LEGGE REGIONALE 5 maggio 1998, n. 15
MODIFICA DI CONFINE TRA I COMUNI DI GAMBETTOLA E CESENA, IN PROVINCIA DI FORLI'-CESENA *** CONTIENE PARTI FOTOGRAFATE*** Richiedere copia all'Ufficio Bollettino
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il confine tra i Comuni di Cesena e Gambettola, su proposta dei
Consigli comunali interessati e sentite le popolazioni interessate,
e' modificato secondo le linee risultanti dall'allegata planimetria
che, delimitando il nuovo confine catastale, indica in dettaglio le
porzioni di terreno che sono oggetto di trasferimento da un Comune
all'altro.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la
Provincia di Forli'-Cesena e' delegata a regolare, con propri atti e
nel rispetto dei criteri e principi enunciati dall'art. 14 della L.R.
8 luglio 1996, n. 24, i rapporti conseguenti alla modificazione delle
circoscrizioni comunali.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 5 maggio 1998 ANTONIO LA FORGIA
NOTA ALL'ART. 1
Comma 2
Il testo dell'art. 14 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24 concernente
Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e
alle fusioni di Comuni, e' il seguente:
"Art. 14 - Successione nei rapporti
1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o alla
modificazione delle circoscrizioni comunali sono regolati, per delega
della Regione, dalla Provincia competente per territorio, tenuto
conto dei principi riguardanti la successione delle persone
giuridiche e di quanto disposto in proposito dalla legge regionale di
modifica delle circoscrizioni.
2. Devono, in ogni caso, essere rispettati i seguenti criteri:
a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione
risulti ampliata subentra nella titolarita' delle posizioni e dei
rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono al territorio e
alle popolazioni distaccate dal Comune di origine;
b) al Comune di nuova istituzione, o al Comune la cui circoscrizione
risulti ampliata, e' trasferita, d'ufficio o a domanda degli
interessati, una quota proporzionale del personale del Comune
d'origine, fermo restando il trattamento giuridico ed economico e la
qualifica gia' acquisiti.
3. In caso di istituzione di un nuovo Comune, i regolamenti e gli
atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti
urbanistici, dei Comuni di origine restano in vigore, in quanto
compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova
istituzione.
4. Nel caso di un Comune la cui circoscrizione risulti ampliata,
negli ambiti territoriali di nuova acquisizione si applicano:
a) gli atti di programmazione socio-economica e di pianificazione
territoriale vigenti nei Comuni di origine, in quanto compatibili,
sino a quando non vi provveda il Comune la cui circoscrizione risulti
ampliata;
b)
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1701 del 23 settembre 1997; oggetto consiliare n. 2833 (VI
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 191 in data 8 ottobre 1997;
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio e
Programmazione" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 25/II.3 del
2 dicembre 1997, con relazione scritta del consigliere Giovanelli.
Consultazione popolare, a norma della L.R. 8 luglio 1996, n. 24,
indetta con deliberazione consiliare n. 802 del 17/12/1997;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 7 aprile 1998,
atto n. 123/98;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 939/4.1.13/C.G. del
30 aprile 1998.