REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 41

CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA FONDAZIONE PER LE SCIENZE RELIGIOSE "GIOVANNI XXIII"

          Art. 2                                                                
Concessione del contributo                                                      
1. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere alla fondazione in            
un'unica soluzione, il contributo straordinario di cui all'art. 1 che           
e' quantificato in un importo massimo di Lire 4 miliardi.                       
2. La fondazione e' tenuta a presentare entro il 31 dicembre                    
dell'anno successivo a quello della erogazione del contributo                   
straordinario una relazione contenente tutti gli elementi utili per             
la valutazione delle attivita' realizzate con il contributo regionale           
stesso, compresa la documentazione analitica delle spese sostenute.             
3. La relazione sara' ripetuta qualora l'attivita' finanziata non si            
concluda entro i termini del secondo comma.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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