LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 10
ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO PER IL LAVORO"
Art. 2
Partecipazione alla Fondazione
1. La partecipazione della Regione e' subordinata alle condizioni
che:
a) la Fondazione consegua il riconoscimento della personalita'
giuridica;
b) lo statuto preveda la possibilita' che alla Fondazione partecipino
successivamente altri soggetti pubblici o privati, in particolare le
Universita', il CNEL, enti bilaterali, imprese e loro associazioni;
c) la Fondazione persegua, senza fini di lucro, le finalita' di cui
all'art. 3.
2. Ogni due anni la Giunta, ai fini di una verifica del perseguimento
delle finalita' di cui all'art. 3, sottopone al Consiglio regionale
una valutazione complessiva dell'attivita' svolta dalla Fondazione.