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili,                
appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti           
specie: germano reale (Anas platyrhynchos); pernice rossa (Alectoris            
rufa); pernice di Sardegna (Alectoris barbara); Starna (Perdix                  
perdix); Fagiano (Phasianus colchicus); Colombaccio (Columba                    
palumbus);                                                                      
cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica              
nazionale non proveniente da allevamenti;                                       
dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine             
le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o               
delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma             
restando l'applicazione dell'articolo 635 del Codice penale;                    
ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad             
eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle             
modalita' previste dalla presente legge e della fauna selvatica                 
lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle              
Regioni anche con le norme sulla tassidermia;                                   
ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.                                 
2. Se le Regioni non provvedono entro il termine previsto                       
dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le           
rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'Agricoltura e               
delle Foreste assegna alle Regioni stesse novanta giorni per                    
provvedere. Decorso inutilmente tale termine e' vietato cacciare                
lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa                 
marina del continente e delle due isole maggiori; le Regioni                    
provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da                
tasse.                                                                          
3. La caccia e' vietata su tutti i valichi montani interessati dalle            
rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri              
dagli stessi.".                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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