LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 41
CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA FONDAZIONE PER LE SCIENZE RELIGIOSE "GIOVANNI XXIII"
Art. 2
Concessione del contributo
1. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere alla fondazione in
un'unica soluzione, il contributo straordinario di cui all'art. 1 che
e' quantificato in un importo massimo di Lire 4 miliardi.
2. La fondazione e' tenuta a presentare entro il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello della erogazione del contributo
straordinario una relazione contenente tutti gli elementi utili per
la valutazione delle attivita' realizzate con il contributo regionale
stesso, compresa la documentazione analitica delle spese sostenute.
3. La relazione sara' ripetuta qualora l'attivita' finanziata non si
concluda entro i termini del secondo comma.