REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1998, n. 16

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 1998/1999

          Art. 4                                                                
Giornate e forme di caccia                                                      
1. Tenuto conto che la settimana venatoria e' compresa fra il lunedi'           
e la domenica successiva, la caccia puo' essere esercitata da sabato            
1 agosto a lunedi' 31 agosto 1998: caccia di selezione agli ungulati,           
alla cerca o all'aspetto in tre giornate a scelta ogni settimana.               
2. La caccia alla selvaggina stanziale e migratoria e' consentita               
nelle forme sottoindicate, da domenica 20 settembre 1998 a domenica             
31 gennaio 1999:                                                                
- da domenica 20 settembre a domenica 4 ottobre 1998, da appostamento           
e/o vagante con l'uso di non piu' di due cani per cacciatore, in due            
giornate fisse (giovedi' e domenica) di ogni settimana; tale                    
limitazione non si applica alle aziende agri-turistico-venatorie e              
alla caccia di selezione agli ungulati, ove il cacciatore puo'                  
svolgere fino a tre giornate di caccia settimanali a scelta;                    
- da lunedi' 5 ottobre 1998 a domenica 31 gennaio 1999, da                      
appostamento e/o vagante con l'uso di non piu' di due cani per                  
cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;                            
- da lunedi' 5 ottobre a lunedi' 30 novembre 1998, possono essere               
fruite due giornate in piu' a scelta, ogni settimana, per la caccia             
alla sola migratoria, da appostamento.                                          
Sabato 3 ottobre puo' essere esercitata una giornata supplettiva per            
la caccia alla sola migratoria, da appostamento.                                
3. Qualora le Province, nell'ambito delle facolta' concesse dal comma           
2 dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, prevedano nei              
rispettivi calendari venatori provinciali, l'anticipazione                      
dell'esercizio venatorio alla data del 2 settembre 1998, la caccia in           
tale periodo si potra' effettuare in un massimo di cinque giornate              
fisse - mercoledi' 2, domenica 6, giovedi' 10, domenica 13 e giovedi'           
17 settembre 1998, esclusivamente da appostamento, fino alle ore 13,            
alle specie individuate dalle Province, da parte dei cacciatori                 
iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna, - ciascuno negli                
ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle aziende                 
faunistico-venatorie o da appostamento fisso con richiami vivi. Tali            
specie vengono individuate dalle Province tra le seguenti: cornacchia           
grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora; le Province possono inoltre           
individuare altre specie appartenenti alla fauna migratoria                     
acquatica. In detto periodo non si applica la limitazione alle                  
sopracitate giornate per la caccia di selezione agli ungulati. Nelle            
aziende agri-turistico-venatorie l'esercizio venatorio puo' essere              
consentito a far data dal 2 settembre 1998, anche in quelle Province            
che non abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio, al           
fagiano ed al germano reale provenienti da allevamento per cinque               
giornate settimanali, fino al tramonto e senza limitazione di forma             
di caccia. Per i cacciatori che svolgano l'esercizio venatorio in               
dette aziende il numero delle giornate di caccia settimanali non puo'           
essere superiore a tre.                                                         
4. Per il conteggio del numero delle giornate usufruite per ogni                
settimana, vengono considerate valide le giornate comunque effettuate           
sia in Emilia-Romagna sia in altre regioni. Devono essere conteggiate           
anche le giornate effettuate nelle aziende venatorie.                           
5. La caccia al cinghiale ed agli altri ungulati e' consentita nelle            
forme previste dall'apposito vigente Regolamento.                               
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 3                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1992, n.              
157 concernente Norme per la protezione della fauna selvatica                   
omeoterme e per il prelievo venatorio, e' il seguente:                          
"Art. 18 - Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria                   
omissis                                                                         
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per                    
determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle                
diverse realta' territoriali. Le Regioni autorizzano le modifiche               
previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I                 
termini devono essere comunque contenuti tra l'1 settembre ed il 31             
gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato             
al comma 1. L'autorizzazione regionale e' condizionata alla                     
preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La            
stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli             
ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati               
dalle Regioni; la caccia di selezione agli ungulati puo' essere                 
autorizzata a far tempo dall'1 agosto nel rispetto dell'arco                    
temporale di cui al comma 1.                                                    
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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