REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

          Art. 2                                                                
Principi generali e modalita' attuative                                         
1. L'azione regionale in materia di trasporto pubblico regionale e              
locale si ispira ai seguenti principi generali:                                 
a) cooperazione tra i livelli di governo statale, regionale e degli             
Enti locali nel rispetto delle reciproche autonomie;                            
b) responsabilita', adeguatezza, unicita' e autonomia organizzativa             
delle Amministrazioni;                                                          
c) sussidiarieta' ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. a) della Legge           
n. 59 del 1997 e liberalizzazione che riconosca il ruolo                        
dell'iniziativa privata nella gestione dei servizi;                             
d) economicita', sicurezza, qualita' ambientale, efficienza ed                  
efficacia nella gestione delle reti e dei servizi;                              
e) integrazione dei diversi operatori sia pubblici che privati e                
progressiva apertura al mercato dei servizi;                                    
f) concorrenza equa tra i diversi modi di trasporto individuali e               
collettivi secondo una valutazione che evidenzi le effettive                    
componenti interne ed esterne dei costi di ciascuno e renda possibile           
la scelta delle soluzioni meno costose per la collettivita' in                  
termini ambientali, sociali ed economici, anche tramite apposite                
politiche tariffarie e dei prezzi.                                              
2. Le modalita' attuative della presente legge, in essa non                     
espressamente previste, sono demandate al Consiglio regionale e alla            
Giunta regionale secondo le rispettive competenze.                              
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo della lett. a) del comma 3 dell'art. 4 della Legge 15 marzo            
1997, n. 59 concernente Delega al Governo per il conferimento di                
funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della            
pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e'            
il seguente:                                                                    
"Art. 4                                                                         
omissis                                                                         
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono                   
nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:                             
a) il principio di sussidiarieta', con l'attribuzione della                     
generalita' dei compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni,              
alle Province e alle Comunita' Montane, secondo le rispettive                   
dimensioni territoriali, associative e organizzative, con                       
l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni                
medesime, attribuendo le responsabilita' pubbliche anche al fine di             
favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale           
da parte delle famiglie, associazioni e comunita', alla autorita'               
territorialmente e funzionalmente piu' vicina ai cittadini                      
interessati;                                                                    
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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