REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

          Art. 2                                                                
Competenze della Regione                                                        
1. La Regione esercita le funzioni in materia di turismo e provvede,            
in particolare, allo svolgimento delle seguenti attivita':                      
a) programmazione e coordinamento delle attivita' ed iniziative                 
turistiche, anche attraverso l'emanazione di atti di indirizzo nei              
confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e                
locale;                                                                         
b) interventi per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine            
dell'offerta turistica regionale, nonche' per lo sviluppo qualitativo           
delle attivita' di comunicazione e di commercializzazione turistica,            
anche attraverso iniziative di carattere straordinario ovvero                   
progetti speciali;                                                              
c) interventi di incentivazione dell'offerta turistica;                         
d) sviluppo di un sistema informativo turistico regionale;                      
e) organizzazione e sviluppo dell'Osservatorio regionale sul turismo,           
anche in collaborazione con il sistema delle Camere di commercio e di           
altri soggetti pubblici e privati interessati, ai fini di una                   
puntuale conoscenza dei mercati turistici e per favorire lo sviluppo            
e l'innovazione dell'offerta turistica regionale.                               
2. Le modalita' per il funzionamento del sistema informativo                    
turistico regionale sono stabilite con apposito provvedimento della             
Giunta regionale con l'obiettivo di disciplinare, in particolare:               
a) una rete integrata per l'acquisizione e la diffusione di                     
informazioni a servizio dei turisti e degli operatori, aperta alla              
collaborazione da parte dei soggetti pubblici e privati operanti nel            
territorio regionale;                                                           
b) l'acquisizione, elaborazione e diffusione delle statistiche del              
settore.                                                                        
3. La Regione esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2, avvalendosi           
di norma della collaborazione degli Enti locali e degli altri                   
soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, ovvero            
compartecipando finanziariamente alla realizzazione di progetti e               
programmi.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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