REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1998, n. 18

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA NON APPLICAZIONE DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI LIMITATAMENTE AD ALCUNE VOCI DELLA TARIFFA

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Non applicazione di tasse sulle concessioni regionali                           
1. A decorrere dall'1 gennaio 1999 non si applicano le tasse sulle              
concessioni regionali di cui al DLgs 22 giugno 1991, n. 230, e                  
successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle voci della              
tariffa elencate nell'Allegato A che e' parte integrante della                  
presente legge.                                                                 
ALLEGATO A                                                                      
Elenco delle voci di tariffa delle tasse sulle concessioni regionali,           
di cui al DLgs 22 giugno 1991, n. 230, e successive modifiche ed                
integrazioni, per le quali e' prevista la non applicazione a                    
decorrere dall'1 gennaio 1999.                                                  
N. d'ordine   Indicazione degli atti soggetti a tassa   1)                      
Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie   2)                       
Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti di                 
produzione e di smercio di acque minerali, naturali od artificiali              
3) Autorizzazione all'impianto ed esercizio di fabbriche di acque               
gassate o di bibite analcoliche   4) Autorizzazione all'apertura e              
all'esercizio di: a) stabilimenti termali-balneari, di cure                     
idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie b) gabinetti                 
medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente           
la radioterapia e la radiumterapia   5) Autorizzazione per aprire o             
mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura                      
medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per           
il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per            
gestanti   6) a) Licenza per la pubblicita' a mezzo della stampa e in           
qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di               
cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per           
gestanti, stabilimenti termali e altri luoghi ove si praticano cure             
idropiniche, idroterapiche e fisioterapiche b) Licenza per la                   
pubblicita' a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo,                     
concernente i mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, cure           
fisiche ed affini   7) Autorizzazione igienico-sanitaria per                    
l'apertura e vidimazione annuale dei seguenti pubblici esercizi: 1.             
strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive 2.                  
esercizi per la somministrazione di alimenti 3. esercizi per la                 
somministrazione di bevande   8) Autorizzazione all'apertura e                  
all'esercizio di rivendite di latte   9) Autorizzazione a produrre e            
mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, yogurt e                  
simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili  10)           
Autorizzazione per la produzione e confezione a scopo di vendita di             
estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati           
alla preparazione di brodi o condimenti  11) Autorizzazione per la              
produzione a scopo di vendita, per la preparazione per conto terzi o            
per la distribuzione per consumo, degli integratori e degli                     
integratori medicati per mangimi  12) Autorizzazione per l'impianto e           
la gestione di stazione di fecondazione equina, pubblica o privata              
13) Autorizzazione per le attivita' relative alla fecondazione                  
artificiale degli animali rilasciate: a) per l'attivazione e                    
l'esercizio di impianti destinati alla suddetta fecondazione b) per             
l'attivazione e l'esercizio dei sottocentri destinati alla suddetta             
fecondazione  14) Provvedimento amministrativo che abilita                      
all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie  19)            
Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a                
generatore autonomo di energia elettrica, aventi caratteristiche tali           
da garantire la conservazione del patrimonio ittico  20)                        
Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche,            
o comunque con esse collegati, rilasciata agli insediamenti diversi             
da quelli abitativi  21) Autorizzazione per eseguire lavori di                  
acquicoltura, nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce,             
privi o poveri di pesce di importanza economica a norma delle vigenti           
leggi  22) 1. Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della              
Legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei            
seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico                
sociale: a) alberghi e ostelli per la gioventu' b) campeggi c)                  
villaggi turistici d) case per ferie e) altri allestimenti f)                   
autostelli 2. Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno            
dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un              
proprio rappresentante  23) Licenza per aprire e condurre agenzie di            
viaggio  24) Deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta la                
Legge 17 maggio 1866, n. 2933, e 19 maggio 1976, n. 398, nonche'                
l'art. 53, n. 11, del TU delle leggi comunali e provinciali approvato           
con RD 3 marzo 1934, n. 383 e successive modifiche  24 bis)                     
Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche  25)             
Licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a                 
motore  26) Autorizzazione per impiantare vivai di piante,                      
stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione            
dei semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi           
 28) Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali            
29) Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di           
acque minerali e termali  30) Decreto che autorizza il trasferimento            
per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti           
di acque minerali e termali  31) Autorizzazione per l'iscrizione di             
ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze           
e sulle cave e torbiere e le loro pertinenze  32) Concessione per la            
coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali  33)                     
Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla Regione           
a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in                 
proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo               
34) Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello             
studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea           
privata - di interesse regionale  35) Concessione della costruzione e           
dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) - di interesse                 
regionale - in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose            
36) Licenza d'impianto di funicolari aeree o teleferiche - di                   
interesse regionale - destinate al trasporto di prodotti agrari,                
minerali e forestali e di qualsiasi altra industria  37) Licenza                
d'esercizio di funicolari aeree o teleferiche - di interesse                    
regionale - rilasciata nel caso contemplato dal terzo comma dell'art.           
14 del RD 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dall'art. 38 del DPR 28            
giugno 1955, n. 771, e cioe' quando la funicolare interessi corsi               
d'acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche  38) Concessione             
di filovie di interesse regionale  39) Concessione per l'impianto e             
l'esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto           
terrestri a fune senza rotaia - di interesse regionale  40)                     
Concessione per servizi pubblici - di interesse regionale - di                  
autotrasporto di merci, rilasciata ai sensi dell'art. 7 della Legge             
20 giugno 1935, n. 1349, sostituito dall'art. 60 del DPR 28 giugno              
1955, n. 771, nonche' dell'art. 14 della Legge 18 marzo 1968,  n.413,           
per ogni veicolo, comprese le appendici, e per ogni rimorchio di                
qualsiasi tipo, cui si riferisce la concessione  41) Concessione,               
tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici           
- di interesse regionale - per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli           
(autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad                   
itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario  42)                     
Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di linea di                     
navigazione interna per trasporto di persone e di cose ai sensi                 
dell'art. 225, primo comma, del Codice della navigazione  43)                   
Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione                  
interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici, ai sensi                  
dell'art. 225, secondo comma, del Codice della navigazione  44)                 
Autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione interna di             
trasporto, di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri                    
precedenti, ai sensi dell'art. 226 del Codice della navigazione  45)            
Autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi e galleggianti,            
mediante annotazione apposta dall'Ufficio di iscrizione sulla licenza           
di navigazione, ai sensi dell'art. 227 del Codice della navigazione             
46) Permesso rilasciato per trasporto, ai sensi dell'art. 34 del                
Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con              
DPR 5 febbraio 1953, n. 39, per effettuare corse per trasporto                  
viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici,                
regolarmente concessi od autorizzati, aventi interesse regionale  47)           
Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l'esercizio di arti e                  
mestieri.                                                                       
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 29 giugno 1998  ANTONIO LA FORGIA                                      
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
Il DLgs 22 giugno 1991, n. 230 concerne Approvazione della tariffa              
delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della              
Legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della Legge           
14 giugno 1990, n. 158.                                                         
NOTE ALL'ALLEGATO A                                                             
Il DLgs 22 giugno 1991, n. 230 e' citato alla nota all'art. 1.                  
N. ordine                                                                       
22                                                                              
Il testo dell'art. 2 della Legge 21 marzo 1958, n. 326 concernente              
Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere                    
turistico-sociale, e' il seguente:                                              
 "Art. 2                                                                        
L'apertura e l'esercizio di uno dei complessi indicati nell'art. 1              
sono subordinati ad autorizzazione, da richiedersi preventivamente su           
presentazione di idoneo progetto, e da concedersi dal Prefetto, su              
parere conforme dell'Ente provinciale per il turismo, competente per            
territorio, in relazione all'opportunita' turistico-ricettiva della             
iniziativa, alle caratteristiche e alla ubicazione del complesso,               
alla disposizione e al funzionamento dei servizi comunali.                      
Qualora l'attivita' dei complessi abbia durata stagionale,                      
nell'autorizzazione e' indicato il periodo di esercizio annualmente             
consentito.                                                                     
L'autorizzazione prevista nei precedenti commi puo' comprendere,                
sempre previo conforme parere dell'Ente provinciale per il turismo,             
oltre l'esercizio propriamente ricettivo, anche l'esercizio delle               
attivita' di vendita di bevande analcooliche ed alcooliche - esclusi            
i superalcoolici - nonche' di mensa, ed autorimessa, limitatamente              
alle persone ospitate.                                                          
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai complessi             
ricettivi, riservati ai giovani che frequentano scuole di ogni ordine           
e grado, organizzati e condotti direttamente dal Ministero della                
Pubblica istruzione, di intesa con il Commissariato per il turismo e            
con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.".                  
24                                                                              
1) La Legge 17 maggio 1866, n. 2933 concerne Istituzione o                      
cambiamento in modo permanente delle fiere e dei mercati.                       
2) La Legge 19 maggio 1976, n. 398 concerne Disciplina del commercio            
ambulante.                                                                      
3) Il testo dell'art. 53, n. 11 del TU delle leggi comunali e                   
provinciali, approvato con RD 3 marzo 1934, n. 383, era il seguente:            
"Art. 53                                                                        
Il Podesta', quale amministratore del Comune, delibera intorno:                 
omissis                                                                         
11o alle istituzioni ed ai cambiamenti delle fiere e dei mercati;               
omissis".                                                                       
37                                                                              
Il testo del terzo comma dell'art. 14 del RD 25 agosto 1908, n. 829             
concernente Approvazione del regolamento per l'esecuzione della Legge           
13 giugno 1907, n. 403, sull'impianto di vie funicolari aeree, cosi'            
come sostituito dall'art. 38 del DPR 28 giugno 1955, n. 771, e' il              
seguente:                                                                       
"Art. 14                                                                        
omissis                                                                         
Tuttavia e' sempre richiesta un'espressa licenza di esercizio da                
rilasciarsi dal Presidente della Giunta provinciale o dal Sindaco               
quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie,                 
tramvie, ed altre opere pubbliche.                                              
omissis".                                                                       
40                                                                              
1) Il testo dell'art. 7 della Legge 20 giugno 1935, n. 1349                     
concernente Disciplinamento dei servizi di trasporto merci mediante             
autoveicoli, cosi' come sostituito dall'art. 60 del DPR 28 giugno               
1955, n. 771, e' il seguente:                                                   
"Art. 7                                                                         
Le concessioni dei servizi pubblici di linea per il trasporto di                
merci sono accordate a ditte di comprovata idoneita' tecnica, morale            
e finanziaria:                                                                  
a) dal Sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione            
del Consiglio comunale, qualora la linea si svolga integralmente                
nell'ambito del Comune;                                                         
b) dall'Ispettorato compartimentale o Ufficio distaccato della                  
Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, quando trattisi           
di servizi che colleghino comuni di una stessa provincia, o che                 
colleghino un comune con il proprio scalo ferroviario o con un                  
aeroporto vicino, anche se situati in province diverse;                         
c) dal Ministero dei Trasporti negli altri casi.                                
Le concessioni dei servizi di cui al primo comma possono essere in              
esperimento o definitive.                                                       
Sono in esperimento quelli che si effettuano per la durata di un anno           
prorogabile, in caso di accertata necessita', per non piu' di un                
altro anno.                                                                     
Ove durante il periodo di esperimento, l'esercente faccia domanda per           
la concessione definitiva, la concessione in esperimento viene estesa           
fino ad esaurimento dell'istruttoria.                                           
Sono definitive le concessioni che vengono accordate per un periodo             
massimo di nove anni.                                                           
Il concessionario, quando il servizio abbia proceduto regolarmente,             
ha diritto di preferenza per la riconferma, a parita' di condizioni,            
in confronto di ogni altro richiedente.".                                       
2) Il testo dell'art. 14 della Legge 18 marzo 1968, n. 413,                     
concernente Soppressione dell'Ente autotrasporti merci, e' il                   
seguente:                                                                       
"Art. 14                                                                        
La tassa di concessione governativa, di cui al n. 184 della tabella             
Allegato A al Testo Unico delle disposizioni in materia di tasse                
sulle concessioni governative, approvato col DPR 1 marzo 1961, n.               
121, concernente le licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate            
per servizi di autotrasporto di merci ai sensi della Legge 20 giugno            
1935, n. 1349, e successive modificazioni, e' dovuta annualmente                
nelle seguenti misure, a seconda delle sottoindicate classi di                  
portata per ogni autoveicolo, comprese le appendici, motoveicolo e              
rimorchio di qualsiasi tipo:                                                    
portata fino a quintali 10,  Lire 1.600;                                        
portata fino a quintali 35,  Lire 3.000;                                        
portata oltre quintali 35,  Lire 4.000.                                         
La tassa annuale suddetta deve essere corrisposta entro il 31                   
dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il tributo              
per mantenere in vigore l'autorizzazione o la richiesta al trasporto            
di merci.                                                                       
Per l'anno 1968, in sede di prima applicazione della presente legge,            
la tassa annuale suddetta deve essere corrisposta entro il secondo              
mese successivo a quello di entrata in vigore della legge medesima.".           
42                                                                              
Il testo del primo comma dell'art. 225 del Codice della navigazione             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 225 - Concessione di servizi                                              
I servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose sono             
esercitati per concessione.                                                     
omissis.".                                                                      
43                                                                              
Il testo del secondo comma dell'art. 225 del Codice della navigazione           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 225 - Concessione di servizi                                              
omissis                                                                         
E' parimenti necessaria la concessione per l'esercizio dei servizi              
pubblici di rimorchio e di quelli di traino con mezzi meccanici.                
omissis.".                                                                      
44                                                                              
Il testo dell'art. 226 del Codice della navigazione e' il seguente:             
"Art. 226 - Autorizzazione di servizi                                           
I servizi di trasporto, di rimorchio e di traino, non compresi fra i            
servizi di cui all'articolo precedente, sono sottoposti                         
all'autorizzazione dell'autorita' preposta all'esercizio della                  
navigazione interna.                                                            
Le forme e i limiti dell'autorizzazione sono determinati dal                    
regolamento."                                                                   
45                                                                              
Il testo dell'art. 227 del Codice della navigazione e' il seguente:             
"Art. 227 - Autorizzazione mediante annotazione sulla licenza                   
Nei casi ed entro i limiti stabiliti dal regolamento, le navi e i               
galleggianti sono autorizzati al trasporto e al rimorchio mediante              
annotazione apposta dall'ufficio d'iscrizione sulla licenza.".                  
46                                                                              
Il testo dell'art. 34 del Testo Unico delle leggi sulle tasse                   
automobilistiche approvato con DPR 5 febbraio 1953, n. 39, e' il                
seguente:                                                                       
"Art. 34 - Corse fuori linea di autobus                                         
Le domande per ottenere il permesso al trasporto di viaggiatori fuori           
linea con autobus adibiti a servizi pubblici di linea regolarmente              
concessi o autorizzati, con o senza l'onere del Servizio postale,               
debbono essere inoltrate al competente Ispettorato della                        
Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.                           
Il permesso dell'Ispettorato non puo' essere di durata superiore a              
cinque giorni, ed e' soggetto al pagamento della prescritta tassa di            
concessione governativa.".                                                      
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa del consigliere Ielo, presentato in              
data 20/1/1998; oggetto consiliare n. 3205 (VI legislatura), con                
richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal Consiglio                   
regionale nella seduta del 22/1/1998;                                           
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 215 in data 2 febbraio 1998;                                         
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio e                
Programmazione" in sede referente.                                              
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4/II.3 del             
22 aprile 1998, con relazione scritta del consigliere Ielo;                     
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 maggio 1998,            
atto  n.127/98;                                                                 
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1352/4.1.27/C.G.              
del 19 giugno 1998.                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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