REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

          Art. 4                                                                
Funzioni dei Comuni                                                             
1. Ai Comuni compete la valorizzazione dell'economia turistica del              
proprio territorio. Nell'ambito di tali funzioni i Comuni:                      
a) assicurano i servizi turistici di base relativi all'accoglienza,             
che comprende in particolare l'assistenza ai turisti e l'informazione           
a carattere locale;                                                             
b) organizzano o compartecipano a manifestazioni di intrattenimento o           
altre iniziative di animazione e promozione turistica di interesse              
locale. A tal fine possono avvalersi anche delle Pro-loco e di altri            
organismi operativi sul territorio.                                             
2. I Comuni possono far parte della rete integrata di servizi di                
informazione turistica di interesse regionale.                                  
3. Ai Comuni compete inoltre l'esercizio delle funzioni                         
amministrative relative:                                                        
a) alle strutture ricettive di cui all'art. 6 della Legge 17 maggio             
1983, n. 217;                                                                   
b) alle attivita' professionali di cui all'art. 11 della Legge n. 217           
del 1983;                                                                       
c) alle attivita' da svolgersi ai sensi della L.R. 11 gennaio 1993,             
n. 3 e successive integrazioni e modifiche ed ai sensi delle relative           
disposizioni attuative regionali per gli interventi di incentivazione           
dell'offerta turistica;                                                         
d) alla comunicazione dei prezzi, ai sensi del comma 6 dell'art. 1              
della Legge 21 agosto 1991, n. 284 concernenti attivita' turistiche             
ad uso pubblico gestite in regime di concessione;                               
e) alle attivita' da svolgersi in materia di demanio marittimo a fini           
turistici previste da apposita direttiva regionale.                             
4. I Comuni collaborano per lo svolgimento delle funzioni provinciali           
in materia di prezzi e tariffe dei servizi e delle strutture                    
alberghiere ed extralberghiere, in materia di servizi statistici del            
turismo, nonche' per la vigilanza e controllo nelle materie delegate            
alle Province.                                                                  
5. I Comuni svolgono le funzioni di vigilanza e controllo nelle                 
materie di propria competenza ed applicano le relative sanzioni                 
amministrative ai sensi della L.R. n. 21 del 1984.                              
TITOLO II                                                                       
INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE                                          
E LA COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA                                              
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 3                                                                         
1) Il testo dell'art. 6 della Legge 17 maggio 1983, n. 217                      
concernente: Legge quadro per il turtismo e interventi per il                   
potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 6 - Strutture ricettive                                                   
Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo,            
le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici,           
gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e            
gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la             
gioventu', i rifugi alpini.                                                     
Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione              
unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri                 
servizi accessori, in camere ubicate in uno o piu' stabili o in parti           
di stabile.                                                                     
I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e                
l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano             
alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.                
I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono             
agli utenti di unita' abitative dislocate in piu' stabili servizi               
centralizzati.                                                                  
Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al            
pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi                
accessori in unita' abitative arredate costituite da uno o piu'                 
locali, dotate di servizio autonomo di cucina.                                  
I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione              
unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno             
di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di           
pernottamento.                                                                  
I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a              
gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il              
soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di           
mezzi autonomi di pernottamento.                                                
Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei            
quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.                   
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non piu' di             
sei camere ubicate in non piu' di due appartamenti ammobiliati in uno           
stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmetne,                
servizi complementari.                                                          
Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in           
forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di                
servizi centralizzati, nel corso di una o piu' stagioni con contratti           
aventi validita' non superiore ai tre mesi consecutivi.                         
Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il                    
soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali                 
canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi             
operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalita'                  
sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonche' da            
enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro                    
familiari.                                                                      
Sono ostelli per la gioventu' le strutture ricettive attrezzate per             
il soggiorno e il pernottamento dei giovani.                                    
Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalita' in zone               
montane di alta quota, fuori dai centri urbani.                                 
In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le               
Regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate            
alla ricettivita' turistica.".                                                  
2) Il testo dell'art. 11 della Legge 17 maggio 1983, n. 217 citata              
alla nota 1) dell'art. 4,  e' il seguente:                                      
"Art. 11 - Attivita' professionali                                              
Le Regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di           
guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico, o              
corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore                  
nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o                 
portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni               
altra professione attinente al turismo.                                         
E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o           
gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie,            
a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche,           
monumentali, paesaggistiche e naturali.                                         
E' interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera           
di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri.                              
E' accompagnatore turistico o corriere chi, per professione,                    
accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso            
il territorio nazionale o all'estero; fornisce elementi significativi           
e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori             
dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente           
articolo.                                                                       
E' organizzatore congressuale chi per professione svolge la propria             
opera nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni              
congressuali.                                                                   
E' istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole           
o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attivita' nautiche.               
E' maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a           
gruppi di persone la pratica dello sci.                                         
E' guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o              
gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna.                           
E' aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione,              
accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di                 
difficolta' non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori               
puo' fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina.                    
E' guida speleologica chi, per professione accompagna persone singole           
o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavita' naturali.            
E' animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo                 
libero di gruppi di turisti con attivita' ricreative, sportive,                 
culturali.                                                                      
In particolare, le Regioni dovranno accertare per le guide                      
turistiche, oltre all'esatta conoscenza di una o piu' lingue                    
straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei                  
monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque           
delle risorse ambientali della localita' in cui dovra' essere                   
esercitata la professione; per i corrieri adeguate conoscenze in                
materia di geografia turistica, nonche' dei regolamenti per le                  
comunicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione turistica; per i             
maestri di sci, guide alpine e speleologiche; istruttori di alpinismo           
e di sci alpino, adeguate capacita' professionali in sede                       
tecnico-operativa accertate alla stregua dei criteri didattici                  
elaborati per i vari gradi di professionalita' dai competenti enti ed           
associazioni nazionali; per gli organizzatori congressuali la                   
conoscenza di due lingue straniere ed un comprovato tirocinio nelle             
attivita' congresseuali a carattere nazionale ed internazionale.                
Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini di Stati                 
membri delle Comunita' europee sono equiparati ai cittadini italiani.           
Spetta altresi' alle leggi regionali di disciplinare l'attivita' non            
professionale di coloro che svolgono le attivita' di cui ai commi               
precedenti a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di            
carattere associativo di cui all'articolo 10 che operano nel settore            
del turismo e del tempo libero.".                                               
3) La L.R. 11 gennaio 1993, n. 3, e' citata alla nota 1) dell'art. 3.           
4) Il testo del comma 6 dell'art. 1 della Legge 21 agosto 1991, n.              
284 citata alla nota 2) dell'art. 3, e' il seguente:                            
"Art. 1 - Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico                     
omissis                                                                         
6. Sono altresi' liberamente ed annualmente determinati e comunicati            
alle Regioni ed alle capitanerie di porto competenti per territorio,            
con le modalita' stabilite nel decreto di cui al comma 4, entro il 1o           
ottobre di ogni anno con validita' dal 1o gennaio dell'anno                     
successivo, i prezzi delle attivita' turistiche ad uso pubblico                 
gestite in regime di concessione.                                               
omissis".                                                                       
Comma 5                                                                         
5) La L.R. 28 aprile 1984, n. 21 e' citata alla nota 3) dell'art. 3.            

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