REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 1

DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI CENTRI AGROALIMENTARI E NEI MERCATI ALL'INGROSSO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 30 MAGGIO 1975, N. 38

          Art. 2                                                                
Centri agro-alimentari                                                          
1. I centri agro-alimentari, comprensivi di strutture e di aree ad              
essi preposte, operano quali "centri polifunzionali integrati" e                
assumono un ruolo di riferimento centrale nelle fasi                            
dell'aggregazione, della selezione, della conservazione e della                 
distribuzione dei prodotti di cui all'art. 1.                                   
2. Costituiscono elementi caratterizzanti dei centri agro-                      
alimentari:                                                                     
a) l'unitarieta' della gestione;                                                
b) lo svolgimento dell'attivita' di raccordo fra la produzione e la             
grande distribuzione;                                                           
c) la posizione baricentrica rispetto alle vie di commercializzazione           
ed ai centri di servizi;                                                        
d) la disponibilita' nelle immediate adiacenze di aree idonee                   
all'insediamento delle attivita' connesse integrative e funzionali              
all'esercizio dei centri stessi;                                                
e) la vocazione merceologica complessa.                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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