LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
CAPO II
Programmazione dei trasporti
Sezione I
Programmazione regionale e locale
Art. 4
Partecipazione alla programmazione nazionale e comunitaria
1. La Regione partecipa alla programmazione nazionale dei trasporti
in via prioritaria nell'ambito della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e mediante
altre forme di concertazione con lo Stato e le altre Regioni.
2. La Regione partecipa alla programmazione comunitaria dei trasporti
in via prioritaria nell'ambito del Comitato delle Regioni dell'Unione
Europea.