REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Sezione II Programmazione del trasporto pubblico regionale e locale Art. 8 Atto di indirizzo generale 1. Il Consiglio regionale adotta, ogni tre anni, un atto di indirizzo generale in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale e locale, anche in attuazione del PRIT e tenendo conto della programmazione locale, di bacino o di area metropolitana.