REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
INDICE                                                                          
TITOLO I - IL SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE                 
CAPO I - Finalita' e principi generali                                          
          Art.  1 - Finalita'                                                   
          Art.  2 - Principi generali e modalita' attuative                     
          Art.  3 - Articolazione del trasporto pubblico regionale e            
locale                                                                          
CAPO II - Programmazione dei trasporti                                          
Sezione I - Programmazione regionale e locale                                   
          Art.  4 - Partecipazione alla programmazione nazionale e              
comunitaria                                                                     
          Art.  5 - Piano regionale integrato dei trasporti                     
          Art.  6 - Programmazione provinciale e di bacino                      
          Art.  7 - Piani del traffico                                          
Sezione II - Programmazione del trasporto pubblico regionale e locale           
          Art.  8 - Atto di indirizzo generale                                  
          Art.  9 - Servizi minimi                                              
          Art.  10 - Intesa tra Regione ed Enti locali sui servizi              
minimi                                                                          
Sezione III - Accordi di programma                                              
          Art.  11 - Accordi di programma con lo Stato e le altre               
Regioni                                                                         
          Art.  12 - Accordi di programma con gli Enti locali                   
CAPO III - Disposizioni comuni                                                  
          Art.  13 - Affidamento della gestione del trasporto                   
pubblico regionale e locale                                                     
          Art.  14 - Subentro di impresa                                        
          Art.  15 - Variazione, revoca, decadenza                              
          Art.  16 - Obblighi di servizio pubblico e contratti di               
servizio                                                                        
          Art.  17 - Tutela degli utenti                                        
          Art.  18 - Agenzia per il trasporto pubblico regionale e              
locale                                                                          
          Art.  19 - Agenzie locali per la mobilita' e il trasporto             
pubblico locale                                                                 
          Art.  20 - Istituto sul trasporto e la logistica                      
TITOLO II - TRASPORTO FERROVIARIO                                               
          Art.  21 - Competenze                                                 
          Art.  22 - Rete ferroviaria                                           
          Art.  23 - Servizi ferroviari di competenza regionale                 
TITOLO III - TRASPORTO AUTOFILOTRANVIARIO MOBILITA' URBANA E                    
INTERMODALITA'                                                                  
CAPO I - Disposizioni generali                                                  
          Art.  24 - Classificazione dei servizi                                
          Art.  25 - Forme d'esercizio                                          
          Art.  26 - Istituzione dei servizi                                    
CAPO II - Competenze e deleghe                                                  
          Art.  27 - Competenze regionali                                       
          Art.  28 - Competenze delle Province e dei Comuni TITOLO IV           
- INTERVENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE, LA                   
MOBILITA' URBANA E L'INTERMODALITA'                                             
          Art.  29 - Obiettivi degli interventi                                 
          Art.  30 - Azioni                                                     
TITOLO V - INTERVENTI FINANZIARI                                                
          Art.  31 - Tipologia degli interventi finanziari                      
          Art.  32 - Contributi per i servizi minimi                            
          Art.  33 - Contributi per il riequilibrio e la                        
riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale           
          Art.  34 - Contributi sugli investimenti                              
          Art.  35 - Condizioni e vincoli per gli investimenti                  
          Art.  36 - Spese dirette della Regione TITOLO VI - NORME              
ORGANIZZATIVE E TARIFFARIE                                                      
CAPO I - Norme organizzative                                                    
          Art.  37 - Regolarita' di esercizio                                   
          Art.  38 - Interruzione di pubblico servizio                          
CAPO II - Il sistema tariffario e sanzioni amministrative                       
          Art.  39 - Sistema tariffario                                         
          Art.  40 - Condizioni di trasporto e sanzioni                         
amministrative TITOLO VII - ALTRI TIPI DI TRASPORTO PUBBLICO                    
REGIONALE E LOCALE                                                              
          Art.  41 - Servizi aerei                                              
          Art.  42 - Servizi marittimi, lacuali e fluviali                      
          Art.  43 - Competenze e deleghe                                       
TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI                                        
CAPO I - Norme transitorie                                                      
          Art.  44 - Norme transitorie per il trasporto ferroviario             
          Art.  45 - Norme transitorie in materia di trasporto                  
autofilotranviario                                                              
          Art.  46 - Procedimenti in corso                                      
          Art.  47 - Conferenza di concertazione                                
CAPO II - Norme finali                                                          
          Art.  48 - Norme finanziarie                                          
          Art.  49 - Beni trasferiti                                            
          Art.  50 - Contributi per ripiano dei disavanzi                       
          Art.  51 - Abrogazioni                                                
          Art.  52 - Dichiarazione d'urgenza                                    
TITOLO I                                                                        
IL SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE                            
CAPO I                                                                          
Finalita' e principi generali                                                   
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. La presente legge disciplina in modo organico il sistema del                 
trasporto pubblico regionale e locale con qualunque modalita'                   
esercitato e da' attuazione al DLgs 19 novembre 1997, n. 422, e alle            
attinenti disposizioni contenute nel Titolo III, Capo VII del DLgs 31           
marzo 1998,  n.112.                                                             
2. La Regione Emilia-Romagna orienta la propria attivita' al metodo             
della programmazione e della partecipazione, per il conseguimento               
delle seguenti finalita':                                                       
a) assicurare ai cittadini e alle imprese la migliore accessibilita'            
e la fruibilita' del territorio regionale, anche in funzione delle              
relazioni con le regioni contermini e dei collegamenti con il                   
territorio nazionale e dell'Unione Europea;                                     
b) promuovere un sistema integrato di mobilita' in cui il trasporto             
collettivo assolva a un ruolo centrale nella regione per lo sviluppo            
civile, economico e la coesione sociale;                                        
c) incentivare la razionale organizzazione del traffico e della                 
circolazione attraverso lo sviluppo dell'intermodalita', della                  
sicurezza e il miglioramento della qualita';                                    
d) favorire l'organizzazione del trasporto delle merci secondo                  
criteri di economicita' e funzionalita' riferiti alle esigenze di               
sviluppo delle attivita' produttive e commerciali;                              
e) promuovere e operare per la cultura della mobilita' sostenibile e            
lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica e gestionale           
applicata ai trasporti sia collettivi che individuali.                          
3. La Regione persegue il contenimento dei consumi energetici e la              
riduzione delle cause di inquinamento ambientale, in armonia con i              
principi sanciti dalle norme nazionali e comunitarie in materia,                
nonche' con gli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano.            
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il DLgs 19 novembre 1997, n. 422 concerne Conferimento alle                  
Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di                 
trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della              
Legge 15 marzo 1997,  n.59.                                                     
2) La rubrica del Titolo III e' Territorio ambiente e infrastrutture.           
La rubrica del Capo VII e' Trasporti.                                           
Il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 concerne Conferimento di funzioni e               
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,            
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59.                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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