LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 2
Principi generali e modalita' attuative
1. L'azione regionale in materia di trasporto pubblico regionale e
locale si ispira ai seguenti principi generali:
a) cooperazione tra i livelli di governo statale, regionale e degli
Enti locali nel rispetto delle reciproche autonomie;
b) responsabilita', adeguatezza, unicita' e autonomia organizzativa
delle Amministrazioni;
c) sussidiarieta' ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. a) della Legge
n. 59 del 1997 e liberalizzazione che riconosca il ruolo
dell'iniziativa privata nella gestione dei servizi;
d) economicita', sicurezza, qualita' ambientale, efficienza ed
efficacia nella gestione delle reti e dei servizi;
e) integrazione dei diversi operatori sia pubblici che privati e
progressiva apertura al mercato dei servizi;
f) concorrenza equa tra i diversi modi di trasporto individuali e
collettivi secondo una valutazione che evidenzi le effettive
componenti interne ed esterne dei costi di ciascuno e renda possibile
la scelta delle soluzioni meno costose per la collettivita' in
termini ambientali, sociali ed economici, anche tramite apposite
politiche tariffarie e dei prezzi.
2. Le modalita' attuative della presente legge, in essa non
espressamente previste, sono demandate al Consiglio regionale e alla
Giunta regionale secondo le rispettive competenze.
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
Il testo della lett. a) del comma 3 dell'art. 4 della Legge 15 marzo
1997, n. 59 concernente Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della
pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e'
il seguente:
"Art. 4
omissis
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono
nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:
a) il principio di sussidiarieta', con l'attribuzione della
generalita' dei compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni,
alle Province e alle Comunita' Montane, secondo le rispettive
dimensioni territoriali, associative e organizzative, con
l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni
medesime, attribuendo le responsabilita' pubbliche anche al fine di
favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale
da parte delle famiglie, associazioni e comunita', alla autorita'
territorialmente e funzionalmente piu' vicina ai cittadini
interessati;
omissis".