LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7
ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28
Art. 6
Programmi turistici di promozione locale
1. Ciascuna Provincia approva, sulla base delle direttive della
Giunta regionale di cui all'art. 5 e sentiti i Comuni, il Programma
turistico di promozione locale per l'esercizio di riferimento. Tale
Programma costituisce l'atto con il quale ciascuna Provincia
definisce le priorita' degli interventi per lo sviluppo delle
attivita' di promozione a carattere locale.
2. Il Programma indica i singoli progetti ammissibili a contributo
presentati dai soggetti attuatori, in particolare Comuni, loro
societa' e organismi operativi, e societa' d'area. Esso puo'
includere progetti di scala sovracomunale presentati, anche
congiuntamente, da Comuni e societa' d'area, o elaborati, su
richiesta dei Comuni interessati, dalle Province.
3. Il Programma e' articolato in ambiti di attivita' sulla base delle
direttive della Giunta regionale e in particolare comprende:
a) i servizi turistici di base dei Comuni relativi all'accoglienza,
all'animazione e all'intrattenimento turistico;
b) le iniziative di promozione turistica di interesse locale.