LEGGE REGIONALE 29 giugno 1998, n. 18
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA NON APPLICAZIONE DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI LIMITATAMENTE AD ALCUNE VOCI DELLA TARIFFA
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Non applicazione di tasse sulle concessioni regionali
1. A decorrere dall'1 gennaio 1999 non si applicano le tasse sulle
concessioni regionali di cui al DLgs 22 giugno 1991, n. 230, e
successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle voci della
tariffa elencate nell'Allegato A che e' parte integrante della
presente legge.
ALLEGATO A
Elenco delle voci di tariffa delle tasse sulle concessioni regionali,
di cui al DLgs 22 giugno 1991, n. 230, e successive modifiche ed
integrazioni, per le quali e' prevista la non applicazione a
decorrere dall'1 gennaio 1999.
N. d'ordine Indicazione degli atti soggetti a tassa 1)
Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie 2)
Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti di
produzione e di smercio di acque minerali, naturali od artificiali
3) Autorizzazione all'impianto ed esercizio di fabbriche di acque
gassate o di bibite analcoliche 4) Autorizzazione all'apertura e
all'esercizio di: a) stabilimenti termali-balneari, di cure
idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie b) gabinetti
medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente
la radioterapia e la radiumterapia 5) Autorizzazione per aprire o
mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura
medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per
il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per
gestanti 6) a) Licenza per la pubblicita' a mezzo della stampa e in
qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di
cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per
gestanti, stabilimenti termali e altri luoghi ove si praticano cure
idropiniche, idroterapiche e fisioterapiche b) Licenza per la
pubblicita' a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo,
concernente i mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, cure
fisiche ed affini 7) Autorizzazione igienico-sanitaria per
l'apertura e vidimazione annuale dei seguenti pubblici esercizi: 1.
strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive 2.
esercizi per la somministrazione di alimenti 3. esercizi per la
somministrazione di bevande 8) Autorizzazione all'apertura e
all'esercizio di rivendite di latte 9) Autorizzazione a produrre e
mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, yogurt e
simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili 10)
Autorizzazione per la produzione e confezione a scopo di vendita di
estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati
alla preparazione di brodi o condimenti 11) Autorizzazione per la
produzione a scopo di vendita, per la preparazione per conto terzi o
per la distribuzione per consumo, degli integratori e degli
integratori medicati per mangimi 12) Autorizzazione per l'impianto e
la gestione di stazione di fecondazione equina, pubblica o privata
13) Autorizzazione per le attivita' relative alla fecondazione
artificiale degli animali rilasciate: a) per l'attivazione e
l'esercizio di impianti destinati alla suddetta fecondazione b) per
l'attivazione e l'esercizio dei sottocentri destinati alla suddetta
fecondazione 14) Provvedimento amministrativo che abilita
all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie 19)
Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a
generatore autonomo di energia elettrica, aventi caratteristiche tali
da garantire la conservazione del patrimonio ittico 20)
Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche,
o comunque con esse collegati, rilasciata agli insediamenti diversi
da quelli abitativi 21) Autorizzazione per eseguire lavori di
acquicoltura, nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce,
privi o poveri di pesce di importanza economica a norma delle vigenti
leggi 22) 1. Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della
Legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei
seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico
sociale: a) alberghi e ostelli per la gioventu' b) campeggi c)
villaggi turistici d) case per ferie e) altri allestimenti f)
autostelli 2. Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno
dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un
proprio rappresentante 23) Licenza per aprire e condurre agenzie di
viaggio 24) Deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta la
Legge 17 maggio 1866, n. 2933, e 19 maggio 1976, n. 398, nonche'
l'art. 53, n. 11, del TU delle leggi comunali e provinciali approvato
con RD 3 marzo 1934, n. 383 e successive modifiche 24 bis)
Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche 25)
Licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a
motore 26) Autorizzazione per impiantare vivai di piante,
stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione
dei semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi
28) Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali
29) Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di
acque minerali e termali 30) Decreto che autorizza il trasferimento
per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti
di acque minerali e termali 31) Autorizzazione per l'iscrizione di
ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze
e sulle cave e torbiere e le loro pertinenze 32) Concessione per la
coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali 33)
Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla Regione
a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in
proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo
34) Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello
studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea
privata - di interesse regionale 35) Concessione della costruzione e
dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) - di interesse
regionale - in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose
36) Licenza d'impianto di funicolari aeree o teleferiche - di
interesse regionale - destinate al trasporto di prodotti agrari,
minerali e forestali e di qualsiasi altra industria 37) Licenza
d'esercizio di funicolari aeree o teleferiche - di interesse
regionale - rilasciata nel caso contemplato dal terzo comma dell'art.
14 del RD 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dall'art. 38 del DPR 28
giugno 1955, n. 771, e cioe' quando la funicolare interessi corsi
d'acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche 38) Concessione
di filovie di interesse regionale 39) Concessione per l'impianto e
l'esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto
terrestri a fune senza rotaia - di interesse regionale 40)
Concessione per servizi pubblici - di interesse regionale - di
autotrasporto di merci, rilasciata ai sensi dell'art. 7 della Legge
20 giugno 1935, n. 1349, sostituito dall'art. 60 del DPR 28 giugno
1955, n. 771, nonche' dell'art. 14 della Legge 18 marzo 1968, n.413,
per ogni veicolo, comprese le appendici, e per ogni rimorchio di
qualsiasi tipo, cui si riferisce la concessione 41) Concessione,
tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici
- di interesse regionale - per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli
(autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad
itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario 42)
Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di linea di
navigazione interna per trasporto di persone e di cose ai sensi
dell'art. 225, primo comma, del Codice della navigazione 43)
Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione
interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici, ai sensi
dell'art. 225, secondo comma, del Codice della navigazione 44)
Autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione interna di
trasporto, di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri
precedenti, ai sensi dell'art. 226 del Codice della navigazione 45)
Autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi e galleggianti,
mediante annotazione apposta dall'Ufficio di iscrizione sulla licenza
di navigazione, ai sensi dell'art. 227 del Codice della navigazione
46) Permesso rilasciato per trasporto, ai sensi dell'art. 34 del
Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con
DPR 5 febbraio 1953, n. 39, per effettuare corse per trasporto
viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici,
regolarmente concessi od autorizzati, aventi interesse regionale 47)
Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l'esercizio di arti e
mestieri.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 29 giugno 1998 ANTONIO LA FORGIA
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
Il DLgs 22 giugno 1991, n. 230 concerne Approvazione della tariffa
delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della
Legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della Legge
14 giugno 1990, n. 158.
NOTE ALL'ALLEGATO A
Il DLgs 22 giugno 1991, n. 230 e' citato alla nota all'art. 1.
N. ordine
22
Il testo dell'art. 2 della Legge 21 marzo 1958, n. 326 concernente
Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere
turistico-sociale, e' il seguente:
"Art. 2
L'apertura e l'esercizio di uno dei complessi indicati nell'art. 1
sono subordinati ad autorizzazione, da richiedersi preventivamente su
presentazione di idoneo progetto, e da concedersi dal Prefetto, su
parere conforme dell'Ente provinciale per il turismo, competente per
territorio, in relazione all'opportunita' turistico-ricettiva della
iniziativa, alle caratteristiche e alla ubicazione del complesso,
alla disposizione e al funzionamento dei servizi comunali.
Qualora l'attivita' dei complessi abbia durata stagionale,
nell'autorizzazione e' indicato il periodo di esercizio annualmente
consentito.
L'autorizzazione prevista nei precedenti commi puo' comprendere,
sempre previo conforme parere dell'Ente provinciale per il turismo,
oltre l'esercizio propriamente ricettivo, anche l'esercizio delle
attivita' di vendita di bevande analcooliche ed alcooliche - esclusi
i superalcoolici - nonche' di mensa, ed autorimessa, limitatamente
alle persone ospitate.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai complessi
ricettivi, riservati ai giovani che frequentano scuole di ogni ordine
e grado, organizzati e condotti direttamente dal Ministero della
Pubblica istruzione, di intesa con il Commissariato per il turismo e
con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.".
24
1) La Legge 17 maggio 1866, n. 2933 concerne Istituzione o
cambiamento in modo permanente delle fiere e dei mercati.
2) La Legge 19 maggio 1976, n. 398 concerne Disciplina del commercio
ambulante.
3) Il testo dell'art. 53, n. 11 del TU delle leggi comunali e
provinciali, approvato con RD 3 marzo 1934, n. 383, era il seguente:
"Art. 53
Il Podesta', quale amministratore del Comune, delibera intorno:
omissis
11o alle istituzioni ed ai cambiamenti delle fiere e dei mercati;
omissis".
37
Il testo del terzo comma dell'art. 14 del RD 25 agosto 1908, n. 829
concernente Approvazione del regolamento per l'esecuzione della Legge
13 giugno 1907, n. 403, sull'impianto di vie funicolari aeree, cosi'
come sostituito dall'art. 38 del DPR 28 giugno 1955, n. 771, e' il
seguente:
"Art. 14
omissis
Tuttavia e' sempre richiesta un'espressa licenza di esercizio da
rilasciarsi dal Presidente della Giunta provinciale o dal Sindaco
quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie,
tramvie, ed altre opere pubbliche.
omissis".
40
1) Il testo dell'art. 7 della Legge 20 giugno 1935, n. 1349
concernente Disciplinamento dei servizi di trasporto merci mediante
autoveicoli, cosi' come sostituito dall'art. 60 del DPR 28 giugno
1955, n. 771, e' il seguente:
"Art. 7
Le concessioni dei servizi pubblici di linea per il trasporto di
merci sono accordate a ditte di comprovata idoneita' tecnica, morale
e finanziaria:
a) dal Sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione
del Consiglio comunale, qualora la linea si svolga integralmente
nell'ambito del Comune;
b) dall'Ispettorato compartimentale o Ufficio distaccato della
Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, quando trattisi
di servizi che colleghino comuni di una stessa provincia, o che
colleghino un comune con il proprio scalo ferroviario o con un
aeroporto vicino, anche se situati in province diverse;
c) dal Ministero dei Trasporti negli altri casi.
Le concessioni dei servizi di cui al primo comma possono essere in
esperimento o definitive.
Sono in esperimento quelli che si effettuano per la durata di un anno
prorogabile, in caso di accertata necessita', per non piu' di un
altro anno.
Ove durante il periodo di esperimento, l'esercente faccia domanda per
la concessione definitiva, la concessione in esperimento viene estesa
fino ad esaurimento dell'istruttoria.
Sono definitive le concessioni che vengono accordate per un periodo
massimo di nove anni.
Il concessionario, quando il servizio abbia proceduto regolarmente,
ha diritto di preferenza per la riconferma, a parita' di condizioni,
in confronto di ogni altro richiedente.".
2) Il testo dell'art. 14 della Legge 18 marzo 1968, n. 413,
concernente Soppressione dell'Ente autotrasporti merci, e' il
seguente:
"Art. 14
La tassa di concessione governativa, di cui al n. 184 della tabella
Allegato A al Testo Unico delle disposizioni in materia di tasse
sulle concessioni governative, approvato col DPR 1 marzo 1961, n.
121, concernente le licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate
per servizi di autotrasporto di merci ai sensi della Legge 20 giugno
1935, n. 1349, e successive modificazioni, e' dovuta annualmente
nelle seguenti misure, a seconda delle sottoindicate classi di
portata per ogni autoveicolo, comprese le appendici, motoveicolo e
rimorchio di qualsiasi tipo:
portata fino a quintali 10, Lire 1.600;
portata fino a quintali 35, Lire 3.000;
portata oltre quintali 35, Lire 4.000.
La tassa annuale suddetta deve essere corrisposta entro il 31
dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il tributo
per mantenere in vigore l'autorizzazione o la richiesta al trasporto
di merci.
Per l'anno 1968, in sede di prima applicazione della presente legge,
la tassa annuale suddetta deve essere corrisposta entro il secondo
mese successivo a quello di entrata in vigore della legge medesima.".
42
Il testo del primo comma dell'art. 225 del Codice della navigazione
e' il seguente:
"Art. 225 - Concessione di servizi
I servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose sono
esercitati per concessione.
omissis.".
43
Il testo del secondo comma dell'art. 225 del Codice della navigazione
e' il seguente:
"Art. 225 - Concessione di servizi
omissis
E' parimenti necessaria la concessione per l'esercizio dei servizi
pubblici di rimorchio e di quelli di traino con mezzi meccanici.
omissis.".
44
Il testo dell'art. 226 del Codice della navigazione e' il seguente:
"Art. 226 - Autorizzazione di servizi
I servizi di trasporto, di rimorchio e di traino, non compresi fra i
servizi di cui all'articolo precedente, sono sottoposti
all'autorizzazione dell'autorita' preposta all'esercizio della
navigazione interna.
Le forme e i limiti dell'autorizzazione sono determinati dal
regolamento."
45
Il testo dell'art. 227 del Codice della navigazione e' il seguente:
"Art. 227 - Autorizzazione mediante annotazione sulla licenza
Nei casi ed entro i limiti stabiliti dal regolamento, le navi e i
galleggianti sono autorizzati al trasporto e al rimorchio mediante
annotazione apposta dall'ufficio d'iscrizione sulla licenza.".
46
Il testo dell'art. 34 del Testo Unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche approvato con DPR 5 febbraio 1953, n. 39, e' il
seguente:
"Art. 34 - Corse fuori linea di autobus
Le domande per ottenere il permesso al trasporto di viaggiatori fuori
linea con autobus adibiti a servizi pubblici di linea regolarmente
concessi o autorizzati, con o senza l'onere del Servizio postale,
debbono essere inoltrate al competente Ispettorato della
Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Il permesso dell'Ispettorato non puo' essere di durata superiore a
cinque giorni, ed e' soggetto al pagamento della prescritta tassa di
concessione governativa.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa del consigliere Ielo, presentato in
data 20/1/1998; oggetto consiliare n. 3205 (VI legislatura), con
richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal Consiglio
regionale nella seduta del 22/1/1998;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 215 in data 2 febbraio 1998;
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio e
Programmazione" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4/II.3 del
22 aprile 1998, con relazione scritta del consigliere Ielo;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 maggio 1998,
atto n.127/98;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1352/4.1.27/C.G.
del 19 giugno 1998.