LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 1
DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI CENTRI AGROALIMENTARI E NEI MERCATI ALL'INGROSSO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 30 MAGGIO 1975, N. 38
Art. 7
Regolamento dei centri agro-alimentari
e dei mercati all'ingrosso
1. L'ente gestore del centro agro-alimentare o del mercato
all'ingrosso, nel rispetto delle modalita' convenute con l'ente
istitutore e previo assenso dello stesso nei casi in cui l'ente
gestore e l'ente istitutore siano due soggetti distinti, adotta il
regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, sentite le associazioni delle categorie interessate.
2. Il regolamento deve contenere disposizioni che disciplinino:
a) l'agevolazione dell'afflusso delle derrate, la loro conservazione
e commercializzazione;
b) il contenimento dei costi di distribuzione dei prodotti;
c) l'organizzazione dei servizi di trasporto, di movimentazione, di
sosta e di conservazione dei prodotti. L'ente gestore provvede di
regola direttamente a tutti i servizi di mercato. Nel caso di
affidamento a terzi l'ente gestore puo' affidare la gestione dei
servizi di mercato con prelazione a cooperative costituite tra gli
esercenti dei servizi medesimi. Nei capitolati di appalto devono
essere previsti: 1) la valutazione delle capacita' imprenditoriali
del richiedente, 2) l'entita' dell'attivita' svolta, 3) gli impianti
di produzione, di lavorazione e confezione, 4) la qualita' dei
servizi forniti, 5) la gamma e la qualita' dei prodotti trattati, 6)
il divieto di subappalto, 7) l'applicazione a tutti gli addetti delle
norme e dei trattamenti previsti dalle leggi e dagli accordi
collettivi di lavoro;
d) le modalita' e i criteri per l'assegnazione dei magazzini di
vendita, dei posteggi e degli altri spazi all'interno dei mercati;
e) le modalita' di organizzazione dei servizi igienico-sanitari,
attinenti sia alle strutture che ai prodotti, di asportazione rifiuti
ed imballaggi, tendenti al rispetto e alla salvaguardia dell'ambiente
e della sicurezza ed igiene del lavoro;
f) gli orari di funzionamento del mercato;
g) le modalita' per l'effettuazione delle rilevazioni statistiche e
dei prezzi, per la loro utilizzazione e diffusione;
h) le modalita' per l'espletamento dei servizi di mercato;
i) le modalita' di nomina del direttore;
l) i provvedimenti disciplinari e amministrativi;
m) il pareggio del bilancio come obiettivo minimale. A tal fine ogni
mercato deve avere un proprio bilancio ed una propria gestione
contabile.