REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
INDICE                                                                          
TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE                                   
          Art.  1 - Finalita'                                                   
          Art.  2 - Competenze della Regione                                    
          Art.  3 - Funzioni delle Province                                     
          Art.  4 - Funzioni dei Comuni TITOLO II - INTERVENTI                  
REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA                  
          Art.  5 - Programmazione regionale                                    
          Art.  6 - Programmi turistici di promozione locale                    
          Art.  7 - Sistema dei finanziamenti TITOLO III - ATTUAZIONE           
DEGLI INTERVENTI REGIONALI                                                      
          Art.  8 - L'Agenzia regionale                                         
          Art.  9 - Il direttore dell'Agenzia                                   
          Art.  10 - Il Comitato di concertazione                               
          Art.  11 - L'APT Servizi                                              
          Art.  12 - Rapporti tra Regione e APT Servizi                         
          Art.  13 - Aggregazioni di prodotto di interesse regionale            
          Art.  14 - Servizi di accoglienza e di informazione                   
turistica TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE            
          Art.  15 - Disposizioni finanziarie                                   
          Art.  16 - Soppressione, gestione provvisoria e                       
liquidazione dell'APT                                                           
          Art.  17 - Oneri per il personale per l'esercizio di                  
funzioni degli Enti locali                                                      
          Art.  18 - Abrogazione di norme                                       
          Art.  19 - Disposizioni transitorie                                   
TITOLO I                                                                        
ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE                                              
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della                
regione Emilia-Romagna e definisce l'attivita' della Regione e                  
l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate agli Enti locali               
territoriali e agli altri organismi interessati allo sviluppo del               
turismo.                                                                        
NOTE AL TITOLO                                                                  
1) La L.R. 5 dicembre 1996, n. 47 concerneva: Disciplina della                  
Azienda di promozione turistica (APT).                                          
2) La L.R. 20 maggio 1994, n. 22 concerneva: Presidente dell'Azienda            
di promozione turistica (APT). Modifica alla L.R. 9 agosto 1993, n.             
28, sull'organizzazione turistica dell'Emilia-Romagna.                          
3) La L.R. 25 ottobre 1993, n. 35 concerneva: Proroga                           
dell'amministrazione straordinaria dell'AGERTUR e delle APT e delle             
gestioni commissariali dell'ARF, dell'ARIS e dell'ERSA. Disposizioni            
transitorie per la prima fase di attuazione della L.R. 9 agosto 1993,           
n. 28.                                                                          
4) La L.R. 9 agosto 1993, n. 28 concerne: Ordinamento                           
dell'organizzazione turistica dell'Emilia-Romagna. Abrogazione delle            
Leggi regionali 20 gennaio 1986, n. 2 e 12 marzo 1985, n. 6.                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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