LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
TITOLO I - IL SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
CAPO I - Finalita' e principi generali
Art. 1 - Finalita'
Art. 2 - Principi generali e modalita' attuative
Art. 3 - Articolazione del trasporto pubblico regionale e
locale
CAPO II - Programmazione dei trasporti
Sezione I - Programmazione regionale e locale
Art. 4 - Partecipazione alla programmazione nazionale e
comunitaria
Art. 5 - Piano regionale integrato dei trasporti
Art. 6 - Programmazione provinciale e di bacino
Art. 7 - Piani del traffico
Sezione II - Programmazione del trasporto pubblico regionale e locale
Art. 8 - Atto di indirizzo generale
Art. 9 - Servizi minimi
Art. 10 - Intesa tra Regione ed Enti locali sui servizi
minimi
Sezione III - Accordi di programma
Art. 11 - Accordi di programma con lo Stato e le altre
Regioni
Art. 12 - Accordi di programma con gli Enti locali
CAPO III - Disposizioni comuni
Art. 13 - Affidamento della gestione del trasporto
pubblico regionale e locale
Art. 14 - Subentro di impresa
Art. 15 - Variazione, revoca, decadenza
Art. 16 - Obblighi di servizio pubblico e contratti di
servizio
Art. 17 - Tutela degli utenti
Art. 18 - Agenzia per il trasporto pubblico regionale e
locale
Art. 19 - Agenzie locali per la mobilita' e il trasporto
pubblico locale
Art. 20 - Istituto sul trasporto e la logistica
TITOLO II - TRASPORTO FERROVIARIO
Art. 21 - Competenze
Art. 22 - Rete ferroviaria
Art. 23 - Servizi ferroviari di competenza regionale
TITOLO III - TRASPORTO AUTOFILOTRANVIARIO MOBILITA' URBANA E
INTERMODALITA'
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 24 - Classificazione dei servizi
Art. 25 - Forme d'esercizio
Art. 26 - Istituzione dei servizi
CAPO II - Competenze e deleghe
Art. 27 - Competenze regionali
Art. 28 - Competenze delle Province e dei Comuni TITOLO IV
- INTERVENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE, LA
MOBILITA' URBANA E L'INTERMODALITA'
Art. 29 - Obiettivi degli interventi
Art. 30 - Azioni
TITOLO V - INTERVENTI FINANZIARI
Art. 31 - Tipologia degli interventi finanziari
Art. 32 - Contributi per i servizi minimi
Art. 33 - Contributi per il riequilibrio e la
riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale
Art. 34 - Contributi sugli investimenti
Art. 35 - Condizioni e vincoli per gli investimenti
Art. 36 - Spese dirette della Regione TITOLO VI - NORME
ORGANIZZATIVE E TARIFFARIE
CAPO I - Norme organizzative
Art. 37 - Regolarita' di esercizio
Art. 38 - Interruzione di pubblico servizio
CAPO II - Il sistema tariffario e sanzioni amministrative
Art. 39 - Sistema tariffario
Art. 40 - Condizioni di trasporto e sanzioni
amministrative TITOLO VII - ALTRI TIPI DI TRASPORTO PUBBLICO
REGIONALE E LOCALE
Art. 41 - Servizi aerei
Art. 42 - Servizi marittimi, lacuali e fluviali
Art. 43 - Competenze e deleghe
TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPO I - Norme transitorie
Art. 44 - Norme transitorie per il trasporto ferroviario
Art. 45 - Norme transitorie in materia di trasporto
autofilotranviario
Art. 46 - Procedimenti in corso
Art. 47 - Conferenza di concertazione
CAPO II - Norme finali
Art. 48 - Norme finanziarie
Art. 49 - Beni trasferiti
Art. 50 - Contributi per ripiano dei disavanzi
Art. 51 - Abrogazioni
Art. 52 - Dichiarazione d'urgenza
TITOLO I
IL SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
CAPO I
Finalita' e principi generali
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge disciplina in modo organico il sistema del
trasporto pubblico regionale e locale con qualunque modalita'
esercitato e da' attuazione al DLgs 19 novembre 1997, n. 422, e alle
attinenti disposizioni contenute nel Titolo III, Capo VII del DLgs 31
marzo 1998, n.112.
2. La Regione Emilia-Romagna orienta la propria attivita' al metodo
della programmazione e della partecipazione, per il conseguimento
delle seguenti finalita':
a) assicurare ai cittadini e alle imprese la migliore accessibilita'
e la fruibilita' del territorio regionale, anche in funzione delle
relazioni con le regioni contermini e dei collegamenti con il
territorio nazionale e dell'Unione Europea;
b) promuovere un sistema integrato di mobilita' in cui il trasporto
collettivo assolva a un ruolo centrale nella regione per lo sviluppo
civile, economico e la coesione sociale;
c) incentivare la razionale organizzazione del traffico e della
circolazione attraverso lo sviluppo dell'intermodalita', della
sicurezza e il miglioramento della qualita';
d) favorire l'organizzazione del trasporto delle merci secondo
criteri di economicita' e funzionalita' riferiti alle esigenze di
sviluppo delle attivita' produttive e commerciali;
e) promuovere e operare per la cultura della mobilita' sostenibile e
lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica e gestionale
applicata ai trasporti sia collettivi che individuali.
3. La Regione persegue il contenimento dei consumi energetici e la
riduzione delle cause di inquinamento ambientale, in armonia con i
principi sanciti dalle norme nazionali e comunitarie in materia,
nonche' con gli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il DLgs 19 novembre 1997, n. 422 concerne Conferimento alle
Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di
trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della
Legge 15 marzo 1997, n.59.
2) La rubrica del Titolo III e' Territorio ambiente e infrastrutture.
La rubrica del Capo VII e' Trasporti.
Il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 concerne Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59.