REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 10

ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO PER IL LAVORO"

          Art. 3                                                                
Finalita'                                                                       
1. L'Istituto per il lavoro persegue le finalita' di sviluppo delle             
conoscenze tecniche ed organizzative tese a favorire l'evoluzione               
organizzativa delle imprese e degli enti pubblici, e le finalita' di            
valorizzazione del lavoro favorendo le diverse forme di                         
partecipazione e promuovendo nelle singole strutture organizzative e            
produttive processi di qualita' nelle relazioni fra le parti sociali.           
2. A tale scopo l'Istituto attua azioni:                                        
a) di analisi su scala regionale e con riferimento all'evoluzione               
complessiva nella materia, dei processi di cambiamento                          
nell'organizzazione del lavoro;                                                 
b) di progettazione ed organizzazione di programmi di cambiamento di            
singole strutture organizzative o di reti di organizzazione;                    
c) per la diffusione delle conoscenze tecniche e scientifiche                   
necessarie ai processi di evoluzione organizzativa;                             
d) per l'integrazione fra le elaborazioni culturali e le esperienze             
che si sviluppano in Europa.                                                    
3. Le attivita' utili al perseguimento degli scopi indicati sono rese           
nella forma di servizi di ricerca e sviluppo a favore delle imprese e           
degli enti pubblici interessati e delle organizzazioni sindacali che            
lo richiedano. La Fondazione e gli enti e le imprese destinatarie               
possono, allo scopo, stipulare anche accordi di ricerca su temi                 
specifici. I risultati delle ricerche sono destinati alla                       
divulgazione scientifica.                                                       
4. La Fondazione puo' stipulare accordi di ricerca su temi specifici            
anche con i soci della Fondazione stessa.                                       
5. Lo statuto della Fondazione disciplina le modalita' attraverso le            
quali sono garantite alle associazioni e agli organismi                         
rappresentativi delle forze economiche e sociali la possibilita' di             
esame preventivo delle linee di indirizzo e dei programmi                       
dell'Istituto, nonche' adeguate forme di accesso ai risultati delle             
attivita' svolte.                                                               

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina