DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 1997, n. 2451
Revoca della delibera della Giunta regionale n. 4197 del 13 settembre 1994 e contestuale adozione delle modalita' per la gestione degli interventi previsti agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 18 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20 delegati alle Province ed al Circondario di Rimini *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 16 maggio 1994, n. 20, concernente "Norme per la
qualificazione dell'impresa artigiana";
visto il comma 1 dell'art. 23 della suddetta L.R. 20/94 che indica
nella Giunta regionale l'organo preposto a stabilire le modalita' di
attuazione degli interventi delegati;
dato atto che dette modalita' sono state stabilite con delibera della
Giunta regionale n. 4197 del 13 settembre 1994 modificata ed
integrata con le delibere di Giunta regionale n. 6424 del 20 dicembre
1994 e n. 3443 del 30 dicembre 1996;
ritenuto, sulla base dell'esperienza maturata a seguito
dell'applicazione delle modalita' di cui alle succitate
deliberazioni, di dover addivenire all'accorpamento e semplificazione
delle stesse e della relativa modulistica, cio' al fine di agevolare
la redazione e la presentazione dei progetti aziendali;
ritenuto, per le ragioni esposte al capoverso precedente, di dover
revocare le proprie deliberazioni n. 4197 del 13 settembre 1994, n.
6424 del 20 dicembre 1994 e n. 3443 del 30 dicembre 1996;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
dell'Area Attivita' produttive dott. Uber Fontanesi in merito alla
legittimita' della presente delibera, ai sensi dell'art. 4, sesto
comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della delibera della
Giunta regionale 2541/95;
dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del servizio
competente in merito alla regolarita' tecnica della presente
deliberazione ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. n. 41 del
19 novembre 1992;
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di revocare la deliberazione della Giunta regionale 13 settembre
1994, n. 4197 recante "Modalita' per la gestione degli interventi
previsti agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 18 della L.R. 16
maggio 1994, n. 20 delegate alle Province ed al Circondario di
Rimini" cosi' come modificata dalle deliberazioni della Giunta
regionale 20 dicembre 1994, n. 6424 e 30 dicembre 1996, n. 3443;
2) di approvare le "Modalita' per la gestione degli interventi
previsti agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 18 della L.R. 16
maggio 1994, n. 20 delegati alle Province", allegato parte integrante
della presente deliberazione;
3) di approvare i modelli di documenti per la presentazione delle
domande, allegati in visione alla presente deliberazione e numerati
dal n. 1 al n. 22, acquisiti agli atti del Servizio competente con il
numero di protocollo 25237 dell'11 dicembre 1997;
4) di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati, di cui ai
punti 2) e 3) del dispositivo della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
1. MODALITA' E TERMINI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI
DAGLI ARTT. 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 9 DELLA L.R. 16 MAGGIO 1994, N. 20
A - Presentazione della domanda
Le domande per la concessione delle agevolazioni, sottoscritte dal
titolare/legale rappresentante, vanno presentate, in bollo,
all'Amministrazione provinciale competente per territorio, su
apposito modulo di domanda (allegato 1 alla presente delibera)
corredato dalla documentazione in esso indicata.
Per gli artt. 4, comma 2, lett. c) e 5, le domande vanno presentate
in duplice copia, di cui una sola in bollo, contestualmente alla
domanda di finanziamento alla banca.
Le domande di contributo devono pervenire all'Ente competente entro
il 31 maggio di ogni anno.
Per le domande inviate per raccomandata sara' ritenuta valida la data
del timbro postale di partenza.
Nel caso in cui il termine di scadenza per la presentazione della
domanda ricada in un giorno festivo, la suddetta scadenza e'
prorogata al primo giorno non festivo seguente.
B - Istruttoria e valutazione delle domande
Le Amministrazioni provinciali provvedono:
- all'istruttoria delle domande pervenute valutandone
l'ammissibilita' al contributo regionale in rapporto alla L.R. 20/94
ed agli strumenti di attuazione della legge stessa, nonche' al Piano
provinciale redatto dall'Amministrazione competente per territorio;
- alla determinazione delle spese ammissibili a contributo;
- alla concessione del contributo con l'adozione di apposito atto
entro il 30 settembre di ogni anno. Di tale atto, che dovra' essere
trasmesso alla Regione entro 15 giorni dalla sua adozione,
l'Amministrazione provinciale dara' tempestiva comunicazione alle
imprese interessate indicando la data di esecutivita' dello stesso.
C - Liquidazione del contributo
Artt.: 3, comma 2, lett. a); 4, comma 2, lettere a) e b); 9, comma 1,
lettere a), b) e c).
Le Amministrazioni provinciali provvedono alla liquidazione entro 60
giorni dalla presentazione della seguente documentazione di spesa:
- documentazione di spesa (fatture), regolarmente quietanzata, in
originale, intestata all'impresa richiedente e riferita
all'iniziativa oggetto del contributo. Tale documentazione verra'
restituita dopo che sulla stessa le Amministrazioni provinciali
avranno apposto il visto di ammissione a contributo;
- fotocopia delle fatture regolarmente quietanzate;
- dichiarazione sostitutiva di notorieta', sottoscritta dal
titolare/legale rappresentante con firma da autenticarsi nelle forme
e nei modi di legge, contenente:
- elenco delle fatture con indicazione di numero, data, fornitore, e
importo al netto di IVA, nonche', se diverso, importo riferibile
all'iniziativa ammessa a contributo;
- dichiarazione che le fatture presentate e in elenco indicate sono
copia degli originali e si riferiscono all'iniziativa per la quale e'
stato concesso il contributo.
La documentazione di spesa, corredata dei relativi allegati, deve
essere presentata entro i tre mesi successivi alla data dell'atto di
concessione di contributo, pena la revoca dello stesso.
All'atto dell'erogazione, l'Amministrazione provinciale dovra'
accertare il permanere delle condizioni che hanno consentito la
concessione del contributo.
Artt.: 4, comma 2, lett. c); 5, comma 1, lettere a), b) e c).
Le Amministrazioni provinciali provvedono alla liquidazione entro 30
giorni dalla presentazione del contratto di finanziamento trasmesso
dalla banca e della seguente documentazione:
- documentazione di spesa (fatture), regolarmente quietanzata, in
originale, intestata all'impresa richiedente e riferita
all'iniziativa oggetto del contributo. Tale documentazione verra'
restituita dopo che sulla stessa le Amministrazioni provinciali
avranno apposto il visto di ammissione a contributo;
- fotocopia delle fatture regolarmente quietanzate;
- dichiarazione sostitutiva di notorieta', sottoscritta dal
titolare/legale rappresentante con firma da autenticarsi nelle forme
e nei modi di legge, contenente:
- elenco delle fatture con indicazione di numero, data, fornitore, e
importo al netto di IVA, nonche', se diverso, importo riferibile
all'iniziativa ammessa a contributo;
- dichiarazione che le fatture presentate e in elenco indicate sono
copia degli originali e si riferiscono all'iniziativa per la quale e'
stato concesso il contributo.
La documentazione di spesa, corredata dei relativi allegati, deve
essere presentata, rispettivamente per l'art. 4, comma 2, lett. c) e
per l'art. 5, entro i quindici o i ventisette mesi successivi alla
data dell'atto di concessione di contributo, pena la revoca dello
stesso.
All'atto dell'erogazione, l'Amministrazione provinciale dovra'
accertare il permanere delle condizioni che hanno consentito la
concessione del contributo, con particolare riferimento,
limitatamente all'art. 5, alle autorizzazioni necessarie per la
realizzazione dell'opera ed all'acquisizione del certificato di
collaudo e di usabilita' ove richiesto.
Artt.: 6, comma 1, lettere a) e b); 7; 8.
Le Amministrazioni provinciali provvedono alla liquidazione entro 60
giorni dalla presentazione della seguente documentazione di spesa:
- documentazione di spesa (fatture), regolarmente quietanzata, in
originale, intestata al soggetto attuatore e riferita all'iniziativa
oggetto del contributo. Tale documentazione verra' restituita dopo
che sulla stessa le Amministrazioni provinciali avranno apposto il
visto di ammissione a contributo;
- fotocopia delle fatture regolarmente quietanzate;
- dichiarazione sostitutiva di notorieta', sottoscritta dal
titolare/legale rappresentante con firma da autenticarsi nelle forme
e nei modi di legge, contenente:
- elenco delle fatture con indicazione di numero, data, fornitore, e
importo al netto di IVA, nonche', se diverso, importo riferibile
all'iniziativa ammessa a contributo;
- dichiarazione che le fatture presentate e in elenco indicate sono
copia degli originali e si riferiscono all'iniziativa per la quale e'
stato concesso il contributo.
La documentazione di spesa, corredata dei relativi allegati, deve
essere presentata entro i quindici (per gli artt. 6, comma 1, lett.
b), 7 ed 8) o ventisette mesi (per l'art. 6, comma 1, lett. a)
successivi alla data dell'atto di concessione di contributo, pena la
revoca dello stesso.
Nel caso di operazioni in leasing, per la liquidazione occorre
presentare come documentazione giustificativa dell'importo ammesso a
contributo:
1. entro i 24 mesi (lett. a) del comma 1 dell'art. 6 o i 12 (lett. b)
del comma 1 dell'art. 6 successivi alla data di adozione dell'atto di
concessione del contributo: - contratto di locazione finanziaria in
originale o in copia autentica ai sensi di legge; - verbale di
consegna e accettazione rilasciata su moduli della societa'
locatrice; - dichiarazione, sottoscritta dal titolare/legale
rappresentante, di impegno al riscatto del bene, pena la revoca del
contributo stesso;
2. entro 90 giorni successivi al termine di cui sopra, od alla data
di pagamento dell'ultimo canone necessario per il superamento del 30%
del costo complessivo dell'operazione, se questa data e' posteriore
rispettivamente ai 12 o 24 mesi successivi alla data di adozione
dell'atto di concessione del contributo: - le fatture corrispondenti
ai canoni di locazione pagati; - dichiarazione rilasciata dalla
societa' di leasing con la quale la medesima attesta di avere
riscosso dalla ditta locatrice piu' del 30% del costo complessivo
dell'operazione di leasing; - copia della fattura di acquisto del
bene da parte della societa' di leasing.
All'atto dell'erogazione, l'Amministrazione provinciale dovra'
accertare il permanere delle condizioni che hanno consentito la
concessione del contributo.
D - Interventi e spese ammissibili
Sono ammissibili a contributo le spese sostenute al netto di IVA,
bolli, spese bancarie d'incasso ed accessorie, di trasporto e di
imballaggio - comprese quelle sostenute per lo sdoganamento delle
merci importate, per le quali le imprese dovranno produrre, allegate
alle fatture, le relative bollette di sdoganamento. Se le fatture
d'importazione riportano il valore del bene espresso in valuta estera
al fine di individuare il corrispondente valore in lire italiane, le
imprese dovranno fornire le rispettive contabili d'addebito emesse
dalla banca intermediaria.
Artt.: 3, comma 2, lett. a); 4, comma 2, lettere a) e b); 9, comma 2,
lettere a), b) e c).
Sono ammissibili a contributo le spese per consulenze. Per la
realizzazione delle iniziative di cui alla lett. a) del comma 2
dell'art. 3 anche quelle relative alla redazione del "Libretto
d'istruzione" per la macchina prodotta al fine di adempiere alla
direttiva CEE.
Art.: 4, comma 2, lett. c).
Sono ammissibili a contributo le attrezzature e gli impianti di nuova
costruzione e le opere di installazione che devono essere realizzate
da ditte esterne.
I progetti devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data dell'atto
di concessione del contributo.
Art.: 5.
Sono ammissibili a contributo, ai sensi delle lettere a) e b) del
comma 1, i progetti finalizzati al recupero funzionale di immobili in
disuso o di fabbricati inattivi a destinazione produttiva, nonche' la
ristrutturazione e l'ampliamento di fabbricati gia' acquisiti, anche
in locazione, dalle imprese artigiane.
I progetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 5 sono
ammissibili anche se riferiti ad immobili non di proprieta'; in tal
caso, il titolo di disponibilita' dell'immobile (contratto, comodato,
etc.) dovra' avere una durata non inferiore ad anni otto dalla data
di presentazione della documentazione di spesa. Se di durata
inferiore, il contratto deve esplicitamente prevedere il suo tacito
rinnovo.
Sono ammissibili a contributo le sole spese per opere edili ed
impiantistiche, ivi comprese quelle di progettazione, che
costituiscono la ristrutturazione ed il recupero dell'immobile o
l'ampliamento del fabbricato utilizzato dall'impresa artigiana.
Non sono ammissibili le spese per l'acquisto dell'immobile da
recuperare ne' quelle per l'acquisto di macchinari ed attrezzature
per l'esercizio dell'attivita' delle imprese. Non sono altresi'
ammissibili le spese per la costruzione ne' per il completamento o le
finiture di nuovi immobili da destinare ad attivita' artigianali.
All'atto della presentazione della domanda il progetto deve essere
gia' stato presentato all'Ufficio Tecnico comunale ed entro 4 mesi
dalla data della concessione del contributo l'impresa dovra' iniziare
i lavori che dovranno essere ultimati entro 24 mesi dalla data di
concessione del contributo.
Ai fini della concessione di contributi relativi ai progetti di cui
alla lettera c) del comma 1, le "infrastrutture e servizi di
interesse comune" devono proporsi l'obiettivo di soddisfare esigente
reali a supporto dell'attivita' produttiva, organizzativa e
commerciale delle imprese e tale attivita' deve assolvere funzioni e
compiti il cui costo e' a carico delle imprese. Esse possono essere
riferite sia alle imprese artigiane insediate in una singola area
attrezzata sia ad una pluralita' di imprese artigiane comprese in
un'area vasta comprendente uno o piu' comuni.
Possono essere ammesse a contributo tutte le spese per la
realizzazione di infrastrutture e servizi di interesse comune, con
esclusione delle spese di gestione e di quelle per la costruzione di
capannoni artigianali e di locali accessori.
Art.: 6, comma 1, lett. a).
I progetti di cui alla lett. b) del comma 2 sono ammissibili solo in
quanto correlati e funzionali allo sviluppo di quelli di cui alle
lettere c) e d) dello stesso comma.
I progetti dovranno essere ultimati entro 24 mesi dalla data
dell'atto di concessione del contributo; in caso di operazioni di
leasing, i 24 mesi sono riferiti alla data di consegna del bene
risultante dalla bolla di consegna o dall'attestazione di avvenuta
consegna e accettazione.
Modificazioni in corso d'opera
Sono ammesse eventuali modifiche in corso d'opera solo se
preventivamente richieste alla Provincia e da questa autorizzate,
entro 30 giorni dalla richiesta, sempre che non siano tali da
stravolgere i contenuti del progetto originario.
Commesse esterne
Non sono ammessi a contributo progetti realizzati interamente su
commessa esterna, facendo salvi quei progetti dotati di significativi
effetti di ricaduta economica, desumibili dalla esibizione di
ordinativi da parte di piu' clienti.
Ricaduta economica dell'iniziativa
Non sono ammesse a contributo quelle iniziative che non presentino
caratteristiche di innovazione tali da non offrire possibilita' di
effetti di ricaduta economica positiva sull'attivita' produttiva
delle aziende richiedenti.
Sono ammissibili:
- per la realizzazione dei progetti di cui alla lett. a) del comma 2:
le spese di consulenza;
- per la realizzazione dei progetti di cui alla lett. b) del comma 2:
le spese relative all'acquisto di servizi di assistenza tecnica ed
organizzativa finalizzati allo sviluppo delle procedure e delle
metodologie di produzione diretti a garantire la qualita' e
l'affidabilita' dei prodotti, oggetto dei progetti di cui alle
lettere c) e d) del comma 2, ivi compresi i servizi per la
certificazione di azienda e la taratura degli impianti e
l'applicazione delle metodologie a normative nazionali o comunitarie;
- per la realizzazione dei progetti di cui alle lettere c) e d) del
comma 2:
- le spese per l'acquisto di macchinari nella misura del 10% della
spesa sostenuta;
- le spese per stampi (sia di produzione interna che esterna) nella
misura del 20% della spesa sostenuta;
- le spese per l'acquisto di sistemi di produzione e organizzazione
flessibile (CAD, CAM, CIM o CAE, etc.) nella misura del 40% della
spesa sostenuta;
- le spese per lavorazioni esterne eseguite su specifica ordinazione;
- le spese per materiale di consumo acquistato o prelevato dal
magazzino;
- le spese per ore interne dedicate (dal titolare, dai soci e/o dai
dipendenti) con riferimento alle diverse fasi in cui si articola il
progetto;
- le spese per l'acquisto di brevetti, purche' acquisiti da soggetti
esterni all'impresa richiedente e che non abbiano vincoli di
parentela con il titolare e/o i soci della stessa.
Le spese relative alle ore interne ed al materiale di consumo
prelevato da magazzino devono essere congruenti al progetto
presentato e vanno giustificate, cosi' come le spese generali, con
dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'.
Per costo medio-orario riferito al personale dipendente, si intende
la somma matematica dei salari da questo percepiti giornalmente (al
lordo degli oneri contributivi ed assicurativi gravanti su di essi),
divisa per il numero di coloro che hanno operato nelle rispettive
giornate cosi' come indicate nei prospetti.
Lo stesso criterio va seguito nella determinazione del costo
medio-orario dei titolari; il salario ad essi attribuibile dovra'
indicativamente fare riferimento, per tipologia di attivita' svolta
(es. progettazione, ricerca, montaggio, ecc.), alle tariffe delle
categorie professionali che operano in tali settori o ai contratti
dei dirigenti aziendali del settore.
Non sono ammesse a contributo le spese relative alla
commercializzazione delle iniziative, le spese sostenute per la
registrazione del brevetto e per il deposito del marchio, ne' quelle
di viaggio, trasferta, soggiorno e simili.
Sono ammesse a contributo le spese relative alle ricerche di mercato.
Le spese generali non possono superare la percentuale, cosi' come
esplicato negli allegati, del 6%.
Non e' ammessa la rettifica, in aumento, del costo dell'iniziativa.
Spese tramite leasing
Qualora nel progetto sia compresa l'acquisizione di macchinari
mediante operazioni di leasing, si applicano i criteri previsti per
l'acquisto di macchinari.
In tal caso l'importo che puo' essere ammesso a contributo e'
determinato rispetto al valore commerciale del bene oggetto del
contratto al netto degli interessi e delle spese accessorie relative
all'operazione di leasing.
Art.: 6, comma 1, lett. b).
In riferimento all'introduzione di innovazione nelle imprese
artigiane di servizio, per innovazione e' da intendersi:
- l'introduzione di un nuovo servizio, che ampli la gamma esistente
rispetto al mercato di riferimento, almeno a livello locale;
- l'acquisizione di tecnologie innovative o sperimentali, anche sotto
forma di attrezzature e macchinari;
- la riorganizzazione delle tipologie di servizio prestato, in senso
evolutivo e non meramente razionale.
Il mero rinnovo di laboratorio, macchinari e/o arredi non e'
sufficiente, di per se', a determinare il carattere innovativo
dell'iniziativa e quindi l'ammissione a contributo.
Le iniziative ammesse a contributo devono essere portate a termine
entro i 12 mesi successivi alla data di adozione dell'atto di
concessione del contributo.
In caso di operazioni di leasing, i 12 mesi sono riferiti alla data
di consegna del bene risultante dalla bolla di consegna o
dall'attestazione di avvenuta consegna e accettazione.
Modificazioni in corso d'opera
Sono ammesse eventuali modifiche in corso d'opera solo se
preventivamente richieste alla Provincia e da questa autorizzate,
entro 30 giorni dalla richiesta, sempre che non siano tali da
stravolgere i contenuti del progetto originario.
Sono ammissibili:
- per la realizzazione dei progetti di cui alla lett. a) del comma 3:
le spese di consulenza;
- per la realizzazione dei progetti di cui alla lett. b) del comma 3:
le spese per l'acquisto di macchinari e attrezzature (con esclusione
degli arredi) strettamente connessi all'introduzione di innovazione
come sopra definita.
Non e' ammessa la rettifica in aumento del costo dell'iniziativa,
successivamente alla presentazione della domanda.
Spese tramite leasing
Nel caso che il progetto comporti l'acquisizione di macchinari e/o
attrezzature in leasing, l'importo che puo' essere ammesso a
contributo e' quello del valore commerciale del bene oggetto del
contratto al netto degli interessi e delle spese accessorie relative
all'operazione di leasing.
Art.: 7, comma 2, lettere a), b) e c).
Possono beneficiare dei servizi di cui all'art. 7, secondo comma, gli
imprenditori.
Per acquisizione di servizi di cui all'art. 7, secondo comma, e nelle
materie di cui ai punti a), b) e c) si intende:
- la partecipazione a corsi e seminari organizzati da enti abilitati;
- l'assistenza prestata in azienda da parte di personale
specializzato.
La partecipazione a corsi e seminari e' ammissibile a contributo
qualora l'imprenditore partecipi almeno al 70% dei lavori da
attestarsi a cura dell'organizzazione del corso.
In tale attestato devono risultare le date di presenza.
Sono ammissibili, con esclusione di quelle di viaggio, vitto e
alloggio, le spese per la partecipazione degli imprenditori a corsi,
e/o per l'assistenza loro prestata in azienda, relativa a tecniche
gestionali, organizzative e commerciali, per l'introduzione
dell'informatica nelle funzioni aziendali nonche' per l'adeguamento
al mercato comunitario e internazionale.
Art. 8.
Ai fini della concessione dei contributo di cui alla lett. a) del
comma 2, per acquisizione di strutture di commercializzazione
s'intende l'allestimento di spazi espositivi permanenti finalizzati a
rendere piu' facilmente vendibile un prodotto e/o servizio.
Le iniziative promozionali, che devono avere come scopo quello di
sviluppare nel cliente la conoscenza, l'uso, il bisogno di un
prodotto e/o servizio al fine di aumentarne la vendita, nonche'
quelle di valorizzazione, devono essere articolate in progetti
organici nei quali siano evidenziati gli obiettivi da perseguire, i
mercati di intervento, i targets di riferimento in relazione al
prodotto e/o servizio, le azioni programmate e le modalita' del loro
svolgimento.
Sono ammissibili tutte le spese strettamente necessarie alla
realizzazione delle iniziative come sopra individuate, ivi comprese
quelle di noleggio o affitto di spazi espositivi temporanei con
esclusione di quelle di personale, di vitto, viaggio e alloggio
dell'imprenditore, dei suoi collaboratori e dei suoi dipendenti o per
l'acquisto di beni immobili.
Per le iniziative che comprendono la partecipazione a manifestazioni
fieristiche, escluse quelle locali tranne che per l'artigianato
artistico, sono ammesse a contributo le seguenti voci di spesa:
- quote di iscrizione alla manifestazione;
- affitto ed allestimento dell'area espositiva;
- trasporto ed assicurazione dei prodotti da esporre;
- inserimento nel catalogo della manifestazione e servizio di
interprete;
- stampa e spedizione di materiale (insegne, cartellonistica,
depliants, etc.) strettamente connesso e funzionale alla
realizzazione del progetto.
Le suddette spese saranno ammissibili per la stessa manifestazione
fieristica solo per i primi due anni e nella misura rispettivamente
del 100% per il primo anno e del 50% per il secondo anno.
Sono altresi' ammissibili le spese sostenute per lo sdoganamento
delle merci importate ed esportate, per le quali si dovranno
produrre, allegate alle fatture, le relative bollette di
sdoganamento. Se le fatture d'importazione riportano il valore del
bene espresso in valuta estera, e' necessario, al fine di individuare
il corrispondente valore in lire italiane, fornire le rispettive
contabili d'addebito emesse dalla banca intermediaria.
Non sono ammesse iniziative da parte di forme consortili, o comunque
associate, finalizzate unicamente all'autopromozione della struttura
medesima.
Art. 9.
Gli interventi ammissibili a contributo sono i servizi e gli studi, e
pertanto la costituzione di societa' in qualsiasi forma non puo'
costituire "accordi di collaborazione" e quindi non rientra
nell'ambito di applicabilita' del presente articolo.
Sono ammissibili le sole spese di consulenza.
2. CONDIZIONI E MODALITA' PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI IN BASE
ALL'ART. 14 DELLA L.R. 16 MAGGIO 1994, N. 20
1 - Presentazione della domanda
La domanda di concessione del contributo in conto canoni, in bollo e
sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, deve essere
presentata all'Amministrazione provinciale competente per territorio
contestualmente alla richiesta di locazione finanziaria alla societa'
di leasing, utilizzando l'apposito modulo (allegato 13) corredato
della documentazione in esso indicata.
2 - Destinazione importo e durata dell'operazione di locazione
finanziaria
Le operazioni di locazione finanziaria, sulle quali l'Amministrazione
provinciale puo' concedere contributi in conto canoni, devono avere
per oggetto macchinari di nuova costruzione e tecnologie innovative.
L'importo delle operazioni di locazione finanziaria ammissibile al
contributo in conto canoni e' pari al valore dei beni (al netto di
imposte e tasse oltre che di ogni altro onere accessorio e spesa)
oggetto del contratto di locazione finanziaria, nei limiti del fido
massimo concedibile ad una stessa impresa artigiana, fissato in Lire
300.000.000.
La durata dell'operazione di locazione finanziaria e' fissata in 36,
48 o 60 mesi.
3 - Ammissibilita' al contributo in conto canoni e stipula
dell'operazione di locazione finanziaria
L'ammissibilita' dell'operazione di locazione finanziaria al
contributo in conto canoni, e' comunicata dall'Amministrazione
provinciale, competente per la localizzazione dell'intervento, alla
societa' di leasing, precisando l'importo dell'investimento e del
relativo contributo concedibile, entro 20 giorni dal ricevimento
della domanda.
La societa' di leasing esperita l'istruttoria di massima, con
riguardo alla validita' tecnica dei beni richiesti, alla congruita'
dei costi degli stessi ed alla validita' economica e finanziaria
dell'operazione, ne comunica l'esito, anche se negativo,
all'Amministrazione provinciale competente entro 30 giorni dalla
richiesta di locazione da parte dell'impresa e comunque non oltre 10
giorni dalla comunicazione di ammissibilita' dell'Amministrazione
provinciale.
Entro il 30 settembre ed il 31 marzo, l'Amministrazione provinciale
provvedera' a formulare la graduatoria delle domande per le
operazioni ammissibili relative rispettivamente al I ed al II
semestre dell'anno, e adottera' l'atto di concessione di contributo.
Di tale atto, che dovra' essere trasmesso alla Regione entro 15
giorni dalla sua adozione, l'Amministrazione provinciale dara'
comunicazione alla societa' di leasing ed all'impresa beneficiaria
con apposite lettere.
Il contratto di locazione finanziaria non puo' essere stipulato prima
della presentazione della domanda di contributo in conto canoni e non
oltre i due mesi dalla data della presentazione della domanda di
contributo.
L'inosservanza dei termini di cui al comma precedente, comporta la
decadenza dell'ammissione a contributo, salvo che l'Amministrazione
provinciale abbia autorizzato la proroga di detto termine per motivi
di riconosciuta necessita'.
Il contratto di locazione finanziaria dovra' essere trasmesso dalla
societa' di leasing all'Amministrazione provinciale competente per
territorio entro 30 giorni dalla stipula dello stesso.
La copia autentica del contratto di locazione finanziaria restera' a
disposizione dell'Amministrazione provinciale presso la societa', la
quale dovra' inviare immediatamente altra copia autentica (o da essa
certificata conforme), qualora l'Amministrazione provinciale ne
faccia richiesta.
Entro il termine di sei mesi dalla data di stipula del contratto di
locazione finanziaria, i beni locati devono, sotto pena di decadenza
dal contributo (salvo proroga autorizzata dall'Ente delegato e per
motivi di rinosciuta necessita'), essere consegnati e utilizzati
dall'impresa.
4 - Liquidazione del contributo
L'Amministrazione provinciale si riserva la facolta' di accertare
direttamente presso l'impresa e presso la societa' che sussistano e
permangano, per tutta la durata del contratto di locazione
finanziaria, le condizioni e le finalita' delle operazioni ammesse al
contributo in conto canoni.
La liquidazione del contributo da parte dell'Amministrazione
provinciale sara' disposta previa trasmissione del contratto di
locazione solo dopo il ricevimento della seguente documentazione:
- fattura di acquisto del bene, quietanzata e con l'indicazione che
trattasi di bene nuovo di fabbrica;
- verbale di consegna e collaudo.
Il contributo verra' erogato alla societa' di leasing la quale lo
versera' all'impresa con valuta pari alla data di incasso e lo
comprovera' all'ente delegato tramite invio, entro 3 mesi, della
copia della contabile bancaria.
La societa' di leasing e' tenuta a comunicare all'Amministrazione
provinciale, che decide in merito, qualsiasi variazione che si
determini nella ragione sociale, nella compagine sociale e nella
natura giuridica dell'impresa beneficiaria. All'uopo verra' inviato
dalla societa' di leasing un aggiornato certificato di iscrizione
all'albo delle imprese artigiane o della separata sezione dell'albo
per le forme associate.
A fine contratto la societa' di leasing deve inviare all'Ente
delegato la dichiarazione di cui all'allegato 41.
3. MODALITA' E TERMINI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI
DALL'ART. 15 DELLA L.R. 16 MAGGIO 1994, N. 20
A - Presentazione della domanda
Data la particolarita' degli interventi previsti, l'Amministrazione
provinciale fissa i termini di presentazione delle domande di
concessione del contributo, tenendo presente gli orientamenti della
Regione in ordine all'esigenza di rapidita' ed all'opportunita' di
evitare l'accumulo di residui passivi.
Le domande di contributo, sottoscritte dal titolare/legale
rappresentante, vanno presentate, in bollo, all'Amministrazione
provinciale competente per territorio, su apposito modulo di domanda
(allegato 16) corredato della documentazione in esso indicata.
B - Istruttoria e valutazione delle domande
L'istituto finanziatore trasmettera' la domanda all'Amministrazione
provinciale dichiarando la propria disponibilita' ad eseguire
l'operazione in valuta.
L'Amministrazione provinciale provvede all'istruttoria delle domande
pervenute dall'Istituto finanziatore valutandone l'ammissibilita' al
contributo regionale in rapporto alla L.R. 20/94, ed agli strumenti
di attuazione della legge stessa, nonche' ai Piani provinciali e
delibera l'ammissione alla parziale copertura del rischio di cambio.
Di tale atto, che dovra' essere trasmesso alla Regione entro 15
giorni dalla sua adozione, l'Amministrazione provinciale dara'
comunicazione all'Istituto finanziatore.
C - Liquidazione del contributo
Alla concessione e liquidazione provvedera', con apposito atto, la
stessa Amministrazione provinciale, su comunicazione dell'Istituto
finanziatore, se ed in quanto sara' accertata una perdita superiore a
quanto stabilito dalla L.R. 20/94 erogando il contributo direttamente
all'impresa richiedente.
4. MODALITA' E TERMINI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI
DALL'ART. 18 DELLA L.R. 16 MAGGIO 1994, N. 20
A - Presentazione della domanda di contributo
La domanda di contributo, sottoscritta dal titolare/legale
rappresentante e indirizzata al Presidente dell'Amministrazione
provinciale competente per territorio, deve essere presentata, su
apposito modulo di domanda (allegato 17 alla presente delibera)
corredato della documentazione in esso indicata, contestualmente alla
richiesta della fidejussione e comunque non successivamente alla
delibera di fidejussione sul mutuo del Consiglio di amministrazione
della cooperativa artigiana di garanzia o del consorzio fidi che
associa l'impresa stessa.
Il mutuo dovra' essere concesso dall'Istituto erogatore in data
successiva a quella del Consiglio di amministrazione della
cooperativa artigiana di garanzia o consorzio fidi.
Entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, la cooperativa o
il consorzio invia all'Amministrazione provinciale il rendiconto
delle operazioni garantite pervenute e finanziate dalla banca,
rispettivamente entro il 30 giugno per il primo semestre, ed entro il
31 dicembre per il secondo semestre. Col rendiconto delle operazioni
e' inviata anche la relativa documentazione di spesa, in originale ed
in copia, (fatture, contratti di commesse e/o di appalto, ordini di
acquisizione lavoro etc.) intestata all'impresa richiedente e
riferita all'oggetto della richiesta di contributo. La documentazione
originale verra' restituita dopo che sulla stessa le Amministrazioni
provinciali avranno apposto il visto di ammissione a contributo.
Entro 60 giorni dal ricevimento del suddetto rendiconto e della
documentazione di spesa relativa alle singole operazioni,
l'Amministrazione provinciale provvede, con proprio atto, alla
concessione ed alla contestuale liquidazione del contributo
direttamente alla banca finanziatrice.
B - Istruttoria e valutazione delle domande
Le Amministrazioni provinciali, a seguito dei rendiconti e della
documentazione di cui agli allegati alla domanda, valutano
l'ammissibilita' delle domande al contributo regionale e dispongono,
entro 60 giorni, la concessione e la liquidazione del contributo
stesso con proprio atto.
C - Criteri operativi per l'erogazione dei contributi di cui all'art.
18 della L.R. 20/94 e successive modificazioni
1. Interventi per l'attuazione di legge a salvaguardia dell'ambiente:
per tali si intendono interventi per adeguare l'ambiente alle norme
comunitarie, nazionali e regionali vigenti. La documentazione utile
da produrre e' la seguente:
- fattura relativa al costo degli interventi, qualora non sia
espressamente indicato sulla fattura, l'impresa dovra' sottoscrivere
una dichiarazione dalla quale risulta la legge alla quale
l'intervento fa riferimento.
2. Interventi straordinari connessi al verificarsi di eventi
calamitosi:
si dovra' produrre la seguente documentazione:
- certificato nominativo rilasciato dal Sindaco in cui si attestano i
danni riportati dall'impresa richiedente;
- fatture relative alle spese.
3. Acquisizione di macchinari e attrezzature, installazione e/o
adeguamento impianti, arredamenti interni ed esterni:
l'agevolazione prevista, per acquisizione di macchinari ed
attrezzature connessi all'attivita' dell'impresa, va considerata
alternativa ed integrativa a quella dell'Artigiancassa o di altri
enti agevolanti. Sono ammessi a contributo gli interventi effettuati
da non oltre 6 mesi, antecedenti o successivi alla data della
domanda, su macchinari nuovi ed usati provvisti di fattura.
Per installazione e/o adeguamento impianti, da realizzarsi nei locali
dove viene svolta l'attivita' di imprese, s'intendono: l'impianto
elettrico, idrico, termico, di condizionamento e aerazione e di
depurazione; sono comprese le opere murarie strettamente connesse
all'installazione e/o adeguamento dell'impianto.
Gli investimenti in autoveicoli, fatti salvi quelli destinati ad
attivita' di autoscuola, taxisti, autonoleggio e collaterali, sono
ammessi a contributo per un valore non superiore a quello di mercato,
salvo casi di particolare utilita' e necessita' per l'impresa, e solo
se di tipo non promiscuo e comunque abilitati al trasporto di non
piu' di due persone oltre il conducente.
Al momento dell'erogazione del prestito la banca mutuante dovra'
inviare alla cooperativa il piano di ammortamento del prestito.
4. Acquisizione di commesse:
per quanto riguarda la documentazione da allegare, va specificato
quanto segue:
1) per commessa si deve intendere la volonta' del legislatore ad
incentivare l'acquisizione di ordini di lavoro;
2) nella prassi e nell'uso comune non esiste nessuna differenza fra
commessa ed ordine, mentre per le attivita' edili si usa la dicitura
appalto e altresi' sotto il profilo giuridico non esiste alcuna
differenza concettuale.
Le Aziende dovranno pertanto presentare:
- contratti di commessa
- ordine di acquisizione di lavoro
- contratto di appalto per aziende edili od altri.
La documentazione non dovra' essere anteriore a 90 giorni alla data
di presentazione della domanda e dovra' essere corredata della data,
dell'importo, della firma del committente.
E' finanziabile il 75% dell'importo degli ordini, commesse o
contratti d'appalto presentati.
5. Stipulazione di contratti di fornitura all'estero di prodotti e
servizi:
vedi quanto precedentemente esposto al punto 4. per quanto attiene la
documentazione e sue caratteristiche.
6. Promozione sul mercato di nuovi prodotti:
si dovra' produrre la seguente documentazione:
1) relazione illustrativa con le caratteristiche dei nuovi prodotti e
delle iniziative che dovra' comprendere: - importo manodopera - spesa
del materiale impiegato - costo commercializzazione compreso
pubblicita' ed eventuale onere rappresentanti - eventuali spese di
analisi di mercato - budget produttivo - mercati sui quali verra'
collocato - eventuale previsione di assunzione nuovo personale
2) depliant esemplificativo o progetto illustrativo o altra
documentazione probante.
Resta inteso che ci si riferisce inderogabilmente a nuove produzioni
o diversificazioni profonde rispetto alla produzione precedente ed
abituale.
La normale ed usuale campionatura stagionale, o lievi modificazioni
della precedente produzione, non rientrano nello spirito della legge.
D - Concessione contributi
Potranno essere ammesse a contributo tutte le pratiche di
finanziamento deliberate dal Consiglio di amministrazione ed erogate
dalle banche, nel semestre di competenza del contributo.
La cooperativa dovra' inviare all'Ente delegato tutta la
documentazione con le modalita' e la modulistica prevista dal
presente regolamento.
E - Ripartizione dei contributi in c/interessi
La ripartizione annuale dei contributi in conto interessi tra le
cooperative di garanzia sara' effettuata sulla base dei seguenti
criteri:
- 1) 70% in relazione all'operativita' dell'esercizio precedente a
quello cui il contributo si riferisce;
- 2) 30% in relazione al numero degli associati alle cooperative al
31 dicembre dell'ultimo esercizio sociale.
F - Priorita'
Nel caso che le quote di contributo a disposizione delle cooperative
non siano sufficienti a coprire tutte le richieste, a fronte di nuovi
trasferimenti di risorse per il medesimo titolo, potranno essere
adottate delle priorita' sulla base di criteri
socio-economici-imprenditoriali.
Tali priorita' saranno disposte volta per volta tenendo conto:
- delle modificazioni ed esigenze intervenute nella categoria
artigiana;
- delle scelte ed orientamenti sindacali delle organizzazioni di
categoria;
- degli indirizzi di programmazione ed incentivazione degli enti
delegati.
Le priorita' fissate avranno un carattere di uniformazione e di
indirizzo nel comportamento delle singole cooperative.
Spettera' ai Consigli di amministrazione delle cooperative applicare
tali direttive.
5. CESSAZIONE, ANNULLAMENTO, RINUNCIA ED ESTINZIONE ANTICIPATA DEL
CONTRIBUTO E MODALITA' DI RECUPERO DEI CONTRIBUTI DA RESTITUIRE
L'Amministrazione provinciale puo', per motivate ragioni, annullare
la concessione dei contributi ovvero dichiarare la decadenza o la
cessazione dai benefici concessi o ridurne l'entita'.
L'atto e' comunicato ai soggetti interessati.
Nell'ipotesi di prestito, mutuo od operazione di leasing, esso e'
contestualmente comunicato alla banca e societa' di leasing
interessate.
Gli atti di cui sopra sono adottati dall'Ente delegato previa
contestazione degli addebiti agli interessati e devono essere
motivati.
L'atto di recupero di somme puo' stabilire la loro eventuale
rateizzazione. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi
legali.
Casi di decadenza dal contributo:
- grave inadempimento degli obblighi e degli oneri incombenti ai
destinatari;
- produzione di documenti o dichiarazioni false per ottenere i
benefici;
- violazione degli obblighi di collaborazione in caso di controlli
ordinati dall'Amministrazione.
Per grave inadempimento s'intende:
- la mancata osservanza delle disposizioni previste, a pena di
decadenza, dalla legge regionale, dalla delibera dei criteri e delle
modalita', nonche' dalla convenzione e/o dal provvedimento di
concessione;
- il distogliere dall'uso, senza autorizzazione, le opere e le
dotazioni gravate da vincolo.
La decadenza non si applica nei casi in cui l'inadempimento non e'
imputabile alla responsabilita' del beneficiario. In questo caso di
applicano le norme sulla cessazione del contributo.
La decadenza comporta l'obbligo di restituzione di tutte le somme
percepite, maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data di
erogazione.
Cessazione del contributo e' pronunciata:
- quando, per cause non imputabili ai beneficiari, non possono piu'
essere raggiunti i fini cui era preordinato il contributo;
- al venire meno dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, di
idoneita', richiesti per la costituzione e la continuazione del
rapporto.
La cessazione comporta l'obbligo della restituzione delle somme
erogate, anche a titolo di anticipazione, che non siano state
destinate per gli obiettivi dichiarati e per i quali e' stato
concesso il contributo.
Le somme da restituire sono gravate da interessi legali, decorrenti
dal termine per la restituzione fissato con il provvedimento di
cessazione.
In caso di annullamento del provvedimento di concessione, qualora
siano stati effettuati pagamenti, le somme erogate devono essere
restituite maggiorate di interessi legali decorrenti dalla scadenza
del termine assegnato per la restituzione.
Il beneficiario che intende recedere dal contributo ne da'
comunicazione all'Ente delegato.
Dalla data della comunicazione decorrono 30 giorni per la
restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali
maturati dalla medesima data.
Nel caso di estinzione anticipata dei mutui per i quali il concorso
negli interessi e' corrisposto in forma attualizzata, la quota di
contributo che il beneficiario e' tenuto a restituire, senza gravami
di interessi, e' ragguagliata al periodo intercorrente tra la data di
estinzione anticipata del prestito e quella di scadenza del relativo
contratto.
6. DEROGHE AI VINCOLI DI DESTINAZIONE
Il beneficiario che prima della scadenza del vincolo ravvisa la
necessita' di alienare, dismettere o destinare ad altri usi i beni
oggetto di agevolazione, puo' presentare motivata richiesta di
autorizzazione all'Amministrazione provinciale che si pronuncia entro
90 giorni dal ricevimento dell'istanza.
L'autorizzazione comporta il venir meno dei vincoli di destinazione
sui beni agevolati e l'obbligo di parziale restituzione dei
contributi.
Con l'atto di autorizzazione, l'Amministrazione provinciale determina
la riduzione delle agevolazioni in proporzione al periodo per il
quale i beni stessi non sono stati destinati all'uso previsto.
7. CONTROLLI
L'ufficio competente dell'Ente delegato, entro sei mesi dalla
ricezione della documentazione relativa agli acquisti o
all'ultimazione dei lavori ovvero al funzionamento degli impianti,
apparecchiature e macchinari, controlla la consistenza dei beni e la
loro destinazione d'uso.
I competenti uffici dell'Amministrazione provinciale provvedono agli
accertamenti tecnici, contabili e amministrativi, ai fini del
controllo sulla effettiva destinazione, delle provvidenze concesse e
sul permanere nei beneficiari, durante il periodo di durata del
vincolo, dei requisiti richiesti.
I controlli e le ispezioni di cui al precedente comma, devono essere
consentiti dai soggetti beneficiari dei contributi, i quali devono a
tal fine fornire ogni opportuna assistenza, mettendo a disposizione
il personale, la documentazione tecnica e contabile, la
strumentazione e quant'altro necessario.
Sulle notizie e sui dati tecnici acquisiti in occasione dei
suindicati accertamenti deve essere mantenuta la riservatezza
necessaria a tutelare gli interessi del beneficiario.
8. NUCLEO DI VALUTAZIONE
Per la valutazione delle domande di contributo, ed in particolare per
quelle previste dall'art. 6 della L.R. 20/94, l'Amministrazione
provinciale puo' costituire un nucleo di valutazione che provvede
all'esame tecnico-finanziario dei progetti ed esprime parere in
ordine alla conformita' dei progetti stessi rispetto alle finalita'
dell'intervento regionale, all'ordine di priorita' di progetti e
all'importo dell'investimento ammissibile.
(seguono Allegati)