LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 1
DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI CENTRI AGROALIMENTARI E NEI MERCATI ALL'INGROSSO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 30 MAGGIO 1975, N. 38
Art. 6
Forme di gestione dei centri agro-alimentari
e dei mercati all'ingrosso
1. Gli enti istitutori provvedono alla gestione nell'ambito delle
forme previste dall'art. 22 della Legge 8 giugno 1990, n. 142
(Ordinamento delle autonomie locali) e dall'art. 12 della Legge 23
dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza
pubblica).
2. Gli enti istitutori possono provvedere alla gestione unitaria dei
centri agro-alimentari a mezzo di societa' per azioni e di societa'
consortili per azioni.
NOTE ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo dell'art. 22 della Legge 8 giugno 1990, n. 142
concernente Ordinamento delle autonomie locali, e' il seguente:
"Art. 22 - Servizi pubblici locali
1. I Comuni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze,
provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto
produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni e alle Province
sono stabiliti dalla legge.
3. I Comuni e le Province possono gestire i servizi pubblici nelle
seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una
istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche,
economiche e di opportunita' sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi
di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza
rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita' limitata a
prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate
dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in
relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la
partecipazione di piu' soggetti pubblici o privati.".
2) Il testo dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498
concernente Interventi urgenti in materia di finanza pubblica, e' il
seguente:
"Art. 12
1. Le Province e i Comuni possono, per l'esercizio di servizi
pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto
svolgimento del servizio nonche' per la realizzazione di
infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non
rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale,
nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite
societa' per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui
al comma 9, senza il vincolo della proprieta' maggioritaria di cui al
comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della Legge 8 giugno 1990, n.
142, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo
comma, lettera d) della Legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita
dall'articolo 10 della Legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti
interessati porvvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale
collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di
evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle societa' deve prevedere
l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o piu' amministratori e
sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni
puo' essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul
mercato.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplinare l'entita' del capitale sociale delle costituende
societa' per azioni e la misura minima della partecipazione dell'ente
locale al capitale sociale, anche per assicurare il diritto di
chiedere la convocazione dell'assemblea;
b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante
procedimento di confronto concorrenziale, che tenga conto dei
principi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle
capacita' tecniche e finanziarie dei soggetti stessi;
c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente
locale e il privato;
d) disciplinare forme adeguate di controllo dell'efficienza e
dell'economicita' dei servizi.
3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo di cui al
comma 1 si applicano le norme del DLgs 19 dicembre 1991, n. 406, e
della Direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e
successive norme di recepimento.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo gli enti
interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale
da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e
della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa
relativa ai servizi stessi sono i seguenti:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la
integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento
tecnico-finanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale
investito;
c) l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche
degli investimenti e della qualita' del servizio;
d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente
con le prevalenti condizioni di mercato.
5. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa
e' determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari,
attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto
del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi
prescelti. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi
dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e
concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di
societa' mista di cui al comma 1, la tariffa e' riscossa dal soggetto
che gestisce i servizi pubblici.
6. Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi amministrati,
il Comitato interministeriale prezzi o il Comitato provinciale
prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica
l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli
indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi
aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il
Comitato interministeriale prezzi o il Comitato provinciale prezzi
verifica tuttavia, entro lo stesso termine perentorio decorrente
dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o
del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 4 e 5,
alle quali l'aumento deliberato resta subordinato.
6 bis. Per la realizzazione di opere immediatamente cantierabili
nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, che risultino gia'
aggiudicate ad imprese o consorzi di imprese a seguito di regolari
gare di appalto e non attuate per carenza di stanziamenti pubblici,
gli enti locali interessati possono disporre l'avvio dei lavori
previa conclusione di un contratto di programma con organismi
finanziari e/o bancari che si impegnino ad anticipare le somme
occorrenti. Al rimborso delle anticipazioni si provvede attraverso i
proventi della gestione sulla base di tariffe da stabilire in
conformita' ai criteri di cui al presente articolo. Il comitato di
cui al comma 9 predispone per lo scopo uno schema di contratto tipo.
7. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in
funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potra' rilasciare
garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore
alla propria quota di partecipazione alla societa' di cui al comma 1.
8. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di
essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1,
anche per la costituzione con atto unilaterale delle societa' di cui
al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7,
commi 1 e 2, della Legge 30 luglio 1990, n.218, e successive
modificazioni. L'importo massimo delle imposte di registro,
ipotecarie e catastali di cui al comma 1 dell'articolo 7 della citata
Legge n. 218 del 1990 e' fissato in lire 10 milioni, se l'operazione
viene perfezionata entro il 31 dicembre 1994.
9. Per le finalita' di cui al presente articolo il Ministro per i
Problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per
settore puo' promuovere gli opportuni accordi od intese con le
Amministrazini regionali e locali interessate. Gli accordi e le
intese dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione di
massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto dal DPCM 10
agosto 1988, n. 377, da un progetto economico-finanziario con
l'indicazione degli investimenti privati e degli eventuali
finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali, regionali e da
impegni di bilancio comunale, nonche' dalla specificazione delle
misure organizzative di coordinamento e di intesa tra i soggetti
interessati ai fini della tempestiva attuazione degli interventi nei
tempi previsti e della loro gestione. A tali fini, il Ministro per i
Problemi delle aree urbane nomina un comitato nazionale cui devono
essere sottoposti i progetti economico-finanziari, presieduto dallo
stesso Ministro e composto da dieci membri, di cui quattro nominati
in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del Tesoro, del
Ministero dei Lavori pubblici, del Ministro per i Problemi delle aree
urbane, della Cassa depositi e prestiti e sei in rappresentanza degli
istituti di credito a diffusa presenza nazionale.".