REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Sezione II                                                                      
Programmazione del trasporto pubblico                                           
regionale e locale                                                              
          Art. 8                                                                
Atto di indirizzo generale                                                      
1. Il Consiglio regionale adotta, ogni tre anni, un atto di indirizzo           
generale in materia di programmazione e amministrazione del trasporto           
pubblico regionale e locale, anche in attuazione del PRIT e tenendo             
conto della programmazione locale, di bacino o di area metropolitana.           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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