DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 6 maggio 1998, n. 887
Elezione del Difensore civico nella regione Emilia-Romagna (L.R. 15/95)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- il Difensore civico nella regione Emilia-Romagna fu istituito, per
la prima volta, dalla L.R. 6 luglio 1984, n. 37;
- sulla base di quella legge il Consiglio regionale provvide ad
eleggere tale Difensore per il primo e secondo quinquennio di durata
in carica, rispettivamente con deliberazioni progr. n. 3300 del 14
marzo 1985 e n. 398 del 28 febbraio 1991;
- con la L.R. 21 marzo 1995, n. 15, la Regione Emilia-Romagna e'
addivenuta ad una "nuova disciplina del Difensore civico";
- l'attuale Difensore civico eletto, sulla base di tale normativa,
con deliberazione consiliare 27 luglio 1995, n. 59 ha manifestato
piu' volte la volonta' di rinunciare all'incarico prima della
scadenza del quinquennio in corso (vedi lettera prot. n.734/1.1/ET
in data 16 febbraio 1998, registrata nel protocollo del Consiglio
regionale al n. 1894 del 17 febbraio 1998);
visto l'art. 45 del vigente Statuto della Regione, approvato con
Legge della Repubblica 9 novembre 1990, n. 336;
visti gli artt. 1, 7, 8, 9 e 10 della L.R. n. 15 del 1995, in materia
di: istituzione del Difensore civico; requisiti per l'elezione;
elezione; ineleggibilita' e incompatibilita'; durata del mandato,
rinuncia, revoca e decadenza;
ritenuto in particolare che:
- ai sensi del comma 2 dell'art. 1, per quanto non espressamente
previsto dalla citata L.R. 15/95, alla nomina del Difensore civico si
applicano le disposizioni della L.R. 27 maggio 1994, n. 24 e
successive modifiche ed integrazioni (disciplina delle nomine di
competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi -
disposizioni sull'organizzazione regionale) ad eccezione delle
procedure preliminari alla elezione di cui agli artt. 6 (inizio del
procedimento) e 7 (presentazione delle candidature e deliberazione);
- per il comma 1 dell'art. 10, stessa L.R. 15/95, il Difensore civico
dura in carica cinque anni e non puo' essere rieletto;
- secondo l'art. 8, l'elezione del Difensore civico e' effettuata dal
Consiglio regionale con voto segreto; e' eletto il candidato che
ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione;
dopo la terza votazione e' eletto il candidato che ottiene la
maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati;
previe votazioni segrete a mezzo di schede, che danno il seguente
risultato al quarto scrutinio:
(consiglieri assegnati alla Regione n. 50)
- presenti n. 34
- assenti n. 16
- voti a favore della sig.ra Paola Gallerani Monaci n. 28
- schede bianche n. 6
- schede nulle n. -
delibera:
di eleggere a Difensore civico per l'Emilia-Romagna la dott.ssa Paola
Gallerani Monaci (omissis).