REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

          Art. 5                                                                
Programmazione regionale                                                        
1. La programmazione regionale per la promozione e la                           
commercializzazione turistica e' definita nel programma poliennale              
degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione           
turistica e nelle direttive applicative del Programma poliennale.               
2. Il Programma poliennale e' approvato dal Consiglio regionale quale           
articolazione del Programma regionale di sviluppo.                              
3. Nel Programma poliennale sono indicati, in particolare:                      
a) il quadro di riferimento della promozione e commercializzazione              
turistica in Italia e all'estero, nel quale si collocano gli                    
obiettivi degli interventi regionali;                                           
b) le aree e i prodotti turistici.                                              
4. Le direttive applicative del Programma poliennale sono deliberate            
dalla Giunta regionale. Esse indicano in particolare:                           
a) i criteri e i limiti per il cofinanziamento delle singole                    
attivita', le priorita' e le tipologie dei soggetti beneficiari degli           
interventi;                                                                     
b) le procedure e i termini per la presentazione delle domande e dei            
progetti, nonche' le modalita' di gestione dei contributi;                      
c) le modalita', le procedure e i termini per la elaborazione del               
Piano annuale delle azioni di carattere generale;                               
d) le modalita', le procedure e i termini relativi ai Programmi                 
turistici di promozione locale.                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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