REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 10

ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO PER IL LAVORO"

          Art. 2                                                                
Partecipazione alla Fondazione                                                  
1. La partecipazione della Regione e' subordinata alle condizioni               
che:                                                                            
a) la Fondazione consegua il riconoscimento della personalita'                  
giuridica;                                                                      
b) lo statuto preveda la possibilita' che alla Fondazione partecipino           
successivamente altri soggetti pubblici o privati, in particolare le            
Universita', il CNEL, enti bilaterali, imprese e loro associazioni;             
c) la Fondazione persegua, senza fini di lucro, le finalita' di cui             
all'art. 3.                                                                     
2. Ogni due anni la Giunta, ai fini di una verifica del perseguimento           
delle finalita' di cui all'art. 3, sottopone al Consiglio regionale             
una valutazione complessiva dell'attivita' svolta dalla Fondazione.             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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