REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 4 marzo 1998, n. 849

Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (proposta della Giunta regionale in data 30 settembre 1997, n. 1754) *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione progr. n. 1754, in data 30 settembre                
1997, con cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per                   
l'aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione                
degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della Legge           
28 gennaio 1977, n. 10;                                                         
preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta                
dalla Commissione consiliare "Territorio e Ambiente" in sede                    
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.           
2182 del 24 febbraio 1998;                                                      
vista la Legge 17 febbraio 1968, n. 93;                                         
visto il DM 22 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9               
luglio 1968, n. 172;                                                            
vista la Legge 28 gennaio 1977, n. 10;                                          
visto il DPR 24 luglio 1977, n. 616;                                            
vista la Legge 5 agosto 1978, n. 457;                                           
vista la Legge 25 marzo 1982, n. 94;                                            
vista la L.R. 27 febbraio 1984, n. 6;                                           
vista la Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni;              
vista la L.R. 8 novembre 1988, n. 46;                                           
vista la Legge 9 gennaio 1989, n. 13;                                           
visto il DM 14 giugno 1989, n. 236;                                             
vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537;                                        
vista la Legge 1 marzo 1994, n. 153;                                            
vista la L.R. 30 gennaio 1995, n. 6;                                            
vista la Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni;             
vista la Legge 28 febbraio 1997, n. 30;                                         
visto il DL 25 marzo 1997, n. 67, convertito con Legge 23 maggio                
1997, n. 135;                                                                   
premesso:                                                                       
- che in attesa di una riforma strutturale degli oneri di                       
urbanizzazione e dei costi di costruzione che, tra l'altro, possa               
comportare un efficace sistema perequativo regionale, per                       
inderogabili disposizioni di legge e' indispensabile aggiornare la              
delibera regionale di applicazione degli oneri di urbanizzazione;               
- che con deliberazione del Consiglio n. 1706 in data 26 luglio 1978            
- assunta su proposta della Giunta n. 3503 dell'8 novembre 1977 e con           
deliberazione di Consiglio, modificativa della precedente, n. 871 in            
data 6 dicembre 1978 - assunta su proposta di Giunta n. 3910 del 13             
novembre 1978 - provvedimenti consiliari entrambi resi esecutivi                
dalla CCARER con prot. n. 145/125 nella seduta dell'11 gennaio 1979 e           
che con deliberazione del Consiglio n. 3098 in data 14 marzo 1990 -             
assunta su proposta della Giunta n. 6012 in data 22 novembre 1988 -             
la Regione Emilia-Romagna ha approvato, ai sensi degli artt. 5 e 10             
della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, le tabelle parametriche di                  
incidenza degli oneri di urbanizzazione e le relative indicazioni di            
procedura per l'applicazione degli oneri stessi;                                
- che con successiva deliberazione del Consiglio n. 533 in data 25              
giugno 1991 - assunta su proposta della Giunta n. 1031 in data 16               
aprile 1991 - e con delibera del Consiglio n. 1017 in data 17 giugno            
1992 assunta su proposta della Giunta  n.1787 in data 5 maggio 1992 -           
e, infine, con deliberazione del Consiglio n. 1482 in data 6 maggio             
1993 - assunta su proposta della Giunta n. 1210 del 6 aprile 1993 -             
la Regione Emilia-Romagna ha ulteriormente aggiornato le citate                 
tabelle parametriche di incidenza degli oneri di urbanizzazione di              
cui agli artt. 5 e 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 integrando             
le relative procedure di applicazione;                                          
ricordato che il costo di costruzione in forza dell'articolo 7, comma           
2 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 e' regolato e aggiornato con             
separato provvedimento;                                                         
preso atto delle disposizioni recentemente dettate dalle leggi                  
statali ed in particolare che:                                                  
- l'art. 7, comma 1, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, dispone              
che gli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della Legge 28            
gennaio 1977, n. 10, siano "aggiornati ogni quinquennio dai Comuni,             
in conformita' alle relative disposizioni regionali", in luogo della            
periodicita' annuale prevista al punto 2.1 della deliberazione del              
Consiglio regionale n. 3098 del 14 marzo 1990;                                  
- l'art. 20, commi 7, 8 e 9 della Legge 14 gennaio 1994, n. 26                  
dispongono quanto segue:                                                        
"7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria              
necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre           
alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale             
sono calcolati gli oneri di concessione.                                        
8. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non in              
esercizio, in sala con piu' schermi, anche se comporta aumento di               
superficie utilizzabile, costituisce opera interna ai sensi                     
dell'articolo 26 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive              
modificazioni, e non e' soggetta al pagamento degli oneri di                    
concessione. Il ripristino dell'attivita' di esercizio                          
cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso non                
costituisce mutamento di destinazione d'uso e non e' soggetto al                
pagamento degli oneri di concessione anche se comporta aumento di               
volumetria o di superficie utilizzabile.                                        
9. La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di                  
spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto              
d'obbligo trascritto e non piu' essere mutata, nel caso di cui al               
comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8,            
per un periodo di dieci anni.";                                                 
- che l'art. 2, comma 60, capoverso 20 della Legge 23 dicembre 1996,            
n. 662 dispone quanto segue: "Le leggi regionali stabiliscono quali             
mutamenti connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso            
di immobili o di loro parti: subordinare a concessione, e quali                 
mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso           
di immobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazione";               
- che l'art. 2, comma 60, capoverso 7, lettera f) della Legge 23                
dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni dispone quanto                 
segue:                                                                          
"7. I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia di inizio              
attivita' ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della Legge 24             
dicembre 1993, n. 537:                                                          
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento                  
conservativo;                                                                   
b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici              
esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in                   
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;                                 
c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;                                      
d) aree destinate ad attivita' sportive senza creazione di                      
volumetria;                                                                     
e) opere interne di singole unita' immobiliari che non comportino               
modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla           
statica dell'immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle             
zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei              
Lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.           
97 del 16 aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso;                   
f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di             
edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici           
che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;                
g) varianti a concessioni edilizie gia' rilasciate che non incidano             
sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la                
destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e           
non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione               
edilizia;                                                                       
h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il           
fabbricato.";                                                                   
- che la facolta' di utilizzo della denuncia di inizio attivita' e'             
data esclusivamente ove sussistano le condizioni previste dalla Legge           
662/96, comma 2, art. 60, capoverso 8, modificata e integrata dal DL            
25 marzo 1997, n. 67, convertito con Legge 23 maggio 1997, n. 135;              
- che i Comuni della regione Emilia-Romagna hanno piu' volte                    
manifestato la necessita' non solo di recepire le citate disposizioni           
di legge, ma soprattutto di rendere piu' flessibile l'applicazione              
delle tabelle cosi' da poterle meglio adattare alle specificita'                
locali, al mutare delle situazioni del mercato edilizio, dei trends             
demografici e anche al variare dei cicli produttivi.                            
Considerato:                                                                    
- che per la su esposta disposizione della Legge 24 dicembre 1993, n.           
537 l'ultimo adeguamento delle tariffe al costo reale delle opere per           
la parametrazione degli oneri di urbanizzazione, di cui alla citata             
deliberazione del Consiglio n. 1482, in data 6 maggio 1993, ha                  
aggiornato i valori parametrali al settembre 1992 e percio' il                  
prossimo aggiornamento di tali parametri, calcolato sulla base                  
dell'indice revisionale previsto dal DM 22 giugno 1968 per le opere             
edilizie, sara' riferito al quinquennio settembre 1992 - settembre              
1997;                                                                           
- che, avendo la Regione stabilito il raggruppamento dei Comuni in              
sette classi di diversa incidenza degli oneri, con deliberazione                
consiliare n. 2351 in data 18 gennaio 1984, ai sensi dell'art. 5                
della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, si e' nel frattempo manifestata             
la richiesta di taluni Comuni di modificare la propria appartenenza             
alle classi originali o di variare l'entita' di tali oneri a causa              
sia dei trends demografici e produttivi intervenuti, sia delle mutate           
situazioni del mercato edilizio;                                                
- che il rapido sviluppo delle tecnologie alternative, ecologiche e             
bioclimatiche nel settore delle costruzioni evidenzia l'opportunita'            
di una riduzione degli oneri per tali interventi al fine di                     
agevolarne la diffusione;                                                       
- che la citata deliberazione consiliare n. 3098 del 14 marzo 1990,             
classifica le "funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale           
laboratoriale", senza distinzioni di superfice utile, con cio'                  
equiparando attivita' a diversissimo valore aggiunto;                           
- che per gli interventi di suddivisione delle unita' immobiliari               
soprattutto di carattere produttivo si e' evidenziata una difficolta'           
di interpretazione del relativo punto 1.5.4 "Criteri generali", della           
citata deliberazione regionale n. 3098 del 14 marzo 1990;                       
ritenuto:                                                                       
- che sia indispensabile aggiornare le indicazioni di procedura per             
l'applicazione delle tabelle parametriche di incidenza degli oneri di           
urbanizzazione deliberate con gli atti consiliari  n.1706 del 26                
luglio 1978, n. 1871 del 6 dicembre 1978, n. 3098 del 14 marzo 1990 e           
integrate con deliberazione consiliare n. 1017 del 17 giugno 1992,              
adeguandole alle disposizioni normative dettate dalla Legge 24                  
dicembre 1993, n. 537, dalla Legge 1 marzo 1994, n. 153, dalla Legge            
23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, nonche' dalla              
L.R. 30 gennaio 1995, n. 6;                                                     
- che per quanto sopra esposto sia necessario aggiornare le stesse              
tabelle parametriche adeguandone non i valori parametrali, ma alcune            
indicazioni e caratteristiche descrittive modificate dalle sopra                
citate disposizioni nel frattempo intervenute;                                  
- che sia inoltre necessario introdurre una maggiore flessibilita'              
nella normativa consentendo ai Comuni di variare la classe di                   
appartenenza limitatamente al passaggio alla classe immediatamente              
precedente o successiva a quella attribuita dal Consiglio regionale,            
ovvero di equiparare la propria classe a quella del capoluogo di                
provincia quando esso sia contermine;                                           
- che al fine di introdurre ulteriori flessibilita', in determinati             
casi, o per situazioni contingenti, sia consentito ai Comuni di                 
variare l'entita' degli oneri del 10%;                                          
- che sia opportuno ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria              
per le costruzioni bioclimatiche e non inquinanti con cio' favorendo            
la realizzazione di tali interventi;                                            
- che sia altresi' opportuno concedere ai Comuni la possibilita' di             
ridurre gli oneri di urbanizzazione per quegli interventi di                    
ristrutturazione di edilizia residenziale che eliminino le barriere             
architettoniche secondo le prescrizioni del DM 14 giugno 1989, n.               
236;                                                                            
- che risulti adeguato collocare le funzioni "produttive di tipo                
manifatturiero artigianale solamente se laboratoriali", con                     
superficie utile inferiore a 200 metri quadrati nella categoria                 
funzionale delle Tabelle "B" e quelle con superficie utile superiore            
o uguale a 200 metri quadrati nella categoria delle Tabelle "C";                
- che appare infine opportuno non solo rendere piu' flessibili, ma              
anche specificare le indicazioni procedurali per l'individuazione               
della superficie su cui applicare l'onere, soprattutto nel caso della           
suddivisione di una unita' immobiliare in due o piu' unita', cosi' da           
evitare ambiguita' interpretative e, al contempo, favorire le                   
esigenze comunali di adeguamento a specifiche problematiche di                  
intervento;                                                                     
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
A) ai fini dell'aggiornamento delle indicazioni procedurali per                 
l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 10           
della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 e del conseguente adeguamento                
delle relative tabelle parametriche di definizione, illustrati in               
parte narrativa - l'approvazione delle seguenti modifiche a quanto in           
precedenza deliberato sull'argomento con propri atti n. 1706, in data           
26 luglio 1978 e n. 1871, in data 6 dicembre 1978, n. 3098, in data             
14 marzo 1990, n. 1017, in data 17 giugno 1992:                                 
- il punto 1.2 e' cosi' sostituito:                                             
"1.2 - Parametrazione degli oneri                                               
Le tabelle di parametrazione e incidenza degli oneri sono state                 
raggruppate in cinque categorie funzionali:                                     
- interventi di edilizia residenziale (funzione abitativa) - Tabelle            
"A";                                                                            
- funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di               
servizio, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici,             
funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se            
laboratoriali per la parte di SU fino a 200 mq., funzioni di                    
servizio, privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi            
di attivita' culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e gli             
studi professionali - Tabelle "B";                                              
- funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle                   
artigianali di tipo laboratoriale per la parte di SU oltre i 200 mq.,           
insediamenti di tipo agroindustriale e allevamenti zootecnici di tipo           
intensivo - Tabelle "C";                                                        
- funzioni agricole svolte da non aventi titolo - Tabelle "D";                  
- funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo -                 
Tabelle "E".                                                                    
Le tariffe per la parametrazione degli oneri sono riportate nelle               
relative tabelle di cui appresso, differenziate secondo                         
l'appartenenza alle diverse classi di Comuni individuate dal                    
Consiglio regionale con deliberazione n. 2351 del 18 gennaio 1984.              
Ai Comuni e' concessa la facolta' di deliberare l'appartenenza alla             
classe immediatamente superiore o inferiore a quella attribuita dal             
Consiglio regionale in rapporto alla variazione dei trends                      
demografici e produttivi.                                                       
I Comuni, per particolari situazioni del mercato edilizio, possono              
aumentare o ridurre del 10% gli oneri di U1 e U2, motivando tale                
variazione nella delibera di applicazione degli oneri al territorio             
comunale";                                                                      
- al punto 1.4 i primi due alinea del secondo capoverso, al titolo              
"Residenza", vengono cosi' sostituiti:                                          
  "- le strade  22                                                              
   - gli spazi di sosta e parcheggio  10                                        
   - le fognature  8                                                            
   - gli impianti di depurazione  3"                                            
- al punto 1.4 i primi due alinea del secondo capoverso, al titolo              
"Attivita' produttive", vengono cosi' sostituiti:                               
  "- le strade  30                                                              
   - gli spazi di sosta e di parcheggio  12                                     
   - le fognature  10                                                           
   - gli impianti di depurazione  10"                                           
- il punto 1.5.3 diventa:                                                       
"1.5.3 - Insediamenti per attivita' turistiche temporanee, per gli              
esercizi pubblici, le attivita' commerciali, quelle di interesse                
collettivo all'aperto e per gli impianti sportivi che non                       
costituiscono standard urbanistico ai sensi dell'art. 46 della L.R.             
47/78 e successive modifiche.                                                   
L'unita' di superficie (Ai) e' il mq. dell'area individuata                     
dall'ambito effettivo di svolgimento dell'attivita' turistica,                  
commerciale, collettiva o sportiva, di esercizio pubblico, ivi                  
comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali                     
spettatori. E' concessa ai Comuni la facolta' di ridurre fino al 50%            
la superficie Ai per determinate attivita' in cui l'area destinata              
alle stesse e' prevalente rispetto a quella riservata al pubblico               
(esempio: piste da sci, campi da golf ecc.), o per quelle funzioni              
che non determinano aumento di carico urbanistico (CU) (esempio:                
punti di servizio all'interno dei campings, ecc.)";                             
- il punto 1.5.4 e' cosi' sostituito:                                           
"1.5.4 - Criteri generali                                                       
Sono gratuite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di             
restauro e risanamento conservativo, di demolizione, di occupazione             
del suolo mediante deposito di materiali, di eliminazione delle                 
barriere architettoniche, le recinzioni, le opere interne su singole            
unita' immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei              
prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, la              
revisione, l'installazione di impianti tecnologici al servizio di               
edifici esistenti e la realizzazione di volumi tecnici,                         
indispensabili per nuove disposizioni, i parcheggi di pertinenza nel            
sottosuolo, le varianti a concessioni gia' rilasciate che non                   
incidano sui parametri urbanistici, sulla destinazione d'uso, sulla             
categoria edilizia, non alterino la sagoma, e non aumentino le                  
superfici utili e/o le volumetrie.                                              
Per gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti con                 
aumento di CU la superficie utile di intervento cui applicare gli               
oneri di urbanizzazione e' quella riferita alla parte in aumento; nel           
caso di intervento anche sulla parte preesistente, la superficie                
utile cui applicare l'onere e' computata ai sensi del precedente                
capoverso. Nel caso di suddivisione di una unita' immobiliare in due            
o piu' nuove unita', la superficie utile a cui applicare l'onere e'             
quella relativa all'Unita' immobiliare (UI) minore o minori.                    
E' tuttavia concessa ai Comuni la facolta' di rendere gratuita tale             
tipologia di intervento in determinati ambiti o in presenza di opere            
edilizie minime (vedi, ad esempio, la chiusura di una porta) o per              
operazioni che non comportino aumento di carico urbanistico, ovvero             
per particolari destinazioni d'uso. Nell'onere complessivo U=U1+U2              
non e' compreso il costo dell'area di pertinenza di ciascuna opera di           
urbanizzazione. In caso di monetizzazione degli standards, tale costo           
verra' stabilito sulla base di valori determinati con deliberazione             
della Giunta comunale.";                                                        
- il punto 1.6.2 e' cosi' sostituito:                                           
"1.6.2 - Per particolari ambiti soggetti a riqualificazione urbana e            
specificatamente inseriti nel PPA il Comune puo' ridurre gli oneri di           
urbanizzazione secondaria (U2); la misura degli oneri cosi'                     
determinata non puo', comunque, essere inferiore al 30% dei valori di           
incidenza previsti dalle presenti tabelle. Tale facolta' puo' essere            
estesa anche a centri e frazioni comunali.";                                    
- il punto 1.6.3 e' cosi' sostituito:                                           
"1.6.3 - Comuni contermini a citta' capoluogo di provincia possono              
decidere l'appartenenza alla stessa classe del capoluogo stesso.";              
- il punto 1.6.4 e' cosi' sostituito:                                           
"1.6.4 - Per le costruzioni bioclimatiche, ecologiche o, comunque,              
realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti, gli oneri di            
urbanizzazione secondaria (U2) possono essere ridotti, al massimo,              
del 50%.";                                                                      
- il punto 1.6.5 e' cosi' sostituito:                                           
"1.6.5 - Per gli interventi relativi a residenze per anziani e a                
strutture socio-assistenziali-sanitarie, gli oneri di urbanizzazione            
secondaria (U2) possono essere ridotti fino ad un massimo del 50%,              
fermo restando la gratuita' degli interventi per strutture pubbliche            
o di interesse generale promossi da enti istituzionalmente                      
competenti.                                                                     
Resta inteso che per gli interventi relativi a residenze per anziani            
autosufficienti, che non necessitano di assistenza sanitaria, si                
applicano gli oneri delle Tabelle A, mentre per quelli relativi a               
strutture socio-assistenziali con prestazioni di tipo sanitario gli             
oneri sono quelli delle Tabelle B;"                                             
- il punto 1.6.7 diventa punto 1.6.8;                                           
- il punto 1.6.6 diventa punto 1.6.7 cosi' riformulato:                         
"1.6.7 - Per gli insediamenti da realizzare su aree ad intervento               
edilizio diretto per le quali esista l'impegno a realizzare le opere            
di urbanizzazione primaria, sono dovuti gli oneri di urbanizzazione             
secondaria (U2), mentre gli oneri di urbanizzazione primaria (U1)               
sono dovuti soltanto per le opere non previste nel suddetto impegno             
secondo le percentuali indicate nel precedente punto 1.4 e con le               
modalita' di cui al successivo punto 1.7.4";                                    
- il punto 1.6.6 diventa:                                                       
"1.6.6 - Per le strutture fisse dotate di copertura, destinate al               
deposito o ricovero di attrezzature e/o macchine, connesse                      
all'esercizio di attivita' commerciali all'ingrosso o produttive di             
tipo manifatturiero non laboratoriali o agroindustriali, gli oneri di           
urbanizzazione sono pari al 30% dei valori di incidenza previsti                
dalle Tabelle "C", l'onere cosi' determinato e' riferito all'area               
coperta dagli impianti. Per i magazzini di materie prime,                       
semilavorati e prodotti finiti, i Comuni possono applicare una                  
riduzione degli oneri di urbanizzazione al massimo del 60%. Per le              
attivita' nei porti commerciali d'interesse nazionale e' delegata al            
Comune la determinazione degli oneri di urbanizzazione dovuti.";                
- il punto 1.6.9 diventa:                                                       
"1.6.9 - Per gli interventi di edilizia residenziale convenzionata ai           
sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 10/77 e dell'art. 35 della Legge            
865/71 non compresi nei PEEP con esclusione degli edifici                       
unifamiliari, gli oneri di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria            
(U2) possono essere ridotti all'80% dei valori di incidenza previsti            
dalle tabelle parametriche a condizione che gli alloggi non superino            
i 105 mq. di superficie utile abitabile.";                                      
- il punto 1.6.13 diventa punto 1.6.18;                                         
- il punto 1.6.16 diventa punto 1.6.19;                                         
- il punto 1.6.12 diventa:                                                      
"1.6.12 - Per gli interventi di edilizia residenziale, dotati di                
impianto termico ad energia solare o ad altro sistema di analogo                
risparmio energetico, gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2)               
sono ridotti del 20%. Il Comune stabilisce le modalita' per                     
l'accertamento della funzionalita' dell'impianto secondo le norme               
vigenti.";                                                                      
- il punto 1.6.11 diventa punto 1.6.13;                                         
- il punto 1.6.11 bis e' soppresso;                                             
- il punto 1.6.15 diventa:                                                      
"1.6.15 - Il Comune puo' applicare una riduzione massima del 50%                
degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) per quegli interventi             
di ristrutturazione di edifici che garantiscano un livello di                   
accessibilita' maggiore rispetto a quello imposto dal DM 14 giugno              
1989, n. 236";                                                                  
- il punto 1.6.10 diventa punto 1.6.11;                                         
- il punto 1.6.10 diventa:                                                      
"1.6.10 - Per tutti gli interventi relativi ad attivita' artigianali            
il Comune puo' ridurre gli oneri di urbanizzazione (U2), al massimo             
del 50%";                                                                       
- al punto 1.6.11 la frase "... fino al 50% ..." e' sostituita da:              
"..., al massimo, del 50% ...";                                                 
- il punto 1.6.16 diventa:                                                      
"1.6.16 - Quando il cambio di destinazione d'uso con opere avviene              
nei dieci anni successivi all'ultima concessione edilizia rilasciata,           
il Comune su richiesta dell'interessato, puo' applicare l'aliquota              
ridotta corrispondente alla categoria RE senza aumento di CU.";                 
- si aggiunge il punto 1.6.17:                                                  
"1.6.17 - La trasformazione di una sala cinematografica ad unico                
schermo, in sale con piu' schermi, anche se comporta aumento di                 
superficie utile, non e' soggetta al pagamento degli oneri di                   
concessione.                                                                    
Il ripristino dell'attivita' di esercizio cinematografico in locali             
precedentemente adibiti a tale uso, anche se comporta aumento di                
superficie utilizzabile non costituisce mutamento di destinazione               
d'uso ed e' esente dal pagamento degli oneri di concessione.                    
Le modalita' e i vincoli per il godimento delle citate esenzioni sono           
quelli indicati dalla Legge 1 marzo 1994, n. 153.";                             
- il punto 1.6.19 e' cosi' sostituito:                                          
"1.6.19 - Le riduzioni dell'onere contenute nelle presenti tabelle e            
indicazioni procedurali sono cumulabili fino ad un massimo del 75%              
dell'onere stesso.";                                                            
- il punto 1.7.4 diventa:                                                       
"1.7.4 - In merito all'applicazione concreta dell'onere si procede,             
di norma, con le modalita' di seguito indicate:                                 
a) per le opere di urbanizzazione primaria, afferenti la parte posta            
al diretto servizio dell'insediamento, l'onere:                                 
- e' dovuto, per le opere non realizzate direttamente dal                       
concessionario, nella misura stabilita dalle tabelle parametriche per           
ogni intervento diretto sul territorio;                                         
- e' dovuto, nella misura stabilita dal Comune con deliberazione                
consiliare, per gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 9 della              
Legge 10/77;                                                                    
- e' dovuto per tutti gli interventi compresi in strumenti                      
urbanistici attuativi di iniziativa pubblica;                                   
- non e' dovuto per gli interventi di cui all'art. 9, lettere a), b),           
c), d), e), f) e g) della Legge 10/77.                                          
A scomputo totale o parziale dell'onere di urbanizzazione primaria,             
il concessionario puo' realizzare direttamente le relative opere ai             
sensi del primo capoverso del presente punto 1.7. Qualora l'importo             
delle opere realizzate dal concessionario superi l'onere dovuto per             
le corrispondenti opere, il Comune puo' applicare uno scomputo fino             
alla concorrenza dell'intero onere dovuto;                                      
b) per le opere di urbanizzazione secondaria l'onere:                           
- e' dovuto, nella misura risultante dalle tabelle parametriche, per            
ogni intervento diretto sul territorio;                                         
- e' dovuto dal concessionario finale per la realizzazione delle aree           
comprese in strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata, in           
misura pari alla differenza fra l'onere corrisposto dal soggetto                
attuatore degli strumenti stessi rivalutato in relazione agli indici            
ufficiali ISTAT dei costi di costruzione, e l'onere risultante                  
dall'applicazione delle tabelle parametriche;                                   
- e' dovuto per tutti gli interventi compresi in strumenti                      
urbanistici attuativi di iniziativa pubblica;                                   
- e' dovuto nella misura stabilita dal Comune per gli interventi di             
cui al secondo comma dell'art. 9 della Legge 10/77;                             
- non e' dovuto per gli interventi di cui all'art. 9, lettere a), b),           
c), d), e), f) e g) della Legge 10/77;";                                        
- il punto 1.7.5 e' soppresso;                                                  
- il punto 1.7.6 e' soppresso;                                                  
- al punto 1.8.1 l'ultimo capoverso e' soppresso;                               
- il punto 1.9 diventa:                                                         
"1.9 - Aggiornamento delle tabelle parametriche di incidenza degli              
oneri di urbanizzazione.                                                        
Ogni cinque anni la Regione, sulla base dell'indice revisionale                 
previsto dal DM 22 giugno 1968 per le opere edilizie, aggiorna le               
allegate tabelle parametriche.                                                  
I Comuni sono tenuti al recepimento dei nuovi valori degli oneri                
entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione del             
Consiglio regionale.                                                            
Le tabelle di cui alla presente delibera sono aggiornate al settembre           
1992, in base al criterio indicato.                                             
In caso di aggiornamento che comporti aumenti superiori al 15% i                
Comuni possono determinare regimi transitori di graduazione                     
dell'aggiornamento per le istanze presentate entro 12 e 24 mesi dalla           
deliberazione comunale di recepimento dei nuovi valori degli oneri.";           
- il punto 1.10 e' soppresso;                                                   
- il punto 1.11 e' soppresso;                                                   
- il punto 2.2 diventa punto 2.1;                                               
- il punto 2.2 e' soppresso;                                                    
- al punto 3 il primo alinea del primo capoverso e' cosi' sostituito:           
"per la eventuale parte residenziale, devono risultare nell'atto di             
concessione gli oneri di urbanizzazione ad essa relativi e la quota             
afferente il costo di costruzione, ovvero l'impegno a stipulare la              
convenzione di cui all'art. 7 della Legge 10/77, da limitarsi alla              
sola parte residenziale";                                                       
- il punto 4 diventa:                                                           
"4 - CATEGORIE DI INTERVENTO SU EDIFICI ESISTENTI                               
Nella delibera di determinazione degli oneri sul proprio territorio,            
il Comune, conformandosi alle disposizioni vigenti, definisce le                
categorie di intervento e la loro onerosita' o gratuita'.";                     
- il punto 5 diventa:                                                           
5 - DEFINIZIONE DI "EDIFICIO UNIFAMILIARE" AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI           
DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 10/77                                             
Per edifici unifamiliari si intendono gli edifici singoli con i                 
fronti perimetrali esterni direttamente areati e corrispondenti ad un           
unico alloggio per un solo nucleo familiare. Per edifici unifamiliari           
si intendono altresi' quelli comprendenti un unico alloggio,                    
direttamente areato e con almeno un fronte esterno, riferito nella              
mappa catastale ad una unica particella. Il carattere di edificio               
unifamiliare deve essere presente sia prima che dopo l'intervento.";            
- si aggiunge il seguente punto 6:                                              
"6 - NORME GENERALI                                                             
6.1 Ogni Comune, in funzione delle specificita' locali, puo'                    
ulteriormente articolare le presenti norme nel rispetto dei principi            
di carattere generale. In particolare, e' delegata ai Comuni la                 
regolamentazione dell'applicazione della quota di contributo di                 
concessione relativa agli oneri di urbanizzazione per quanto non                
espressamente disciplinato dalla presente deliberazione.                        
6.2 Le deliberazioni comunali di recepimento delle presenti norme               
vanno inviate per conoscenza alla Regione entro 30 giorni dalla data            
di esecutivita'.                                                                
6.3 Abbreviazioni e significati delle tabelle parametriche di                   
incidenza degli oneri di urbanizzazione:                                        
- CU = carico urbanistico;                                                      
- Aumento di CU = aumento della superficie utile (Su) anche con                 
trasformazione di superficie accessoria (Sa) e/o superficie non                 
residenziale (Snr) in Su e/o variazione della destinazione d'uso, con           
o senza trasformazioni fisiche, tra un raggruppamento e l'altro di              
categorie di cui all'art. 16 della L.R. 6/95, o tra i sottogruppi               
individuati dalle NTA che comporti una maggior quota di standards               
urbanistici e/o aumento del numero di unita' immobiliari;                       
- Zone omogenee A-B-C-D-E-F: corrispondono alle zone territoriali               
omogenee di cui all'art. 13 della L.R. 47/78 e successive modifiche;            
- D = contributo stabilito dal Comune per il trattamento e lo                   
smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi;                              
- S = contributo stabilito dal Comune per la sistemazione dei luoghi            
ove ne siano alterate le caratteristiche.".                                     
- Nelle "Tabelle parametriche di incidenza degli oneri di                       
urbanizzazione" l'intera nota dal titolo "Abbreviazioni e                       
significati" e' soppressa.                                                      
- Le Tabelle A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7,            
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, E1, E2, E3,             
E4, E5, E6, E7 sono sostituite e integrate dalle seguenti tabelle.              
B) Le tabelle parametriche per la definizione degli oneri di                    
urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della Legge 28 gennaio               
1977, n. 10 e le relative indicazioni procedurali vigenti nella                 
Regione Emilia-Romagna risultano come dal seguente testo coordinato,            
che fa parte integrante del provvedimento.                                      
Tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di            
cui agli artt. 5 e 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10                        
Testo coordinato risultante dalla deliberazione di Consiglio                    
regionale n. 1706 del 26/7/1978, n. 1871 del 6/12/1978, n. 2079 del             
6/4/1979, n. 2792 del 21/4/1980, n. 3098 del 14/3/1990,  n.533 del              
25/6/1991, n. 1017 del 7/6/1992, n. 1482 del 6/5/1993 e dalla                   
presente deliberazione.                                                         
1 - ONERI DI URBANIZZAZIONE                                                     
1.1 Opere di urbanizzazione                                                     
Sono opere di urbanizzazione ai fini della determinazione                       
dell'incidenza degli oneri, di cui agli artt. 5 e 10 della Legge                
10/77, le opere di urbanizzazione primaria e le opere di                        
urbanizzazione secondaria, definite come segue:                                 
- sono opere di urbanizzazione primaria poste al diretto servizio               
dell'insediamento (U1):                                                         
a) le strade e gli spazi di sosta e di parcheggio;                              
b) le fognature e gli impianti di depurazione;                                  
c) il sistema di distribuzione dell'acqua;                                      
d) il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice,           
gas, telefono;                                                                  
e) la pubblica illuminazione;                                                   
f) il verde attrezzato;                                                         
g) gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere                   
generale ma al servizio diretto dell'insediamento;                              
- sono opere di urbanizzazione secondaria (U2):                                 
a) gli asili nido e le scuole materne;                                          
b) le scuole dell'obbligo;                                                      
c) i mercati di quartiere;                                                      
d) le delegazioni comunali;                                                     
e) le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;                         
f) i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie;            
g) gli spazi pubblici a parco e per lo sport;                                   
h) i parcheggi pubblici.                                                        
1.2 Parametrazione degli oneri                                                  
Le tabelle di parametrazione e incidenza degli oneri sono state                 
raggruppate in cinque categorie funzionali:                                     
- interventi di edilizia residenziale (funzione abitativa) - Tabelle            
"A";                                                                            
- funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di               
servizio, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici,             
funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se            
laboratoriali per la parte di SU fino a 200 mq., funzioni di servizio           
privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di                   
attivita' culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi           
professionali - Tabelle "B";                                                    
- funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle                   
artigianali di tipo laboratoriale per la parte di SU oltre i 200 mq.,           
insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di            
tipo intensivo - Tabelle "C";                                                   
- funzioni agricole svolte da non aventi titolo - Tabelle "D";                  
- funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo -                 
Tabelle "E".                                                                    
Le tariffe per la parametrazione degli oneri sono riportate nelle               
relative tabelle di cui appresso, differenziate secondo                         
l'appartenenza alle diverse classi di Comuni individuate dal                    
Consiglio regionale con deliberazione n. 2351 del 18 gennaio 1984. Ai           
Comuni e' concessa la facolta' di deliberare l'appartenenza alla                
classe immediatamente superiore o inferiore a quella attribuita dal             
Consiglio regionale in rapporto alla variazione dei trends                      
demografici e produttivi. I Comuni, per particolari situazioni del              
mercato edilizio, possono aumentare o ridurre del 10% gli oneri di U1           
e U2, motivando tale variazione nella delibera di applicazione degli            
oneri al territorio comunale.                                                   
1.3 Incidenza degli oneri                                                       
Le tariffe di cui al punto 1.2 sono diversificate in relazione alle             
zone territoriali omogenee di cui all'art. 13 della L.R. 47/78 e                
successive modifiche, alle destinazioni d'uso degli immobili oggetto            
delle concessioni, al tipo di intervento edilizio, all'indice di                
fabbricabilita', nonche' al tipo di attivita' sul territorio.                   
1.4 Scomposizione degli oneri                                                   
Ai fini della determinazione del contributo di concessione, in                  
relazione a ciascun caso di realizzazione delle opere di                        
urbanizzazione, l'onere parametrato e tariffato come al punto 1.2               
viene scomposto in relazione ai tipi di opere nelle seguenti quote:             
U1 - opere di urbanizzazione primaria al servizio diretto                       
dell'insediamento;                                                              
U2 - opere di urbanizzazione secondaria.                                        
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria (U1), salvo                  
diverse percentuali stabilite con deliberazione del Consiglio                   
comunale, e' cosi' indicata per tutte le classi di Comuni:                      
RESIDENZA                                                                       
Opere  (% di U1 = L/mq.Su)                                                      
- le strade  22                                                                 
- gli spazi di sosta e di parcheggio  10                                        
- le fognature  8                                                               
- gli impianti di depurazione  3                                                
- il sistema di distribuzione dell'acqua  7                                     
- il sistema di distribuzione dell'energia                                      
  elettrica, forza motrice, gas, telefono  24                                   
- la pubblica illuminazione  10                                                 
- il verde attrezzato  16                                                       
  100                                                                           
ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                            
Opere  (% di U1 = L/mq.Su)                                                      
- le strade  30                                                                 
- gli spazi di sosta e di parcheggio  12                                        
- le fognature  10                                                              
- gli impianti di depurazione  10                                               
- il sistema di distribuzione dell'acqua  6                                     
- il sistema di distribuzione dell'energia                                      
  elettrica, forza motrice, gas, telefono  21                                   
- la pubblica illuminazione  7                                                  
- il verde attrezzato  4                                                        
  100                                                                           
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) salvo                 
diverse percentuali stabilite con deliberazione del Consiglio                   
comunale, e' cosi' indicata per tutte le classi di Comuni:                      
PER OGNI ATTIVITA'                                                              
Opere  (% di U2 = L/mq.Su)                                                      
- gli asili nido e le scuole materne  10                                        
- le scuole dell'obbligo  38                                                    
- le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi  7                        
- i centri civici e sociali, le attrezzature culturali                          
  e sanitarie  7                                                                
- mercati di quartiere e delegazioni comunali  6                                
- gli spazi pubblici a parco e per lo sport  25                                 
- i parcheggi pubblici  7                                                       
  100                                                                           
1.5 Applicazione dell'onere                                                     
Le unita' di superficie per l'applicazione dei parametri U1 e U2 sono           
cosi' determinate.                                                              
1.5.1 - Funzione abitativa permanente e temporanea, funzioni                    
direzionali, finanziarie, assicurative, commerciali al dettaglio,               
artigianali di servizio, esercizi pubblici, attivita' produttive di             
tipo manifatturiero artigianale a carattere laboratoriale, funzioni             
di servizio (culturali, ricreative, sanitarie ecc.), studi                      
professionali.                                                                  
L'unita' di superficie (Su) e' il mq. utile risultante                          
dall'applicazione dell'art. 3 del DM 10 maggio 1977, n. 801, che                
recita testualmente "per superficie utile abitabile si intende la               
superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature,            
pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali             
scale interne, di logge e di balconi".                                          
1.5.2 - Funzioni commerciali all'ingrosso, funzioni produttive di               
tipo manifatturiero non laboratoriali, insediamenti di tipo                     
agroindustriale, allevamenti zootecnici di tipo intensivo, funzioni             
agricole svolte da non aventi titolo, funzioni alberghiere.                     
L'unita' di superficie (Su) e' il mq. utile della superficie                    
complessiva risultante dalla somma delle superfici lorde di tutti i             
piani fuori ed entro terra: dal calcolo della Su sono esclusi gli               
impianti igienici, la centrale termica, elettrica, di condizionamento           
ed ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle            
condizioni del lavoro e dell'ambiente.                                          
In detta superficie (Su) sono compresi i locali destinati al                    
personale di servizio e di custodia, nonche' i locali adibiti ad                
uffici a condizione che gli stessi siano funzionali all'esercizio               
dell'impresa.                                                                   
1.5.3 - Insediamenti per le attivita' turistiche temporanee, per gli            
esercizi pubblici, le attivita' commerciali, quelle di interesse                
collettivo all'aperto e per gli impianti sportivi che non                       
costituiscono standard urbanistico ai sensi dell'art. 46 della L.R.             
47/78 e successive modifiche.                                                   
L'unita' di superficie (Ai) e' il mq. dell'area individuata                     
dall'ambito effettivo di svolgimento dell'attivita' turistica,                  
commerciale, collettiva o sportiva, di esercizio pubblico, ivi                  
comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali                     
spettatori. E' concessa ai Comuni la facolta' di ridurre fino al 50%            
la superfice Ai per determinate attivita' in cui l'area destinata               
alle stesse e' prevalente rispetto a quella riservata al pubblico               
(esempio: piste da sci, campi da golf, ecc.) o per quelle funzioni              
che non determinano aumento di CU (esempio: punti di servizio                   
all'interno dei campings, ecc.).                                                
1.5.4 - Criteri generali                                                        
Sono gratuite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di            
restauro e risanamento conservativo, di demolizione, di occupazione             
del suolo, mediante deposito di materiali, di eliminazione di                   
barriere architettoniche, le recinzioni, le opere interne su singole            
unita' immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei              
prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, la              
revisione, l'installazione di impianti tecnologici al servizio di               
edifici esistenti e la realizzazione di volumi tecnici,                         
indispensabili per nuove disposizioni, i parcheggi di pertinenza nel            
sottosuolo, le varianti a concessione gia' rilasciate che non                   
incidano sui parametri urbanistici, sulla destinazione d'uso, sulla             
categoria edilizia, non alterino la sagoma e non aumentino le                   
superfici utili e/o le volumetrie.                                              
Per gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti con                 
aumento di CU la superficie utile di intervento cui applicare gli               
oneri di urbanizzazione e' quella riferita alla parte in aumento; nel           
caso di intervento anche sulla parte preesistente, la superficie                
utile cui applicare l'onere e' computata ai sensi del precedente                
capoverso. Nel caso di suddivisione di una unita' immobiliare in due            
o piu' nuove unita', la superficie utile a cui applicare l'onere e'             
quella relativa all'UI minore o minori. E', tuttavia, concessa ai               
Comuni la facolta' di rendere gratuita tale tipologia di intervento             
in determinati ambiti o in presenza di opere edilizie minime (vedi ad           
esempio chiusura di una porta) o per operazioni che non comportino              
aumento del carico urbanistico ovvero per particolari destinazioni              
d'uso. Nell'onere complessivo U=U1+U2 non e' compreso il costo                  
dell'area di pertinenza di ciascuna opera di urbanizzazione. In caso            
di monetizzazione degli standars, tale costo verra' stabilito sulla             
base di valori determinati con deliberazione della Giunta comunale.             
1.6 Variazione dell'onere                                                       
1.6.1 - Tutte le variazioni di cui al presente punto 1.6 sono                   
deliberate dal Consiglio comunale in sede di determinazione degli               
oneri di attuazione delle presenti tabelle e indicazioni procedurali.           
1.6.2 - Per particolari ambiti, soggetti a riqualificazione urbana e            
specificatamente inseriti nel PPA il Comune puo' ridurre gli oneri di           
urbanizzazione secondaria (U2); la misura degli oneri cosi'                     
determinata non puo' comunque essere inferiore al 30% dei valori di             
incidenza prevista dalle presenti tabelle. Tale facolta' puo' essere            
estesa anche a centri e frazioni comunali.                                      
1.6.3 - Comuni contermini a citta' capoluogo di provincia possono               
decidere l'appartenenza alla stessa classe del capoluogo stesso.                
1.6.4 - Per le costruzioni bioclimatiche, ecologiche o, comunque,               
realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti, gli oneri di            
urbanizzazione secondaria (U2) possono essere ridotti al massimo del            
50%.                                                                            
1.6.5 - Per gli interventi relativi a residenze per anziani e a                 
strutture socio-assistenziali-sanitarie gli oneri di urbanizzazione             
secondaria (U2) possono essere ridotti fino ad un massimo del 50%,              
fermo restando la gratuita' degli interventi per strutture pubbliche            
o di interesse generale promossi da enti istituzionalmente                      
competenti. Resta inteso che per gli interventi relativi a residenze            
per anziani autosufficienti, che non necessitano di assistenza                  
sanitaria, si applicano gli oneri delle Tabelle "A", mentre per                 
quelli relativi a strutture socio-assistenziali con prestazioni di              
tipo sanitario gli oneri sono quelli delle Tabelle "B".                         
1.6.6 - Per le strutture fisse dotate di copertura, destinate a                 
deposito o ricovero di attrezzature e/o macchine, connesse                      
all'esercizio di attivita' commerciali all'ingrosso o produttive di             
tipo manifatturiero non laboratoriali o agroindustriali, gli oneri di           
urbanizzazione sono pari al 30% dei valori di incidenza previsti                
dalle Tabelle "C", l'onere cosi' determinato e' riferito all'area               
coperta dagli impianti. Per i magazzini di materie prime,                       
semilavorati e prodotti finiti i Comuni possono applicare una                   
riduzione degli oneri di urbanizzazione al massimo del 60%. Per le              
attivita' nei porti commerciali d'interesse nazionale e' delegata al            
Comune la determinazione degli oneri di urbanizzazione dovuti.                  
1.6.7 - Per gli insediamenti da realizzare su aree ad intervento                
edilizio diretto per le quali esista l'impegno a realizzare le opere            
di urbanizzazione primaria, sono dovuti gli oneri di urbanizzazione             
secondaria (U2), mentre gli oneri di urbanizzazione primaria (U1)               
sono dovuti soltanto per le opere non previste nel suddetto impegno             
secondo le percentuali indicate nel precedente punto 1.4 e con le               
modalita' di cui al successivo punto 1.7.4.                                     
1.6.8 - Per gli interventi all'interno di PEEP e PIP gli oneri di               
urbanizzazione sono stabiliti dal Comune in rapporto ai reali costi             
di urbanizzazione.                                                              
1.6.9 - Per gli interventi di edilizia residenziale convenzionata ai            
sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 10/77 e dell'art. 35 della Legge            
865/71 non compresi nei PEEP, con esclusione degli edifici                      
unifamiliari, gli oneri di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria            
(U2) possono essere ridotti all'80% dei valori di incidenza previsti            
dalle tabelle parametriche a condizione che gli alloggi non superino            
i 105 mq. di superficie utile abitabile.                                        
1.6.10 - Per tutti gli interventi relativi ad attivita' artigianali             
il Comune puo' ridurre gli oneri di urbanizzazione (U2) al massimo              
del 50%.                                                                        
1.6.11 - Per gli impianti relativi ad attivita' commerciali, svolte             
da cooperative di consumo o da dettaglianti in forma associata,                 
comprese nei piani di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita             
di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426, il Comune, sentita la                 
Commissione di cui alla suddetta legge, applica una riduzione degli             
oneri di urbanizzazione secondaria (U2) al massimo del 50% dei valori           
di incidenza previsti nelle tabelle parametriche.                               
1.6.12 - Per gli interventi di edilizia residenziale, dotati di                 
impianto termico ad energia solare o ad altro sistema di analogo                
risparmio energetico, gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2)               
sono ridotti del 20%. Il Comune stabilisce le modalita' per                     
l'accertamento della funzionalita' dell'impianto secondo le norme               
vigenti.                                                                        
1.6.13 - Per gli insediamenti relativi a centri produttivi,                     
commerciali ed infrastrutturali realizzati da enti, societa' o                  
imprese, in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 50%,            
gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti al 50%.                
1.6.14 - Ai fini della concessione gratuita relativa ad opere,                  
residenziali o non residenziali, da realizzare nelle zone agricole di           
cui alla lettera a) dell'art. 9 della Legge 10/77, da rilasciare                
all'imprenditore agricolo a titolo principale, il richiedente la                
concessione e' tenuto a presentare al Comune apposita certificazione            
dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per                    
territorio dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui                 
all'art. 12 della Legge 9 maggio 1975, n. 153.                                  
1.6.15 - Il Comune puo' applicare una riduzione massima del 50% degli           
oneri di urbanizzazione secondaria (U2) per quegli interventi di                
ristrutturazione di edifici che garantiscano un livello di                      
accessibilita' maggiore rispetto a quello imposto dal DM 14 giugno              
1989, n. 236.                                                                   
1.6.16 - Quando il cambio di destinazione d'uso con opere avviene nei           
dieci anni successivi all'ultima concessione edilizia rilasciata, il            
Comune, su richiesta dell'interessato, puo' applicare l'aliquota                
ridotta corrispondente alla categoria RE senza aumento di CU.                   
1.6.17 - La trasformazione di una sala cinematografica ad unico                 
schermo, in sale con piu' schermi, anche se comporta aumento di                 
superficie utile, non e' soggetta al pagamento degli oneri di                   
concessione. Il ripristino delle attivita' di esercizio                         
cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso, anche             
se comporta aumento di superficie utilizzabile non costituisce                  
mutamento di destinazione d'uso ed e' esente dal pagamento degli                
oneri di concessione.                                                           
Le modalita' e i vincoli per il godimento delle citate esenzioni sono           
quelli indicati dalla Legge 1 marzo 1994, n. 153.                               
1.6.18 - Per le opere di edilizia funeraria la relativa concessione             
non e' soggetta al pagamento di alcun onere di urbanizzazione ne' di            
contributo afferenti il costo di costruzione.                                   
1.6.19 - Le riduzioni dell'onere contenute nelle presenti tabelle e             
indicazioni procedurali sono cumulabili fino ad un massimo del 75%              
dell'onere stesso.                                                              
1.7 - Realizzazione delle opere di urbanizzazione e contributo                  
afferente gli oneri di urbanizzazione                                           
1.7.1 - Le opere di urbanizzazione primaria sono di norma attuate dai           
concessionari secondo le modalita' e garanzie stabilite dal Comune.             
1.7.2 - Nel caso in cui il Comune provveda direttamente alla                    
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria il concessionario             
e' tenuto a cedere gratuitamente al Comune stesso le aree necessarie.           
1.7.3. - Nel caso in cui il concessionario realizzi direttamente                
tutte o parte delle opere di urbanizzazione poste al diretto servizio           
dell'insediamento, il Comune provvedera' ad applicare al                        
concessionario stesso gli oneri afferenti la quota parte di opere               
secondarie non realizzate. Nel caso di parziale realizzazione delle             
opere primarie, l'onere sara' determinato in relazione alle                     
specifiche indicazioni di cui al punto 1.4.                                     
1.7.4 - In merito all'applicazione concreta dell'onere si procede, di           
norma, con le modalita' di seguito indicate:                                    
a) per le opere di urbanizzazione primaria, afferenti la parte posta            
al diretto servizio dell'insediamento, l'onere:                                 
- e' dovuto, per le opere non realizzate direttamente dal                       
concessionario, nella misura stabilita dalle tabelle parametriche per           
ogni intervento diretto sul territorio;                                         
- e' dovuto, nella misura stabilita dal Comune con deliberazione                
consiliare, per gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 9 della              
Legge 10/77;                                                                    
- e' dovuto per tutti gli interventi compresi in strumenti                      
urbanistici attuativi di iniziativa pubblica;                                   
- non e' dovuto per gli interventi di cui all'art. 9, lettere a), b),           
c), d), e), f) e g) della Legge 10/77.                                          
A scomputo totale o parziale dell'onere di urbanizzazione primaria,             
il concessionario puo' realizzare direttamente le relative opere ai             
sensi del primo capoverso del presente punto 1.7. Qualora l'importo             
delle opere realizzate dal concessionario superi l'onere dovuto per             
le corrispondenti opere, il Comune puo' applicare uno scomputo fino             
alla concorrenza dell'intero onere dovuto;                                      
b) per le opere di urbanizzazione secondaria l'onere:                           
- e' dovuto, nella misura risultante dalle tabelle parametriche, per            
ogni intervento diretto sul territorio;                                         
- e' dovuto dal concessionario finale per la realizzazione delle aree           
comprese in strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata, in           
misura pari alla differenza fra l'onere corrisposto dal soggetto                
attuatore degli strumenti stessi rivalutato in relazione agli indici            
ufficiali ISTAT dei costi di costruzione, e l'onere risultante                  
dall'applicazione delle tabelle parametriche;                                   
- e' dovuto per tutti gli interventi compresi in strumenti                      
urbanistici attuativi di iniziativa pubblica;                                   
- e' dovuto nella misura stabilita dal Comune per gli interventi di             
cui al comma 2 dell'art. 9 della Legge 10/77;                                   
- non e' dovuto per gli interventi di cui all'art. 9, lettere a), b),           
c), d), e), f) e g) della Legge 10/77.                                          
1.8 Versamento della quota di contributo di concessione relativa agli           
oneri di urbanizzazione                                                         
1.8.1 - Nella deliberazione comunale con cui sono determinati gli               
oneri di urbanizzazione, i Comuni possono stabilire che una quota non           
superiore al 50% del relativo contributo venga corrisposta in corso             
d'opera, subordinatamente alla prestazione di garanzie reali o                  
personali da stabilirsi nella stessa deliberazione, con l'osservanza,           
in ogni caso, delle seguenti disposizioni:                                      
a) il debito residuo non puo' essere frazionato in piu' di tre rate             
senza interessi, l'ultima delle quali deve avere scadenza entro il              
termine assegnato per l'ultimazione dei lavori e, comunque, entro tre           
anni dalla data di rilascio della concessione;                                  
b) in caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle scadenze             
fissate si applicano le sanzioni di cui all'art. 15, comma 1, della             
Legge 10/77, vedi art. 3, Legge 47/85.                                          
1.8.2 - Le garanzie reali o personali devono essere richieste anche             
per le quote di contributo afferente il costo di costruzione da                 
corrispondersi con le modalita' di cui all'art. 11 della Legge 10/77.           
Le suddette forme di garanzia sono scelte dal Comune. Le garanzie               
personali sono prestate con polizza assicurativa o fidejussione                 
bancaria. Per quanto concerne le opere eseguite mediante Enti                   
pubblici (SIP-ENEL-Aziende municipalizzate ecc.) il concessionario              
potra' impegnarsi a presentare, entro un anno dall'inizio dei lavori,           
copia del contratto stipulato con gli Enti stessi per la                        
realizzazione delle opere.                                                      
(Delibera di Consiglio regionale n. 2792 del 21/4/1980).                        
1.9 - Aggiornamento delle tabelle parametriche di incidenza degli               
oneri di urbanizzazione                                                         
Ogni cinque anni la Regione, sulla base dell'indice revisionale                 
previsto dal DM 22 giugno 1968 per le opere edilizie, aggiorna le               
allegate tabelle parametriche.                                                  
I Comuni sono tenuti al recepimento dei nuovi valori degli oneri                
entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione del             
Consiglio regionale.                                                            
Le tabelle di cui alla presente delibera sono aggiornate al settembre           
1992 in base al criterio indicato.                                              
In caso di aggiornamento che comporti aumenti superiori al 15% i                
Comuni possono determinare regimi transitori di graduazione                     
dell'aggiornamento per le istanze presentate entro 12 e 24 mesi dalla           
deliberazione comunale di recepimento dei nuovi valori degli oneri.             
2 - ADEMPIMENTI COMUNALI E LORO TERMINI                                         
2.1 - Entro il 31 marzo di ogni anno i Comuni approvano una relazione           
consuntiva sui proventi derivanti dalle concessioni e dalle sanzioni            
e formulano previsioni in ordine alla destinazione sui proventi                 
stessi ai sensi dell'art. 12 della Legge 10/77. Nei Comuni obbligati            
alla formulazione dei programmi pluriennali di attuazione di cui                
all'art. 13 della Legge 10/77 le previsioni di impegno sui proventi             
derivanti dalle concessioni e dalle sanzioni sono rapportate alla               
durata dei programmi pluriennali stessi.                                        
Con la stessa previsione di impegno il Comune, d'intesa con gli enti            
religiosi istituzionalmente competenti, destina la quota percentuale            
indicata al punto 1.4 per chiese ed altri edifici per servizi                   
religiosi, in primo luogo all'acquisizione di aree previste dagli               
strumenti urbanistici vigenti per chiese ed altri edifici per servizi           
religiosi, da cedere gratuitamente in proprieta' all'ente religioso,            
ovvero al rimborso delle spese documentate per l'acquisizione di                
dette aree, ed inoltre ad interventi per la costruzione o il                    
ripristino di attrezzature religiose, con particolare riferimento ai            
valori monumentali e storici.                                                   
Si intende per attrezzature religiose gli edifici per il culto e le             
opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali           
per bambini e anziani, le attrezzature per attivita' culturali,                 
ricreative e sportive.                                                          
Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali costruiti con           
contributi regionali e comunali non possono essere sottratti alla               
loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono              
decorsi venti anni dall'erogazione del contributo.                              
Il vincolo e' trasferito nei registri immobiliari. Esso puo' essere             
estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra autorita'                
ecclesiastica e autorita' civile erogante, previa restituzione delle            
somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione           
del termine, e con rivalutazione determinata con le modalita' di cui            
all'art. 38 della Legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli              
enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero            
cattolico in servizio nelle diocesi).                                           
Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.           
3 - RILASCIO DI CONCESSIONI PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE O SU            
EDIFICI ESISTENTI CON DESTINAZIONE D'USO E/O TIPI DI INTERVENTI                 
MULTIPLI                                                                        
Nel caso di interventi unitari che comportino destinazioni d'uso                
multiple, la concessione e' data dal Sindaco con atto unico, nel                
quale sono specificate le singole destinazioni d'uso, i relativi                
oneri e l'eventuale convenzione:                                                
- per la eventuale parte residenziale devono risultare nell'atto di             
concessione gli oneri di urbanizzazione ad essa relativi e la quota             
afferente il costo di costruzione ovvero l'impegno a stipulare la               
convenzione di cui all'art.7 della Legge 10/77, da limitarsi alla               
sola parte residenziale;                                                        
- per la eventuale parte direzionale o commerciale devono risultare             
nell'atto di concessione gli oneri di urbanizzazione e la quota                 
afferente il costo di costruzione ad essi relativi;                             
- per la eventuale parte destinata ad attivita' produttive devono               
risultare nell'atto di concessione gli oneri di urbanizzazione e                
quelli necessari al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti,                 
nonche' alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le                   
caratteristiche;                                                                
- per gli interventi sugli edifici esistenti gli oneri sono                     
corrisposti, per le sole parti oggetto dell'intervento, sommando le             
tariffe corrispondenti ai singoli tipi di intervento cui e'                     
sottoposto l'edificio sulla base dei valori indicati dalle tabelle              
parametriche.                                                                   
4 - CATEGORIE DI INTERVENTO SU EDIFICI ESISTENTI                                
Nella delibera di determinazione degli oneri sul proprio territorio,            
il Comune, conformandosi alle disposizioni vigenti, definisce le                
categorie di intervento e la loro onerosita' o gratuita'.                       
5 - DEFINIZIONE DI "EDIFICIO UNIFAMILIARE" AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI           
DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 10/77                                             
Per edifici unifamiliari si intendono gli edifici singoli con i                 
fronti perimetrali esterni direttamente areati e corrispondenti ad un           
unico alloggio per un solo nucleo familiare. Per edifici unifamiliari           
si intendono altresi' quelli comprendenti un unico alloggio,                    
direttamente areato e con almeno un fronte esterno, riferito nella              
mappa catastale ad una unica particella. Il carattere di edificio               
unifamiliare deve essere presente sia prima che dopo l'intervento.              
6 - NORME GENERALI                                                              
6.1 Ogni Comune, in funzione delle specificita' locali, puo'                    
ulteriormente articolare le presenti norme nel rispetto dei principi            
di carattere generale. In particolare, e' delegata ai Comuni la                 
regolamentazione dell'applicazione della quota di contributo di                 
concessione relativa agli oneri di urbanizzazione per quanto non                
espressamente disciplinato dalla presente deliberazione.                        
6.2 Le deliberazioni comunali di recepimento delle presenti norme               
vanno inviate per conoscenza alla Regione entro 30 giorni dalla data            
di esecutivita'.                                                                
6.3 Abbreviazioni e significati delle tabelle parametriche di                   
incidenza degli oneri di urbanizzazione:                                        
- CU = carico urbanistico;                                                      
- Aumento di CU = aumento della superficie utile (Su) anche con                 
trasformazione di superficie accessoria (Sa) e/o superficie non                 
residenziale (Snr) in Su e/o variazione della destinazione d'uso, con           
o senza trasformazioni fisiche, tra un raggruppamento e l'altro di              
categorie di cui all'art. 16 della L.R. 6/95, o tra i sottogruppi               
individuati dalle NTA che comporti una maggior quota di standards               
urbanistici e/o aumento del numero di unita' immobiliari;                       
- Zone omogenee A-B-C-D-E-F: corrispondono alle zone territoriali               
omogenee di cui all'art. 13 della L.R. 47/78 e successive modifiche;            
- D = contributo stabilito dal Comune per il trattamento e lo                   
smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi;                              
- S = contributo stabilito dal Comune per la sistemazione dei luoghi            
ove ne siano alterate le caratteristiche.                                       
(seguono Allegati)                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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