LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 10
ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO PER IL LAVORO"
Art. 3
Finalita'
1. L'Istituto per il lavoro persegue le finalita' di sviluppo delle
conoscenze tecniche ed organizzative tese a favorire l'evoluzione
organizzativa delle imprese e degli enti pubblici, e le finalita' di
valorizzazione del lavoro favorendo le diverse forme di
partecipazione e promuovendo nelle singole strutture organizzative e
produttive processi di qualita' nelle relazioni fra le parti sociali.
2. A tale scopo l'Istituto attua azioni:
a) di analisi su scala regionale e con riferimento all'evoluzione
complessiva nella materia, dei processi di cambiamento
nell'organizzazione del lavoro;
b) di progettazione ed organizzazione di programmi di cambiamento di
singole strutture organizzative o di reti di organizzazione;
c) per la diffusione delle conoscenze tecniche e scientifiche
necessarie ai processi di evoluzione organizzativa;
d) per l'integrazione fra le elaborazioni culturali e le esperienze
che si sviluppano in Europa.
3. Le attivita' utili al perseguimento degli scopi indicati sono rese
nella forma di servizi di ricerca e sviluppo a favore delle imprese e
degli enti pubblici interessati e delle organizzazioni sindacali che
lo richiedano. La Fondazione e gli enti e le imprese destinatarie
possono, allo scopo, stipulare anche accordi di ricerca su temi
specifici. I risultati delle ricerche sono destinati alla
divulgazione scientifica.
4. La Fondazione puo' stipulare accordi di ricerca su temi specifici
anche con i soci della Fondazione stessa.
5. Lo statuto della Fondazione disciplina le modalita' attraverso le
quali sono garantite alle associazioni e agli organismi
rappresentativi delle forze economiche e sociali la possibilita' di
esame preventivo delle linee di indirizzo e dei programmi
dell'Istituto, nonche' adeguate forme di accesso ai risultati delle
attivita' svolte.