LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 41
CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA FONDAZIONE PER LE SCIENZE RELIGIOSE "GIOVANNI XXIII"
Art. 4
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge la Regione fa fronte
mediante l'istituzione di un apposito capitolo di spesa del bilancio
regionale che verra' dotato della necessaria disponibilita' in sede
di approvazione della legge di bilancio e secondo le disponibilita'
dei fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di
cui al Cap. 85600 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi
regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di
sviluppo" di cui all'elenco n. 5 allegato alla legge regionale di
Bilancio per l'esercizio 1998 e pluriennale 1998/2000.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 28 dicembre 1998 ANTONIO LA FORGIA
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 770 del 25 maggio 1998; oggetto consiliare n. 3862 (VI
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 244 in data 16 giugno 1998;
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Scuola, Cultura
e Turismo" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 9/II.7 del 5
novembre 1998, con preannuncio di richiesta di relazione orale in
aula della consigliera Bocchini;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 novembre
1998, atto n. 150/98;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 2308/4.1.1/C.G. del
22 dicembre 1998.