REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

          Art. 3                                                                
Articolazione del trasporto pubblico regionale e locale                         
1. Per sistema del trasporto pubblico regionale e locale si intende             
l'insieme delle reti e dei servizi di trasporto pubblico di interesse           
della Regione Emilia-Romagna non riservati alla competenza statale.             
2. Il sistema del trasporto pubblico regionale e locale si articola             
in:                                                                             
a) rete delle ferrovie di competenza regionale;                                 
b) servizi ferroviari regionali e locali e sistemi innovativi ad essi           
strettamente connessi;                                                          
c) reti e servizi autofilotranviari;                                            
d) sistemi intermodali urbani ed extraurbani per la gestione della              
mobilita';                                                                      
e) impianti e servizi di trasporto a fune;                                      
f) servizi marittimi, lacuali, fluviali e aerei.                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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