REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 1

DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI CENTRI AGROALIMENTARI E NEI MERCATI ALL'INGROSSO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 30 MAGGIO 1975, N. 38

          Art. 7                                                                
Regolamento dei centri agro-alimentari                                          
e dei mercati all'ingrosso                                                      
1. L'ente gestore del centro agro-alimentare o del mercato                      
all'ingrosso, nel rispetto delle modalita' convenute con l'ente                 
istitutore e previo assenso dello stesso nei casi in cui l'ente                 
gestore e l'ente istitutore siano due soggetti distinti, adotta il              
regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente                
legge, sentite le associazioni delle categorie interessate.                     
2. Il regolamento deve contenere disposizioni che disciplinino:                 
a) l'agevolazione dell'afflusso delle derrate, la loro conservazione            
e commercializzazione;                                                          
b) il contenimento dei costi di distribuzione dei prodotti;                     
c) l'organizzazione dei servizi di trasporto, di movimentazione, di             
sosta e di conservazione dei prodotti. L'ente gestore provvede di               
regola direttamente a tutti i servizi di mercato. Nel caso di                   
affidamento a terzi l'ente gestore puo' affidare la gestione dei                
servizi di mercato con prelazione a cooperative costituite tra gli              
esercenti dei servizi medesimi. Nei capitolati di appalto devono                
essere previsti: 1) la valutazione delle capacita' imprenditoriali              
del richiedente, 2) l'entita' dell'attivita' svolta, 3) gli impianti            
di produzione, di lavorazione e confezione, 4) la qualita' dei                  
servizi forniti, 5) la gamma e la qualita' dei prodotti trattati, 6)            
il divieto di subappalto, 7) l'applicazione a tutti gli addetti delle           
norme e dei trattamenti previsti dalle leggi e dagli accordi                    
collettivi di lavoro;                                                           
d) le modalita' e i criteri per l'assegnazione dei magazzini di                 
vendita, dei posteggi e degli altri spazi all'interno dei mercati;              
e) le modalita' di organizzazione dei servizi igienico-sanitari,                
attinenti sia alle strutture che ai prodotti, di asportazione rifiuti           
ed imballaggi, tendenti al rispetto e alla salvaguardia dell'ambiente           
e della sicurezza ed igiene del lavoro;                                         
f) gli orari di funzionamento del mercato;                                      
g) le modalita' per l'effettuazione delle rilevazioni statistiche e             
dei prezzi, per la loro utilizzazione e diffusione;                             
h) le modalita' per l'espletamento dei servizi di mercato;                      
i) le modalita' di nomina del direttore;                                        
l) i provvedimenti disciplinari e amministrativi;                               
m) il pareggio del bilancio come obiettivo minimale. A tal fine ogni            
mercato deve avere un proprio bilancio ed una propria gestione                  
contabile.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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