LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 7
Piani del traffico
1. La Regione provvede all'individuazione e aggiornamento dell'elenco
dei Comuni tenuti alla predisposizione dei Piani urbani del traffico
(PUT) in base all'art. 36 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo
codice della strada".
2. Nell'ambito delle azioni di regolazione della mobilita', i PUT
definiscono gli specifici interventi volti alla valorizzazione delle
reti e dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, della
mobilita' pedonale e ciclabile, anche ai fini previsti dall'art. 30.
3. Tali azioni possono essere intraprese anche da Comuni non
ricompresi tra quelli tenuti alla predisposizione dei PUT.
4. La Provincia adotta il Piano del traffico della viabilita'
extraurbana ai sensi dell'art. 36 del DLgs 285/92.
5. La Provincia, o la Citta' metropolitana ove istituita, di concerto
con la Regione e d'intesa con i Comuni interessati, individua gli
ambiti sovracomunali ove promuovere la formazione di piani generali
del traffico intercomunale o di area metropolitana. Le intese sopra
indicate sono recepite mediante accordo di programma ai sensi
dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
6. L'approvazione dei PUT e' subordinata alla preventiva verifica di
coerenza con i piani territoriali e di settore da parte della
Provincia territorialmente competente la quale deve esprimersi entro
sessanta giorni dal ricevimento del piano adottato. Trascorso il
termine di sessanta giorni tale verifica si considera positiva.
7. I PUT e i relativi aggiornamenti, qualora contengano previsioni
aventi valore di variante al Piano regolatore generale, limitate al
caso di cui all'art. 15, comma 4, lettera a) della L.R. 7 dicembre
1978, n. 47, come successivamente modificato, sono adottati e
approvati con le procedure di cui all'art. 21 della medesima L.R.
47/78. In tali casi la Provincia puo' formulare osservazioni, di cui
all'art. 14, comma 2, della L.R. 47/78 alle quali i Comuni sono
tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi
con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorso il termine di
sessanta giorni la variante si considera valutata positivamente dalla
Giunta provinciale.
8. Qualora la Provincia non sia dotata del PTB (Piano territoriale di
bacino) e del Piano territoriale di coordinamento o del Piano
territoriale infraregionale, la verifica dei PUT di cui al comma 7 e'
effettuata dalla Giunta regionale.
NOTE ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'art. 36 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285, e' il
seguente:
"Art. 36 - Piani urbani del traffico e piani del traffico per la
viabilita' extraurbana
1. Ai Comuni, con popolazione residente superiore a trentamila
abitanti, e' fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del
traffico.
2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i Comuni
con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali
registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza
turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo
o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla
soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della
circolazione stradale. L'elenco dei Comuni interessati viene
predisposto dalla Regione e pubblicato, a cura del Ministero dei
Lavori pubblici, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Le Province provvedono, all'adozione di piani del traffico per la
viabilita' extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle
strade interessate. La legge regionale puo' prevedere, ai sensi
dell'art. 19 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione
del piano urbano del traffico delle aree, indicate all'art. 17 della
stessa, provvedano gli organi della Citta' metropolitana.
4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento
delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la
riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio
energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i
piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo
le priorita' e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano
urbano del traffico veicolare prevede il ricorso ad adeguati sistemi
tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del
traffico, nonche' di verifica del rallentamento della velocita' e di
dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai
flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in
relazione agli obiettivi da perseguire.
5. Il piano urbano del traffico veicolare viene aggiornato ogni due
anni. Il Sindaco o il Sindaco metropolitano, ove ricorrano le
condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al
Ministero dei Lavori pubblici per l'inserimento nel sistema
informativo previsto dall'art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento
e' tenuto il Presidente della Provincia quando sia data attuazione
alla disposizione di cui al comma 3.
6. La redazione dei piani di traffico veicolare deve essere
predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei
Lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e il
Ministro per i Problemi delle aree urbane, sulla base delle
indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico
veicolare viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione
economico-sociale, e territoriale, fissati dalla Regione ai sensi
dell'art. 3, comma 4, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per
consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le
autorita' indicate dall'art. 27, comma 3, della Legge 8 giugno 1990,
n. 142, convocano una conferenza tra i rappresentanti delle
Amministrazioni, anche statali, interessate.
8. E' istituito, presso il Ministero dei Lavori pubblici, l'Albo
degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante
concorso biennale per titoli. Il bando di concorso e' approvato con
decreto del Ministro dei Lavori pubblici di concerto con il Ministro
dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica.
9. A partire dalla data di formazione dell'Albo degli esperti di cui
al comma 8 e' fatto obbligo di conferire l'incarico della redazione
dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti
al proprio Ufficio tecnico del traffico agli esperti specializzati
inclusi nell'Albo stesso.
10. I Comuni e gli Enti inadempienti sono invitati, su segnalazione
del Prefetto, dal Ministero dei Lavori pubblici a provvedere entro un
termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla
esecuzione d'ufficio del piano e alla sua realizzazione.".
Comma 4
2) Il testo dell'art. 36 del DLgs 30 aprile 1992, n. 36 e' citato
alla nota 1) del presente articolo.
Comma 5
3) Il testo dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142
concernente Ordinamento delle autonomie locali, e' il seguente:
"Art. 27 - Accordi di programma
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province
e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o
comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il Presidente della
Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione
alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o
sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati,
per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i
tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato,
nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti
partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di
programma, il Presidente della Regione o il Presidente della
Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di
tutte le Amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della
Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci e delle altre
Amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del
Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del
Sindaco ed e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione,
produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, DPR 24
luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti
variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni
edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici,
l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal
Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5 bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei
programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente
utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei
precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta
la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza
delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se
le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli
eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio
presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della
Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti
locali interessati, nonche' dal Commissario del Governo nella regione
o dal Prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano
Amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.
7. Allorche' l'intervento o il programma di intervento comporti il
concorso di due o piu' Regioni finitime, la conclusione dell'accordo
di programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio
di vigilanza di cui al comma 6 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composto dai rappresentanti di tutte le Regioni che hanno partecipato
all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le
funzioni attribuite dal comma 6 al Commissario del Governo ed al
Prefetto.
8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli
accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere,
interventi o programmi di intervento di competenza delle Regioni,
delle Province o dei Comuni, salvo i casi in cui i relativi
procedimenti siano gia' formalmente iniziati alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Restano salve le competenze di cui all'art. 7, Legge 1 marzo 1986, n.
64.".
Comma 7
4) Il testo della lettera a) del comma 4 dell'art. 15 della L.R. 7
dicembre 1978, n. 47 concernente Tutela e uso del territorio, e' il
seguente:
"Art. 15 - Varianti al Piano regolatore generale
omissis
4. Sono approvate dal Consiglio comunale, con le procedure di cui
all'art. 21, integrate da quanto disposto dal comma 5, le varianti al
PRG relative a:
a) la realizzazione di qualsiasi opera pubblica comunale, nonche' di
edifici scolastici, ospedalieri, universitari, carcerari, per le
poste e telecomunicazioni o altre opere pubbliche purche' previste in
programmi dello Stato, delle Regioni, delle Province o delle
Comunita' Montane ivi comprese le opere adottate ai sensi dell'art.
1, comma 5 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1, qualora nei Piani
regolatori non vi siano previsioni specifiche o le stesse non
risultino sufficienti;
omissis".
5) Il testo dell'art. 21 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 citato
alla nota 4) del presente articolo, e' il seguente:
"Art. 21 - Formazione, approvazione ed efficacia del piano
particolareggiato di iniziativa pubblica
Lo schema di massima e la relazione generale del piano
particolareggiato, prima dell'adozione da parte del Consiglio
comunale, possono essere inviati agli organi di decentramento del
Comune il cui territorio e' interessato dal piano perche' esprimano
il proprio parere nel termine di 30 giorni dal ricevimento. Decorso
tale termine, il Consiglio comunale procede comunque all'adozione del
piano.
Il piano adottato e' quindi depositato presso la Segreteria del
Comune per la durata di 30 giorni consecutivi. Il deposito e' reso
noto al pubblico mediante avviso affisso all'Albo pretorio del Comune
e pubblicato sulla stampa locale.
Chiunque puo' prendere visione del piano in tutti i suoi elementi e
presentare osservazioni entro il termine di 30 giorni successivi alla
data del compiuto deposito.
I proprietari di immobili interessati dal piano possono presentare
opposizione entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla
data del compiuto deposito.
Il Consiglio comunale, sentito il parere della Commissione edilizia,
decide sulle osservazioni e sulle opposizioni ed approva il piano
entro e non oltre i 120 giorni dalla scadenza del termine di 30
giorni indicato nel precedente comma. Con la medesima delibera, che
diviene esecutiva ai sensi della Legge 10 febbraio 1953, n. 62, e'
indicato il termine per l'attuazione del piano non superiore ai 10
anni. Dovranno essere indicati altresi' i termini entro i quali
debbono essere iniziate ed ultimate le espropriazioni.
La delibera comunale di approvazione deve essere pubblicata nell'Albo
pretorio del Comune entro 30 giorni dalla data di comunicazione al
Comune dell'esecutivita'. Entro il medesimo termine la delibera deve
essere notificata a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi
nel piano. La delibera deve essere pubblicata anche nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Giusta l'art. 34 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, ai piani
particolareggiati, gia' approvati alla data del 20 agosto 1978 e
finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio esistente, i
Comuni possono attribuire con deliberazione consiliare, il valore di
piano di recupero.".
6) Il testo del comma 2 dell'art. 14 della L.R. 7 dicembre 1978, n.
47 citata alla nota 4) del presente articolo, e' il seguente:
"Art. 14 - Approvazione del Piano regolatore generale
omissis
2. Contemporaneamente al deposito, il PRG viene trasmesso alla Giunta
provinciale, la quale, entro il termine perentorio di centoventi
giorni dal ricevimento, sulla base dell'istruttoria degli uffici e
sentito il parere del Comitato consultivo provinciale, di cui al
comma 10, puo' sollevare riserve relative a vizi di legittimita'
delle previsioni di piano ovvero alla necessita' di apportare
modifiche al piano per assicurare:
a) l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti
negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale
sovraordinati;
b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli
impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
c) la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali,
ambientali ed archeologici nonche' delle zone di cui al successivo
art. 33;
d) l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 46 come
integrato;
e) il rispetto delle norme igienico-sanitarie che abbiano valenza
territoriale.".