REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

          Art. 7                                                                
Piani del traffico                                                              
1. La Regione provvede all'individuazione e aggiornamento dell'elenco           
dei Comuni tenuti alla predisposizione dei Piani urbani del traffico            
(PUT) in base all'art. 36 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo                
codice della strada".                                                           
2. Nell'ambito delle azioni di regolazione della mobilita', i PUT               
definiscono gli specifici interventi volti alla valorizzazione delle            
reti e dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, della              
mobilita' pedonale e ciclabile, anche ai fini previsti dall'art. 30.            
3. Tali azioni possono essere intraprese anche da Comuni non                    
ricompresi tra quelli tenuti alla predisposizione dei PUT.                      
4. La Provincia adotta il Piano del traffico della viabilita'                   
extraurbana ai sensi dell'art. 36 del DLgs 285/92.                              
5. La Provincia, o la Citta' metropolitana ove istituita, di concerto           
con la Regione e d'intesa con i Comuni interessati, individua gli               
ambiti sovracomunali ove promuovere la formazione di piani generali             
del traffico intercomunale o di area metropolitana. Le intese sopra             
indicate sono recepite mediante accordo di programma ai sensi                   
dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.                                 
6. L'approvazione dei PUT e' subordinata alla preventiva verifica di            
coerenza con i piani territoriali e di settore da parte della                   
Provincia territorialmente competente la quale deve esprimersi entro            
sessanta giorni dal ricevimento del piano adottato. Trascorso il                
termine di sessanta giorni tale verifica si considera positiva.                 
7. I PUT e i relativi aggiornamenti, qualora contengano previsioni              
aventi valore di variante al Piano regolatore generale, limitate al             
caso di cui all'art. 15, comma 4, lettera a) della L.R. 7 dicembre              
1978, n. 47, come successivamente modificato, sono adottati e                   
approvati con le procedure di cui all'art. 21 della medesima L.R.               
47/78. In tali casi la Provincia puo' formulare osservazioni, di cui            
all'art. 14, comma 2, della L.R. 47/78 alle quali i Comuni sono                 
tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi              
con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorso il termine di              
sessanta giorni la variante si considera valutata positivamente dalla           
Giunta provinciale.                                                             
8. Qualora la Provincia non sia dotata del PTB (Piano territoriale di           
bacino) e del Piano territoriale di coordinamento o del Piano                   
territoriale infraregionale, la verifica dei PUT di cui al comma 7 e'           
effettuata dalla Giunta regionale.                                              
NOTE ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 36 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285, e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 36 - Piani urbani del traffico e piani del traffico per la                
viabilita' extraurbana                                                          
1. Ai Comuni, con popolazione residente superiore a trentamila                  
abitanti, e' fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del                   
traffico.                                                                       
2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i Comuni              
con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali               
registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza               
turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo            
o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla                 
soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della             
circolazione stradale. L'elenco dei Comuni interessati viene                    
predisposto dalla Regione e pubblicato, a cura del Ministero dei                
Lavori pubblici, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.            
3. Le Province provvedono, all'adozione di piani del traffico per la            
viabilita' extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle            
strade interessate. La legge regionale puo' prevedere, ai sensi                 
dell'art. 19 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione              
del piano urbano del traffico delle aree, indicate all'art. 17 della            
stessa, provvedano gli organi della Citta' metropolitana.                       
4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento            
delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la                 
riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio            
energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i            
piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo             
le priorita' e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano                 
urbano del traffico veicolare prevede il ricorso ad adeguati sistemi            
tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del            
traffico, nonche' di verifica del rallentamento della velocita' e di            
dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai               
flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in                 
relazione agli obiettivi da perseguire.                                         
5. Il piano urbano del traffico veicolare viene aggiornato ogni due             
anni. Il Sindaco o il Sindaco metropolitano, ove ricorrano le                   
condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al              
Ministero dei Lavori pubblici per l'inserimento nel sistema                     
informativo previsto dall'art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento            
e' tenuto il Presidente della Provincia quando sia data attuazione              
alla disposizione di cui al comma 3.                                            
6. La redazione dei piani di traffico veicolare deve essere                     
predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei               
Lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e il                 
Ministro per i Problemi delle aree urbane, sulla base delle                     
indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la                     
programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico            
veicolare viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione           
economico-sociale, e territoriale, fissati dalla Regione ai sensi               
dell'art. 3, comma 4, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.                        
7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per              
consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le           
autorita' indicate dall'art. 27, comma 3, della Legge 8 giugno 1990,            
n. 142, convocano una conferenza tra i rappresentanti delle                     
Amministrazioni, anche statali, interessate.                                    
8. E' istituito, presso il Ministero dei Lavori pubblici, l'Albo                
degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante                 
concorso biennale per titoli. Il bando di concorso e' approvato con             
decreto del Ministro dei Lavori pubblici di concerto con il Ministro            
dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica.                     
9. A partire dalla data di formazione dell'Albo degli esperti di cui            
al comma 8 e' fatto obbligo di conferire l'incarico della redazione             
dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti           
al proprio Ufficio tecnico del traffico agli esperti specializzati              
inclusi nell'Albo stesso.                                                       
10. I Comuni e gli Enti inadempienti sono invitati, su segnalazione             
del Prefetto, dal Ministero dei Lavori pubblici a provvedere entro un           
termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla                
esecuzione d'ufficio del piano e alla sua realizzazione.".                      
Comma 4                                                                         
2) Il testo dell'art. 36 del DLgs 30 aprile 1992, n. 36 e' citato               
alla nota 1) del presente articolo.                                             
Comma 5                                                                         
3) Il testo dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142                      
concernente Ordinamento delle autonomie locali, e' il seguente:                 
"Art. 27 - Accordi di programma                                                 
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di               
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa                    
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province           
e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o           
comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il Presidente della             
Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione              
alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o           
sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di           
programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati,           
per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i               
tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso                    
adempimento.                                                                    
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato,                 
nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti           
partecipanti.                                                                   
3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di                    
programma, il Presidente della Regione o il Presidente della                    
Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di           
tutte le Amministrazioni interessate.                                           
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della             
Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci e delle altre              
Amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del                  
Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del                 
Sindaco ed e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.                
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione,           
produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, DPR 24                 
luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti                    
variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni             
edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.                   
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici,               
l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal                   
Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.                     
5 bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei           
programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente              
utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei                    
precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta             
la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza              
delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se            
le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.                                 
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli                 
eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio                     
presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della                  
Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti                 
locali interessati, nonche' dal Commissario del Governo nella regione           
o dal Prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano           
Amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.                              
7. Allorche' l'intervento o il programma di intervento comporti il              
concorso di due o piu' Regioni finitime, la conclusione dell'accordo            
di programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,           
a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio             
di vigilanza di cui al comma 6 e' in tal caso presieduto da un                  
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'                
composto dai rappresentanti di tutte le Regioni che hanno partecipato           
all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le               
funzioni attribuite dal comma 6 al Commissario del Governo ed al                
Prefetto.                                                                       
8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli             
accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere,               
interventi o programmi di intervento di competenza delle Regioni,               
delle Province o dei Comuni, salvo i casi in cui i relativi                     
procedimenti siano gia' formalmente iniziati alla data di entrata in            
vigore della presente legge.                                                    
Restano salve le competenze di cui all'art. 7, Legge 1 marzo 1986, n.           
64.".                                                                           
Comma 7                                                                         
4) Il testo della lettera a) del comma 4 dell'art. 15 della L.R. 7              
dicembre 1978, n. 47 concernente Tutela e uso del territorio, e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 15 - Varianti al Piano regolatore generale                                
omissis                                                                         
4. Sono approvate dal Consiglio comunale, con le procedure di cui               
all'art. 21, integrate da quanto disposto dal comma 5, le varianti al           
PRG relative a:                                                                 
a) la realizzazione di qualsiasi opera pubblica comunale, nonche' di            
edifici scolastici, ospedalieri, universitari, carcerari, per le                
poste e telecomunicazioni o altre opere pubbliche purche' previste in           
programmi dello Stato, delle Regioni, delle Province o delle                    
Comunita' Montane ivi comprese le opere adottate ai sensi dell'art.             
1, comma 5 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1, qualora nei Piani                  
regolatori non vi siano previsioni specifiche o le stesse non                   
risultino sufficienti;                                                          
omissis".                                                                       
5) Il testo dell'art. 21 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 citato               
alla nota 4) del presente articolo, e' il seguente:                             
"Art. 21 - Formazione, approvazione ed efficacia del piano                      
particolareggiato di iniziativa pubblica                                        
Lo schema di massima e la relazione generale del piano                          
particolareggiato, prima dell'adozione da parte del Consiglio                   
comunale, possono essere inviati agli organi di decentramento del               
Comune il cui territorio e' interessato dal piano perche' esprimano             
il proprio parere nel termine di 30 giorni dal ricevimento. Decorso             
tale termine, il Consiglio comunale procede comunque all'adozione del           
piano.                                                                          
Il piano adottato e' quindi depositato presso la Segreteria del                 
Comune per la durata di 30 giorni consecutivi. Il deposito e' reso              
noto al pubblico mediante avviso affisso all'Albo pretorio del Comune           
e pubblicato sulla stampa locale.                                               
Chiunque puo' prendere visione del piano in tutti i suoi elementi e             
presentare osservazioni entro il termine di 30 giorni successivi alla           
data del compiuto deposito.                                                     
I proprietari di immobili interessati dal piano possono presentare              
opposizione entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla            
data del compiuto deposito.                                                     
Il Consiglio comunale, sentito il parere della Commissione edilizia,            
decide sulle osservazioni e sulle opposizioni ed approva il piano               
entro e non oltre i 120 giorni dalla scadenza del termine di 30                 
giorni indicato nel precedente comma. Con la medesima delibera, che             
diviene esecutiva ai sensi della Legge 10 febbraio 1953, n. 62, e'              
indicato il termine per l'attuazione del piano non superiore ai 10              
anni. Dovranno essere indicati altresi' i termini entro i quali                 
debbono essere iniziate ed ultimate le espropriazioni.                          
La delibera comunale di approvazione deve essere pubblicata nell'Albo           
pretorio del Comune entro 30 giorni dalla data di comunicazione al              
Comune dell'esecutivita'. Entro il medesimo termine la delibera deve            
essere notificata a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi            
nel piano. La delibera deve essere pubblicata anche nel Bollettino              
Ufficiale della Regione.                                                        
Giusta l'art. 34 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, ai piani                    
particolareggiati, gia' approvati alla data del 20 agosto 1978 e                
finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio esistente, i                 
Comuni possono attribuire con deliberazione consiliare, il valore di            
piano di recupero.".                                                            
6) Il testo del comma 2 dell'art. 14 della L.R. 7 dicembre 1978, n.             
47 citata alla nota 4) del presente articolo, e' il seguente:                   
"Art. 14 - Approvazione del Piano regolatore generale                           
omissis                                                                         
2. Contemporaneamente al deposito, il PRG viene trasmesso alla Giunta           
provinciale, la quale, entro il termine perentorio di centoventi                
giorni dal ricevimento, sulla base dell'istruttoria degli uffici e              
sentito il parere del Comitato consultivo provinciale, di cui al                
comma 10, puo' sollevare riserve relative a vizi di legittimita'                
delle previsioni di piano ovvero alla necessita' di apportare                   
modifiche al piano per assicurare:                                              
a) l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti             
negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale                 
sovraordinati;                                                                  
b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli                   
impianti di interesse statale, regionale e provinciale;                         
c) la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali,                
ambientali ed archeologici nonche' delle zone di cui al successivo              
art. 33;                                                                        
d) l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 46 come            
integrato;                                                                      
e) il rispetto delle norme igienico-sanitarie che abbiano valenza               
territoriale.".                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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