REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

          Art. 7                                                                
Sistema dei finanziamenti                                                       
1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attivita' turistiche, la             
Regione destina risorse finanziarie per programmi, progetti,                    
iniziative di promozione e commercializzazione di interesse                     
regionale, nonche' per programmi, progetti, iniziative di promozione            
di interesse locale.                                                            
2. La Regione provvede, nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo              
previsti nel bilancio pluriennale, alla copertura finanziaria per:              
a) l'attuazione, attraverso l'APT Servizi di cui all'art. 11, del               
Piano annuale delle azioni di carattere generale di cui al comma 3              
dell'art. 8;                                                                    
b) il cofinanziamento, tramite l'APT Servizi, di progetti di                    
promozione e di commercializzazione turistica presentati dalle Unioni           
di cui all'art. 13, relativi al prodotto prevalente del comparto o ad           
altri prodotti che lo integrino;                                                
c) le attivita' di supporto tecnico svolte dall'APT Servizi su                  
richiesta della Regione.                                                        
3. La Regione, con le modalita' previste dalle direttive di cui al              
comma 4 dell'art. 5:                                                            
a) finanzia annualmente le Province per l'attuazione del Programma              
turistico di promozione locale di cui all'art. 6;                               
b) contribuisce alle spese dei Comuni inseriti nella rete integrata             
di servizi di informazione turistica di interesse regionale di cui              
all'art. 14.                                                                    
4. La Giunta regionale assicura la continuita' gestionale                       
dell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 2,           
assumendo gli opportuni impegni nell'ambito del bilancio pluriennale            
regionale nel corso dell'anno precedente all'esercizio di                       
riferimento.                                                                    
5. La Regione stabilisce annualmente la quota di risorse che si                 
riserva di utilizzare per il finanziamento di progetti speciali,                
anche in accordo con le Province, o di iniziative di carattere                  
straordinario ovvero di nuove iniziative ritenute meritevoli                    
dell'intervento regionale.                                                      
TITOLO III                                                                      
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI REGIONALI                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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