REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

          Art. 6                                                                
Programmi turistici di promozione locale                                        
1. Ciascuna Provincia approva, sulla base delle direttive della                 
Giunta regionale di cui all'art. 5 e sentiti i Comuni, il Programma             
turistico di promozione locale per l'esercizio di riferimento. Tale             
Programma costituisce l'atto con il quale ciascuna Provincia                    
definisce le priorita' degli interventi per lo sviluppo delle                   
attivita' di promozione a carattere locale.                                     
2. Il Programma indica i singoli progetti ammissibili a contributo              
presentati dai soggetti attuatori, in particolare Comuni, loro                  
societa' e organismi operativi, e societa' d'area. Esso puo'                    
includere progetti di scala sovracomunale presentati, anche                     
congiuntamente, da Comuni e societa' d'area, o elaborati, su                    
richiesta dei Comuni interessati, dalle Province.                               
3. Il Programma e' articolato in ambiti di attivita' sulla base delle           
direttive della Giunta regionale e in particolare comprende:                    
a) i servizi turistici di base dei Comuni relativi all'accoglienza,             
all'animazione e all'intrattenimento turistico;                                 
b) le iniziative di promozione turistica di interesse locale.                   

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina