DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 4 marzo 1998, n. 849
Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (proposta della Giunta regionale in data 30 settembre 1997, n. 1754) *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione progr. n. 1754, in data 30 settembre
1997, con cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per
l'aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione
degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della Legge
28 gennaio 1977, n. 10;
preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta
dalla Commissione consiliare "Territorio e Ambiente" in sede
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.
2182 del 24 febbraio 1998;
vista la Legge 17 febbraio 1968, n. 93;
visto il DM 22 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
luglio 1968, n. 172;
vista la Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
visto il DPR 24 luglio 1977, n. 616;
vista la Legge 5 agosto 1978, n. 457;
vista la Legge 25 marzo 1982, n. 94;
vista la L.R. 27 febbraio 1984, n. 6;
vista la Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni;
vista la L.R. 8 novembre 1988, n. 46;
vista la Legge 9 gennaio 1989, n. 13;
visto il DM 14 giugno 1989, n. 236;
vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537;
vista la Legge 1 marzo 1994, n. 153;
vista la L.R. 30 gennaio 1995, n. 6;
vista la Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni;
vista la Legge 28 febbraio 1997, n. 30;
visto il DL 25 marzo 1997, n. 67, convertito con Legge 23 maggio
1997, n. 135;
premesso:
- che in attesa di una riforma strutturale degli oneri di
urbanizzazione e dei costi di costruzione che, tra l'altro, possa
comportare un efficace sistema perequativo regionale, per
inderogabili disposizioni di legge e' indispensabile aggiornare la
delibera regionale di applicazione degli oneri di urbanizzazione;
- che con deliberazione del Consiglio n. 1706 in data 26 luglio 1978
- assunta su proposta della Giunta n. 3503 dell'8 novembre 1977 e con
deliberazione di Consiglio, modificativa della precedente, n. 871 in
data 6 dicembre 1978 - assunta su proposta di Giunta n. 3910 del 13
novembre 1978 - provvedimenti consiliari entrambi resi esecutivi
dalla CCARER con prot. n. 145/125 nella seduta dell'11 gennaio 1979 e
che con deliberazione del Consiglio n. 3098 in data 14 marzo 1990 -
assunta su proposta della Giunta n. 6012 in data 22 novembre 1988 -
la Regione Emilia-Romagna ha approvato, ai sensi degli artt. 5 e 10
della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, le tabelle parametriche di
incidenza degli oneri di urbanizzazione e le relative indicazioni di
procedura per l'applicazione degli oneri stessi;
- che con successiva deliberazione del Consiglio n. 533 in data 25
giugno 1991 - assunta su proposta della Giunta n. 1031 in data 16
aprile 1991 - e con delibera del Consiglio n. 1017 in data 17 giugno
1992 assunta su proposta della Giunta n.1787 in data 5 maggio 1992 -
e, infine, con deliberazione del Consiglio n. 1482 in data 6 maggio
1993 - assunta su proposta della Giunta n. 1210 del 6 aprile 1993 -
la Regione Emilia-Romagna ha ulteriormente aggiornato le citate
tabelle parametriche di incidenza degli oneri di urbanizzazione di
cui agli artt. 5 e 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 integrando
le relative procedure di applicazione;
ricordato che il costo di costruzione in forza dell'articolo 7, comma
2 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 e' regolato e aggiornato con
separato provvedimento;
preso atto delle disposizioni recentemente dettate dalle leggi
statali ed in particolare che:
- l'art. 7, comma 1, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, dispone
che gli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della Legge 28
gennaio 1977, n. 10, siano "aggiornati ogni quinquennio dai Comuni,
in conformita' alle relative disposizioni regionali", in luogo della
periodicita' annuale prevista al punto 2.1 della deliberazione del
Consiglio regionale n. 3098 del 14 marzo 1990;
- l'art. 20, commi 7, 8 e 9 della Legge 14 gennaio 1994, n. 26
dispongono quanto segue:
"7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria
necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre
alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale
sono calcolati gli oneri di concessione.
8. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non in
esercizio, in sala con piu' schermi, anche se comporta aumento di
superficie utilizzabile, costituisce opera interna ai sensi
dell'articolo 26 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni, e non e' soggetta al pagamento degli oneri di
concessione. Il ripristino dell'attivita' di esercizio
cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso non
costituisce mutamento di destinazione d'uso e non e' soggetto al
pagamento degli oneri di concessione anche se comporta aumento di
volumetria o di superficie utilizzabile.
9. La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di
spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto
d'obbligo trascritto e non piu' essere mutata, nel caso di cui al
comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8,
per un periodo di dieci anni.";
- che l'art. 2, comma 60, capoverso 20 della Legge 23 dicembre 1996,
n. 662 dispone quanto segue: "Le leggi regionali stabiliscono quali
mutamenti connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso
di immobili o di loro parti: subordinare a concessione, e quali
mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso
di immobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazione";
- che l'art. 2, comma 60, capoverso 7, lettera f) della Legge 23
dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni dispone quanto
segue:
"7. I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia di inizio
attivita' ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della Legge 24
dicembre 1993, n. 537:
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo;
b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici
esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d) aree destinate ad attivita' sportive senza creazione di
volumetria;
e) opere interne di singole unita' immobiliari che non comportino
modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla
statica dell'immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle
zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei
Lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
97 del 16 aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso;
f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di
edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici
che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
g) varianti a concessioni edilizie gia' rilasciate che non incidano
sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la
destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e
non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione
edilizia;
h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il
fabbricato.";
- che la facolta' di utilizzo della denuncia di inizio attivita' e'
data esclusivamente ove sussistano le condizioni previste dalla Legge
662/96, comma 2, art. 60, capoverso 8, modificata e integrata dal DL
25 marzo 1997, n. 67, convertito con Legge 23 maggio 1997, n. 135;
- che i Comuni della regione Emilia-Romagna hanno piu' volte
manifestato la necessita' non solo di recepire le citate disposizioni
di legge, ma soprattutto di rendere piu' flessibile l'applicazione
delle tabelle cosi' da poterle meglio adattare alle specificita'
locali, al mutare delle situazioni del mercato edilizio, dei trends
demografici e anche al variare dei cicli produttivi.
Considerato:
- che per la su esposta disposizione della Legge 24 dicembre 1993, n.
537 l'ultimo adeguamento delle tariffe al costo reale delle opere per
la parametrazione degli oneri di urbanizzazione, di cui alla citata
deliberazione del Consiglio n. 1482, in data 6 maggio 1993, ha
aggiornato i valori parametrali al settembre 1992 e percio' il
prossimo aggiornamento di tali parametri, calcolato sulla base
dell'indice revisionale previsto dal DM 22 giugno 1968 per le opere
edilizie, sara' riferito al quinquennio settembre 1992 - settembre
1997;
- che, avendo la Regione stabilito il raggruppamento dei Comuni in
sette classi di diversa incidenza degli oneri, con deliberazione
consiliare n. 2351 in data 18 gennaio 1984, ai sensi dell'art. 5
della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, si e' nel frattempo manifestata
la richiesta di taluni Comuni di modificare la propria appartenenza
alle classi originali o di variare l'entita' di tali oneri a causa
sia dei trends demografici e produttivi intervenuti, sia delle mutate
situazioni del mercato edilizio;
- che il rapido sviluppo delle tecnologie alternative, ecologiche e
bioclimatiche nel settore delle costruzioni evidenzia l'opportunita'
di una riduzione degli oneri per tali interventi al fine di
agevolarne la diffusione;
- che la citata deliberazione consiliare n. 3098 del 14 marzo 1990,
classifica le "funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale
laboratoriale", senza distinzioni di superfice utile, con cio'
equiparando attivita' a diversissimo valore aggiunto;
- che per gli interventi di suddivisione delle unita' immobiliari
soprattutto di carattere produttivo si e' evidenziata una difficolta'
di interpretazione del relativo punto 1.5.4 "Criteri generali", della
citata deliberazione regionale n. 3098 del 14 marzo 1990;
ritenuto:
- che sia indispensabile aggiornare le indicazioni di procedura per
l'applicazione delle tabelle parametriche di incidenza degli oneri di
urbanizzazione deliberate con gli atti consiliari n.1706 del 26
luglio 1978, n. 1871 del 6 dicembre 1978, n. 3098 del 14 marzo 1990 e
integrate con deliberazione consiliare n. 1017 del 17 giugno 1992,
adeguandole alle disposizioni normative dettate dalla Legge 24
dicembre 1993, n. 537, dalla Legge 1 marzo 1994, n. 153, dalla Legge
23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, nonche' dalla
L.R. 30 gennaio 1995, n. 6;
- che per quanto sopra esposto sia necessario aggiornare le stesse
tabelle parametriche adeguandone non i valori parametrali, ma alcune
indicazioni e caratteristiche descrittive modificate dalle sopra
citate disposizioni nel frattempo intervenute;
- che sia inoltre necessario introdurre una maggiore flessibilita'
nella normativa consentendo ai Comuni di variare la classe di
appartenenza limitatamente al passaggio alla classe immediatamente
precedente o successiva a quella attribuita dal Consiglio regionale,
ovvero di equiparare la propria classe a quella del capoluogo di
provincia quando esso sia contermine;
- che al fine di introdurre ulteriori flessibilita', in determinati
casi, o per situazioni contingenti, sia consentito ai Comuni di
variare l'entita' degli oneri del 10%;
- che sia opportuno ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria
per le costruzioni bioclimatiche e non inquinanti con cio' favorendo
la realizzazione di tali interventi;
- che sia altresi' opportuno concedere ai Comuni la possibilita' di
ridurre gli oneri di urbanizzazione per quegli interventi di
ristrutturazione di edilizia residenziale che eliminino le barriere
architettoniche secondo le prescrizioni del DM 14 giugno 1989, n.
236;
- che risulti adeguato collocare le funzioni "produttive di tipo
manifatturiero artigianale solamente se laboratoriali", con
superficie utile inferiore a 200 metri quadrati nella categoria
funzionale delle Tabelle "B" e quelle con superficie utile superiore
o uguale a 200 metri quadrati nella categoria delle Tabelle "C";
- che appare infine opportuno non solo rendere piu' flessibili, ma
anche specificare le indicazioni procedurali per l'individuazione
della superficie su cui applicare l'onere, soprattutto nel caso della
suddivisione di una unita' immobiliare in due o piu' unita', cosi' da
evitare ambiguita' interpretative e, al contempo, favorire le
esigenze comunali di adeguamento a specifiche problematiche di
intervento;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
A) ai fini dell'aggiornamento delle indicazioni procedurali per
l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 10
della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 e del conseguente adeguamento
delle relative tabelle parametriche di definizione, illustrati in
parte narrativa - l'approvazione delle seguenti modifiche a quanto in
precedenza deliberato sull'argomento con propri atti n. 1706, in data
26 luglio 1978 e n. 1871, in data 6 dicembre 1978, n. 3098, in data
14 marzo 1990, n. 1017, in data 17 giugno 1992:
- il punto 1.2 e' cosi' sostituito:
"1.2 - Parametrazione degli oneri
Le tabelle di parametrazione e incidenza degli oneri sono state
raggruppate in cinque categorie funzionali:
- interventi di edilizia residenziale (funzione abitativa) - Tabelle
"A";
- funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di
servizio, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici,
funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se
laboratoriali per la parte di SU fino a 200 mq., funzioni di
servizio, privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi
di attivita' culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e gli
studi professionali - Tabelle "B";
- funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle
artigianali di tipo laboratoriale per la parte di SU oltre i 200 mq.,
insediamenti di tipo agroindustriale e allevamenti zootecnici di tipo
intensivo - Tabelle "C";
- funzioni agricole svolte da non aventi titolo - Tabelle "D";
- funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo -
Tabelle "E".
Le tariffe per la parametrazione degli oneri sono riportate nelle
relative tabelle di cui appresso, differenziate secondo
l'appartenenza alle diverse classi di Comuni individuate dal
Consiglio regionale con deliberazione n. 2351 del 18 gennaio 1984.
Ai Comuni e' concessa la facolta' di deliberare l'appartenenza alla
classe immediatamente superiore o inferiore a quella attribuita dal
Consiglio regionale in rapporto alla variazione dei trends
demografici e produttivi.
I Comuni, per particolari situazioni del mercato edilizio, possono
aumentare o ridurre del 10% gli oneri di U1 e U2, motivando tale
variazione nella delibera di applicazione degli oneri al territorio
comunale";
- al punto 1.4 i primi due alinea del secondo capoverso, al titolo
"Residenza", vengono cosi' sostituiti:
"- le strade 22
- gli spazi di sosta e parcheggio 10
- le fognature 8
- gli impianti di depurazione 3"
- al punto 1.4 i primi due alinea del secondo capoverso, al titolo
"Attivita' produttive", vengono cosi' sostituiti:
"- le strade 30
- gli spazi di sosta e di parcheggio 12
- le fognature 10
- gli impianti di depurazione 10"
- il punto 1.5.3 diventa:
"1.5.3 - Insediamenti per attivita' turistiche temporanee, per gli
esercizi pubblici, le attivita' commerciali, quelle di interesse
collettivo all'aperto e per gli impianti sportivi che non
costituiscono standard urbanistico ai sensi dell'art. 46 della L.R.
47/78 e successive modifiche.
L'unita' di superficie (Ai) e' il mq. dell'area individuata
dall'ambito effettivo di svolgimento dell'attivita' turistica,
commerciale, collettiva o sportiva, di esercizio pubblico, ivi
comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali
spettatori. E' concessa ai Comuni la facolta' di ridurre fino al 50%
la superficie Ai per determinate attivita' in cui l'area destinata
alle stesse e' prevalente rispetto a quella riservata al pubblico
(esempio: piste da sci, campi da golf ecc.), o per quelle funzioni
che non determinano aumento di carico urbanistico (CU) (esempio:
punti di servizio all'interno dei campings, ecc.)";
- il punto 1.5.4 e' cosi' sostituito:
"1.5.4 - Criteri generali
Sono gratuite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di
restauro e risanamento conservativo, di demolizione, di occupazione
del suolo mediante deposito di materiali, di eliminazione delle
barriere architettoniche, le recinzioni, le opere interne su singole
unita' immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei
prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, la
revisione, l'installazione di impianti tecnologici al servizio di
edifici esistenti e la realizzazione di volumi tecnici,
indispensabili per nuove disposizioni, i parcheggi di pertinenza nel
sottosuolo, le varianti a concessioni gia' rilasciate che non
incidano sui parametri urbanistici, sulla destinazione d'uso, sulla
categoria edilizia, non alterino la sagoma, e non aumentino le
superfici utili e/o le volumetrie.
Per gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti con
aumento di CU la superficie utile di intervento cui applicare gli
oneri di urbanizzazione e' quella riferita alla parte in aumento; nel
caso di intervento anche sulla parte preesistente, la superficie
utile cui applicare l'onere e' computata ai sensi del precedente
capoverso. Nel caso di suddivisione di una unita' immobiliare in due
o piu' nuove unita', la superficie utile a cui applicare l'onere e'
quella relativa all'Unita' immobiliare (UI) minore o minori.
E' tuttavia concessa ai Comuni la facolta' di rendere gratuita tale
tipologia di intervento in determinati ambiti o in presenza di opere
edilizie minime (vedi, ad esempio, la chiusura di una porta) o per
operazioni che non comportino aumento di carico urbanistico, ovvero
per particolari destinazioni d'uso. Nell'onere complessivo U=U1+U2
non e' compreso il costo dell'area di pertinenza di ciascuna opera di
urbanizzazione. In caso di monetizzazione degli standards, tale costo
verra' stabilito sulla base di valori determinati con deliberazione
della Giunta comunale.";
- il punto 1.6.2 e' cosi' sostituito:
"1.6.2 - Per particolari ambiti soggetti a riqualificazione urbana e
specificatamente inseriti nel PPA il Comune puo' ridurre gli oneri di
urbanizzazione secondaria (U2); la misura degli oneri cosi'
determinata non puo', comunque, essere inferiore al 30% dei valori di
incidenza previsti dalle presenti tabelle. Tale facolta' puo' essere
estesa anche a centri e frazioni comunali.";
- il punto 1.6.3 e' cosi' sostituito:
"1.6.3 - Comuni contermini a citta' capoluogo di provincia possono
decidere l'appartenenza alla stessa classe del capoluogo stesso.";
- il punto 1.6.4 e' cosi' sostituito:
"1.6.4 - Per le costruzioni bioclimatiche, ecologiche o, comunque,
realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti, gli oneri di
urbanizzazione secondaria (U2) possono essere ridotti, al massimo,
del 50%.";
- il punto 1.6.5 e' cosi' sostituito:
"1.6.5 - Per gli interventi relativi a residenze per anziani e a
strutture socio-assistenziali-sanitarie, gli oneri di urbanizzazione
secondaria (U2) possono essere ridotti fino ad un massimo del 50%,
fermo restando la gratuita' degli interventi per strutture pubbliche
o di interesse generale promossi da enti istituzionalmente
competenti.
Resta inteso che per gli interventi relativi a residenze per anziani
autosufficienti, che non necessitano di assistenza sanitaria, si
applicano gli oneri delle Tabelle A, mentre per quelli relativi a
strutture socio-assistenziali con prestazioni di tipo sanitario gli
oneri sono quelli delle Tabelle B;"
- il punto 1.6.7 diventa punto 1.6.8;
- il punto 1.6.6 diventa punto 1.6.7 cosi' riformulato:
"1.6.7 - Per gli insediamenti da realizzare su aree ad intervento
edilizio diretto per le quali esista l'impegno a realizzare le opere
di urbanizzazione primaria, sono dovuti gli oneri di urbanizzazione
secondaria (U2), mentre gli oneri di urbanizzazione primaria (U1)
sono dovuti soltanto per le opere non previste nel suddetto impegno
secondo le percentuali indicate nel precedente punto 1.4 e con le
modalita' di cui al successivo punto 1.7.4";
- il punto 1.6.6 diventa:
"1.6.6 - Per le strutture fisse dotate di copertura, destinate al
deposito o ricovero di attrezzature e/o macchine, connesse
all'esercizio di attivita' commerciali all'ingrosso o produttive di
tipo manifatturiero non laboratoriali o agroindustriali, gli oneri di
urbanizzazione sono pari al 30% dei valori di incidenza previsti
dalle Tabelle "C", l'onere cosi' determinato e' riferito all'area
coperta dagli impianti. Per i magazzini di materie prime,
semilavorati e prodotti finiti, i Comuni possono applicare una
riduzione degli oneri di urbanizzazione al massimo del 60%. Per le
attivita' nei porti commerciali d'interesse nazionale e' delegata al
Comune la determinazione degli oneri di urbanizzazione dovuti.";
- il punto 1.6.9 diventa:
"1.6.9 - Per gli interventi di edilizia residenziale convenzionata ai
sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 10/77 e dell'art. 35 della Legge
865/71 non compresi nei PEEP con esclusione degli edifici
unifamiliari, gli oneri di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria
(U2) possono essere ridotti all'80% dei valori di incidenza previsti
dalle tabelle parametriche a condizione che gli alloggi non superino
i 105 mq. di superficie utile abitabile.";
- il punto 1.6.13 diventa punto 1.6.18;
- il punto 1.6.16 diventa punto 1.6.19;
- il punto 1.6.12 diventa:
"1.6.12 - Per gli interventi di edilizia residenziale, dotati di
impianto termico ad energia solare o ad altro sistema di analogo
risparmio energetico, gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2)
sono ridotti del 20%. Il Comune stabilisce le modalita' per
l'accertamento della funzionalita' dell'impianto secondo le norme
vigenti.";
- il punto 1.6.11 diventa punto 1.6.13;
- il punto 1.6.11 bis e' soppresso;
- il punto 1.6.15 diventa:
"1.6.15 - Il Comune puo' applicare una riduzione massima del 50%
degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) per quegli interventi
di ristrutturazione di edifici che garantiscano un livello di
accessibilita' maggiore rispetto a quello imposto dal DM 14 giugno
1989, n. 236";
- il punto 1.6.10 diventa punto 1.6.11;
- il punto 1.6.10 diventa:
"1.6.10 - Per tutti gli interventi relativi ad attivita' artigianali
il Comune puo' ridurre gli oneri di urbanizzazione (U2), al massimo
del 50%";
- al punto 1.6.11 la frase "... fino al 50% ..." e' sostituita da:
"..., al massimo, del 50% ...";
- il punto 1.6.16 diventa:
"1.6.16 - Quando il cambio di destinazione d'uso con opere avviene
nei dieci anni successivi all'ultima concessione edilizia rilasciata,
il Comune su richiesta dell'interessato, puo' applicare l'aliquota
ridotta corrispondente alla categoria RE senza aumento di CU.";
- si aggiunge il punto 1.6.17:
"1.6.17 - La trasformazione di una sala cinematografica ad unico
schermo, in sale con piu' schermi, anche se comporta aumento di
superficie utile, non e' soggetta al pagamento degli oneri di
concessione.
Il ripristino dell'attivita' di esercizio cinematografico in locali
precedentemente adibiti a tale uso, anche se comporta aumento di
superficie utilizzabile non costituisce mutamento di destinazione
d'uso ed e' esente dal pagamento degli oneri di concessione.
Le modalita' e i vincoli per il godimento delle citate esenzioni sono
quelli indicati dalla Legge 1 marzo 1994, n. 153.";
- il punto 1.6.19 e' cosi' sostituito:
"1.6.19 - Le riduzioni dell'onere contenute nelle presenti tabelle e
indicazioni procedurali sono cumulabili fino ad un massimo del 75%
dell'onere stesso.";
- il punto 1.7.4 diventa:
"1.7.4 - In merito all'applicazione concreta dell'onere si procede,
di norma, con le modalita' di seguito indicate:
a) per le opere di urbanizzazione primaria, afferenti la parte posta
al diretto servizio dell'insediamento, l'onere:
- e' dovuto, per le opere non realizzate direttamente dal
concessionario, nella misura stabilita dalle tabelle parametriche per
ogni intervento diretto sul territorio;
- e' dovuto, nella misura stabilita dal Comune con deliberazione
consiliare, per gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 9 della
Legge 10/77;
- e' dovuto per tutti gli interventi compresi in strumenti
urbanistici attuativi di iniziativa pubblica;
- non e' dovuto per gli interventi di cui all'art. 9, lettere a), b),
c), d), e), f) e g) della Legge 10/77.
A scomputo totale o parziale dell'onere di urbanizzazione primaria,
il concessionario puo' realizzare direttamente le relative opere ai
sensi del primo capoverso del presente punto 1.7. Qualora l'importo
delle opere realizzate dal concessionario superi l'onere dovuto per
le corrispondenti opere, il Comune puo' applicare uno scomputo fino
alla concorrenza dell'intero onere dovuto;
b) per le opere di urbanizzazione secondaria l'onere:
- e' dovuto, nella misura risultante dalle tabelle parametriche, per
ogni intervento diretto sul territorio;
- e' dovuto dal concessionario finale per la realizzazione delle aree
comprese in strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata, in
misura pari alla differenza fra l'onere corrisposto dal soggetto
attuatore degli strumenti stessi rivalutato in relazione agli indici
ufficiali ISTAT dei costi di costruzione, e l'onere risultante
dall'applicazione delle tabelle parametriche;
- e' dovuto per tutti gli interventi compresi in strumenti
urbanistici attuativi di iniziativa pubblica;
- e' dovuto nella misura stabilita dal Comune per gli interventi di
cui al secondo comma dell'art. 9 della Legge 10/77;
- non e' dovuto per gli interventi di cui all'art. 9, lettere a), b),
c), d), e), f) e g) della Legge 10/77;";
- il punto 1.7.5 e' soppresso;
- il punto 1.7.6 e' soppresso;
- al punto 1.8.1 l'ultimo capoverso e' soppresso;
- il punto 1.9 diventa:
"1.9 - Aggiornamento delle tabelle parametriche di incidenza degli
oneri di urbanizzazione.
Ogni cinque anni la Regione, sulla base dell'indice revisionale
previsto dal DM 22 giugno 1968 per le opere edilizie, aggiorna le
allegate tabelle parametriche.
I Comuni sono tenuti al recepimento dei nuovi valori degli oneri
entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione del
Consiglio regionale.
Le tabelle di cui alla presente delibera sono aggiornate al settembre
1992, in base al criterio indicato.
In caso di aggiornamento che comporti aumenti superiori al 15% i
Comuni possono determinare regimi transitori di graduazione
dell'aggiornamento per le istanze presentate entro 12 e 24 mesi dalla
deliberazione comunale di recepimento dei nuovi valori degli oneri.";
- il punto 1.10 e' soppresso;
- il punto 1.11 e' soppresso;
- il punto 2.2 diventa punto 2.1;
- il punto 2.2 e' soppresso;
- al punto 3 il primo alinea del primo capoverso e' cosi' sostituito:
"per la eventuale parte residenziale, devono risultare nell'atto di
concessione gli oneri di urbanizzazione ad essa relativi e la quota
afferente il costo di costruzione, ovvero l'impegno a stipulare la
convenzione di cui all'art. 7 della Legge 10/77, da limitarsi alla
sola parte residenziale";
- il punto 4 diventa:
"4 - CATEGORIE DI INTERVENTO SU EDIFICI ESISTENTI
Nella delibera di determinazione degli oneri sul proprio territorio,
il Comune, conformandosi alle disposizioni vigenti, definisce le
categorie di intervento e la loro onerosita' o gratuita'.";
- il punto 5 diventa:
5 - DEFINIZIONE DI "EDIFICIO UNIFAMILIARE" AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI
DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 10/77
Per edifici unifamiliari si intendono gli edifici singoli con i
fronti perimetrali esterni direttamente areati e corrispondenti ad un
unico alloggio per un solo nucleo familiare. Per edifici unifamiliari
si intendono altresi' quelli comprendenti un unico alloggio,
direttamente areato e con almeno un fronte esterno, riferito nella
mappa catastale ad una unica particella. Il carattere di edificio
unifamiliare deve essere presente sia prima che dopo l'intervento.";
- si aggiunge il seguente punto 6:
"6 - NORME GENERALI
6.1 Ogni Comune, in funzione delle specificita' locali, puo'
ulteriormente articolare le presenti norme nel rispetto dei principi
di carattere generale. In particolare, e' delegata ai Comuni la
regolamentazione dell'applicazione della quota di contributo di
concessione relativa agli oneri di urbanizzazione per quanto non
espressamente disciplinato dalla presente deliberazione.
6.2 Le deliberazioni comunali di recepimento delle presenti norme
vanno inviate per conoscenza alla Regione entro 30 giorni dalla data
di esecutivita'.
6.3 Abbreviazioni e significati delle tabelle parametriche di
incidenza degli oneri di urbanizzazione:
- CU = carico urbanistico;
- Aumento di CU = aumento della superficie utile (Su) anche con
trasformazione di superficie accessoria (Sa) e/o superficie non
residenziale (Snr) in Su e/o variazione della destinazione d'uso, con
o senza trasformazioni fisiche, tra un raggruppamento e l'altro di
categorie di cui all'art. 16 della L.R. 6/95, o tra i sottogruppi
individuati dalle NTA che comporti una maggior quota di standards
urbanistici e/o aumento del numero di unita' immobiliari;
- Zone omogenee A-B-C-D-E-F: corrispondono alle zone territoriali
omogenee di cui all'art. 13 della L.R. 47/78 e successive modifiche;
- D = contributo stabilito dal Comune per il trattamento e lo
smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi;
- S = contributo stabilito dal Comune per la sistemazione dei luoghi
ove ne siano alterate le caratteristiche.".
- Nelle "Tabelle parametriche di incidenza degli oneri di
urbanizzazione" l'intera nota dal titolo "Abbreviazioni e
significati" e' soppressa.
- Le Tabelle A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7,
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, E1, E2, E3,
E4, E5, E6, E7 sono sostituite e integrate dalle seguenti tabelle.
B) Le tabelle parametriche per la definizione degli oneri di
urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della Legge 28 gennaio
1977, n. 10 e le relative indicazioni procedurali vigenti nella
Regione Emilia-Romagna risultano come dal seguente testo coordinato,
che fa parte integrante del provvedimento.
Tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di
cui agli artt. 5 e 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10
Testo coordinato risultante dalla deliberazione di Consiglio
regionale n. 1706 del 26/7/1978, n. 1871 del 6/12/1978, n. 2079 del
6/4/1979, n. 2792 del 21/4/1980, n. 3098 del 14/3/1990, n.533 del
25/6/1991, n. 1017 del 7/6/1992, n. 1482 del 6/5/1993 e dalla
presente deliberazione.
1 - ONERI DI URBANIZZAZIONE
1.1 Opere di urbanizzazione
Sono opere di urbanizzazione ai fini della determinazione
dell'incidenza degli oneri, di cui agli artt. 5 e 10 della Legge
10/77, le opere di urbanizzazione primaria e le opere di
urbanizzazione secondaria, definite come segue:
- sono opere di urbanizzazione primaria poste al diretto servizio
dell'insediamento (U1):
a) le strade e gli spazi di sosta e di parcheggio;
b) le fognature e gli impianti di depurazione;
c) il sistema di distribuzione dell'acqua;
d) il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice,
gas, telefono;
e) la pubblica illuminazione;
f) il verde attrezzato;
g) gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere
generale ma al servizio diretto dell'insediamento;
- sono opere di urbanizzazione secondaria (U2):
a) gli asili nido e le scuole materne;
b) le scuole dell'obbligo;
c) i mercati di quartiere;
d) le delegazioni comunali;
e) le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;
f) i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie;
g) gli spazi pubblici a parco e per lo sport;
h) i parcheggi pubblici.
1.2 Parametrazione degli oneri
Le tabelle di parametrazione e incidenza degli oneri sono state
raggruppate in cinque categorie funzionali:
- interventi di edilizia residenziale (funzione abitativa) - Tabelle
"A";
- funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di
servizio, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici,
funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se
laboratoriali per la parte di SU fino a 200 mq., funzioni di servizio
privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di
attivita' culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi
professionali - Tabelle "B";
- funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle
artigianali di tipo laboratoriale per la parte di SU oltre i 200 mq.,
insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di
tipo intensivo - Tabelle "C";
- funzioni agricole svolte da non aventi titolo - Tabelle "D";
- funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo -
Tabelle "E".
Le tariffe per la parametrazione degli oneri sono riportate nelle
relative tabelle di cui appresso, differenziate secondo
l'appartenenza alle diverse classi di Comuni individuate dal
Consiglio regionale con deliberazione n. 2351 del 18 gennaio 1984. Ai
Comuni e' concessa la facolta' di deliberare l'appartenenza alla
classe immediatamente superiore o inferiore a quella attribuita dal
Consiglio regionale in rapporto alla variazione dei trends
demografici e produttivi. I Comuni, per particolari situazioni del
mercato edilizio, possono aumentare o ridurre del 10% gli oneri di U1
e U2, motivando tale variazione nella delibera di applicazione degli
oneri al territorio comunale.
1.3 Incidenza degli oneri
Le tariffe di cui al punto 1.2 sono diversificate in relazione alle
zone territoriali omogenee di cui all'art. 13 della L.R. 47/78 e
successive modifiche, alle destinazioni d'uso degli immobili oggetto
delle concessioni, al tipo di intervento edilizio, all'indice di
fabbricabilita', nonche' al tipo di attivita' sul territorio.
1.4 Scomposizione degli oneri
Ai fini della determinazione del contributo di concessione, in
relazione a ciascun caso di realizzazione delle opere di
urbanizzazione, l'onere parametrato e tariffato come al punto 1.2
viene scomposto in relazione ai tipi di opere nelle seguenti quote:
U1 - opere di urbanizzazione primaria al servizio diretto
dell'insediamento;
U2 - opere di urbanizzazione secondaria.
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria (U1), salvo
diverse percentuali stabilite con deliberazione del Consiglio
comunale, e' cosi' indicata per tutte le classi di Comuni:
RESIDENZA
Opere (% di U1 = L/mq.Su)
- le strade 22
- gli spazi di sosta e di parcheggio 10
- le fognature 8
- gli impianti di depurazione 3
- il sistema di distribuzione dell'acqua 7
- il sistema di distribuzione dell'energia
elettrica, forza motrice, gas, telefono 24
- la pubblica illuminazione 10
- il verde attrezzato 16
100
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Opere (% di U1 = L/mq.Su)
- le strade 30
- gli spazi di sosta e di parcheggio 12
- le fognature 10
- gli impianti di depurazione 10
- il sistema di distribuzione dell'acqua 6
- il sistema di distribuzione dell'energia
elettrica, forza motrice, gas, telefono 21
- la pubblica illuminazione 7
- il verde attrezzato 4
100
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) salvo
diverse percentuali stabilite con deliberazione del Consiglio
comunale, e' cosi' indicata per tutte le classi di Comuni:
PER OGNI ATTIVITA'
Opere (% di U2 = L/mq.Su)
- gli asili nido e le scuole materne 10
- le scuole dell'obbligo 38
- le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi 7
- i centri civici e sociali, le attrezzature culturali
e sanitarie 7
- mercati di quartiere e delegazioni comunali 6
- gli spazi pubblici a parco e per lo sport 25
- i parcheggi pubblici 7
100
1.5 Applicazione dell'onere
Le unita' di superficie per l'applicazione dei parametri U1 e U2 sono
cosi' determinate.
1.5.1 - Funzione abitativa permanente e temporanea, funzioni
direzionali, finanziarie, assicurative, commerciali al dettaglio,
artigianali di servizio, esercizi pubblici, attivita' produttive di
tipo manifatturiero artigianale a carattere laboratoriale, funzioni
di servizio (culturali, ricreative, sanitarie ecc.), studi
professionali.
L'unita' di superficie (Su) e' il mq. utile risultante
dall'applicazione dell'art. 3 del DM 10 maggio 1977, n. 801, che
recita testualmente "per superficie utile abitabile si intende la
superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature,
pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali
scale interne, di logge e di balconi".
1.5.2 - Funzioni commerciali all'ingrosso, funzioni produttive di
tipo manifatturiero non laboratoriali, insediamenti di tipo
agroindustriale, allevamenti zootecnici di tipo intensivo, funzioni
agricole svolte da non aventi titolo, funzioni alberghiere.
L'unita' di superficie (Su) e' il mq. utile della superficie
complessiva risultante dalla somma delle superfici lorde di tutti i
piani fuori ed entro terra: dal calcolo della Su sono esclusi gli
impianti igienici, la centrale termica, elettrica, di condizionamento
ed ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle
condizioni del lavoro e dell'ambiente.
In detta superficie (Su) sono compresi i locali destinati al
personale di servizio e di custodia, nonche' i locali adibiti ad
uffici a condizione che gli stessi siano funzionali all'esercizio
dell'impresa.
1.5.3 - Insediamenti per le attivita' turistiche temporanee, per gli
esercizi pubblici, le attivita' commerciali, quelle di interesse
collettivo all'aperto e per gli impianti sportivi che non
costituiscono standard urbanistico ai sensi dell'art. 46 della L.R.
47/78 e successive modifiche.
L'unita' di superficie (Ai) e' il mq. dell'area individuata
dall'ambito effettivo di svolgimento dell'attivita' turistica,
commerciale, collettiva o sportiva, di esercizio pubblico, ivi
comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali
spettatori. E' concessa ai Comuni la facolta' di ridurre fino al 50%
la superfice Ai per determinate attivita' in cui l'area destinata
alle stesse e' prevalente rispetto a quella riservata al pubblico
(esempio: piste da sci, campi da golf, ecc.) o per quelle funzioni
che non determinano aumento di CU (esempio: punti di servizio
all'interno dei campings, ecc.).
1.5.4 - Criteri generali
Sono gratuite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro e risanamento conservativo, di demolizione, di occupazione
del suolo, mediante deposito di materiali, di eliminazione di
barriere architettoniche, le recinzioni, le opere interne su singole
unita' immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei
prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, la
revisione, l'installazione di impianti tecnologici al servizio di
edifici esistenti e la realizzazione di volumi tecnici,
indispensabili per nuove disposizioni, i parcheggi di pertinenza nel
sottosuolo, le varianti a concessione gia' rilasciate che non
incidano sui parametri urbanistici, sulla destinazione d'uso, sulla
categoria edilizia, non alterino la sagoma e non aumentino le
superfici utili e/o le volumetrie.
Per gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti con
aumento di CU la superficie utile di intervento cui applicare gli
oneri di urbanizzazione e' quella riferita alla parte in aumento; nel
caso di intervento anche sulla parte preesistente, la superficie
utile cui applicare l'onere e' computata ai sensi del precedente
capoverso. Nel caso di suddivisione di una unita' immobiliare in due
o piu' nuove unita', la superficie utile a cui applicare l'onere e'
quella relativa all'UI minore o minori. E', tuttavia, concessa ai
Comuni la facolta' di rendere gratuita tale tipologia di intervento
in determinati ambiti o in presenza di opere edilizie minime (vedi ad
esempio chiusura di una porta) o per operazioni che non comportino
aumento del carico urbanistico ovvero per particolari destinazioni
d'uso. Nell'onere complessivo U=U1+U2 non e' compreso il costo
dell'area di pertinenza di ciascuna opera di urbanizzazione. In caso
di monetizzazione degli standars, tale costo verra' stabilito sulla
base di valori determinati con deliberazione della Giunta comunale.
1.6 Variazione dell'onere
1.6.1 - Tutte le variazioni di cui al presente punto 1.6 sono
deliberate dal Consiglio comunale in sede di determinazione degli
oneri di attuazione delle presenti tabelle e indicazioni procedurali.
1.6.2 - Per particolari ambiti, soggetti a riqualificazione urbana e
specificatamente inseriti nel PPA il Comune puo' ridurre gli oneri di
urbanizzazione secondaria (U2); la misura degli oneri cosi'
determinata non puo' comunque essere inferiore al 30% dei valori di
incidenza prevista dalle presenti tabelle. Tale facolta' puo' essere
estesa anche a centri e frazioni comunali.
1.6.3 - Comuni contermini a citta' capoluogo di provincia possono
decidere l'appartenenza alla stessa classe del capoluogo stesso.
1.6.4 - Per le costruzioni bioclimatiche, ecologiche o, comunque,
realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti, gli oneri di
urbanizzazione secondaria (U2) possono essere ridotti al massimo del
50%.
1.6.5 - Per gli interventi relativi a residenze per anziani e a
strutture socio-assistenziali-sanitarie gli oneri di urbanizzazione
secondaria (U2) possono essere ridotti fino ad un massimo del 50%,
fermo restando la gratuita' degli interventi per strutture pubbliche
o di interesse generale promossi da enti istituzionalmente
competenti. Resta inteso che per gli interventi relativi a residenze
per anziani autosufficienti, che non necessitano di assistenza
sanitaria, si applicano gli oneri delle Tabelle "A", mentre per
quelli relativi a strutture socio-assistenziali con prestazioni di
tipo sanitario gli oneri sono quelli delle Tabelle "B".
1.6.6 - Per le strutture fisse dotate di copertura, destinate a
deposito o ricovero di attrezzature e/o macchine, connesse
all'esercizio di attivita' commerciali all'ingrosso o produttive di
tipo manifatturiero non laboratoriali o agroindustriali, gli oneri di
urbanizzazione sono pari al 30% dei valori di incidenza previsti
dalle Tabelle "C", l'onere cosi' determinato e' riferito all'area
coperta dagli impianti. Per i magazzini di materie prime,
semilavorati e prodotti finiti i Comuni possono applicare una
riduzione degli oneri di urbanizzazione al massimo del 60%. Per le
attivita' nei porti commerciali d'interesse nazionale e' delegata al
Comune la determinazione degli oneri di urbanizzazione dovuti.
1.6.7 - Per gli insediamenti da realizzare su aree ad intervento
edilizio diretto per le quali esista l'impegno a realizzare le opere
di urbanizzazione primaria, sono dovuti gli oneri di urbanizzazione
secondaria (U2), mentre gli oneri di urbanizzazione primaria (U1)
sono dovuti soltanto per le opere non previste nel suddetto impegno
secondo le percentuali indicate nel precedente punto 1.4 e con le
modalita' di cui al successivo punto 1.7.4.
1.6.8 - Per gli interventi all'interno di PEEP e PIP gli oneri di
urbanizzazione sono stabiliti dal Comune in rapporto ai reali costi
di urbanizzazione.
1.6.9 - Per gli interventi di edilizia residenziale convenzionata ai
sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 10/77 e dell'art. 35 della Legge
865/71 non compresi nei PEEP, con esclusione degli edifici
unifamiliari, gli oneri di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria
(U2) possono essere ridotti all'80% dei valori di incidenza previsti
dalle tabelle parametriche a condizione che gli alloggi non superino
i 105 mq. di superficie utile abitabile.
1.6.10 - Per tutti gli interventi relativi ad attivita' artigianali
il Comune puo' ridurre gli oneri di urbanizzazione (U2) al massimo
del 50%.
1.6.11 - Per gli impianti relativi ad attivita' commerciali, svolte
da cooperative di consumo o da dettaglianti in forma associata,
comprese nei piani di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita
di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426, il Comune, sentita la
Commissione di cui alla suddetta legge, applica una riduzione degli
oneri di urbanizzazione secondaria (U2) al massimo del 50% dei valori
di incidenza previsti nelle tabelle parametriche.
1.6.12 - Per gli interventi di edilizia residenziale, dotati di
impianto termico ad energia solare o ad altro sistema di analogo
risparmio energetico, gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2)
sono ridotti del 20%. Il Comune stabilisce le modalita' per
l'accertamento della funzionalita' dell'impianto secondo le norme
vigenti.
1.6.13 - Per gli insediamenti relativi a centri produttivi,
commerciali ed infrastrutturali realizzati da enti, societa' o
imprese, in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 50%,
gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti al 50%.
1.6.14 - Ai fini della concessione gratuita relativa ad opere,
residenziali o non residenziali, da realizzare nelle zone agricole di
cui alla lettera a) dell'art. 9 della Legge 10/77, da rilasciare
all'imprenditore agricolo a titolo principale, il richiedente la
concessione e' tenuto a presentare al Comune apposita certificazione
dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per
territorio dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui
all'art. 12 della Legge 9 maggio 1975, n. 153.
1.6.15 - Il Comune puo' applicare una riduzione massima del 50% degli
oneri di urbanizzazione secondaria (U2) per quegli interventi di
ristrutturazione di edifici che garantiscano un livello di
accessibilita' maggiore rispetto a quello imposto dal DM 14 giugno
1989, n. 236.
1.6.16 - Quando il cambio di destinazione d'uso con opere avviene nei
dieci anni successivi all'ultima concessione edilizia rilasciata, il
Comune, su richiesta dell'interessato, puo' applicare l'aliquota
ridotta corrispondente alla categoria RE senza aumento di CU.
1.6.17 - La trasformazione di una sala cinematografica ad unico
schermo, in sale con piu' schermi, anche se comporta aumento di
superficie utile, non e' soggetta al pagamento degli oneri di
concessione. Il ripristino delle attivita' di esercizio
cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso, anche
se comporta aumento di superficie utilizzabile non costituisce
mutamento di destinazione d'uso ed e' esente dal pagamento degli
oneri di concessione.
Le modalita' e i vincoli per il godimento delle citate esenzioni sono
quelli indicati dalla Legge 1 marzo 1994, n. 153.
1.6.18 - Per le opere di edilizia funeraria la relativa concessione
non e' soggetta al pagamento di alcun onere di urbanizzazione ne' di
contributo afferenti il costo di costruzione.
1.6.19 - Le riduzioni dell'onere contenute nelle presenti tabelle e
indicazioni procedurali sono cumulabili fino ad un massimo del 75%
dell'onere stesso.
1.7 - Realizzazione delle opere di urbanizzazione e contributo
afferente gli oneri di urbanizzazione
1.7.1 - Le opere di urbanizzazione primaria sono di norma attuate dai
concessionari secondo le modalita' e garanzie stabilite dal Comune.
1.7.2 - Nel caso in cui il Comune provveda direttamente alla
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria il concessionario
e' tenuto a cedere gratuitamente al Comune stesso le aree necessarie.
1.7.3. - Nel caso in cui il concessionario realizzi direttamente
tutte o parte delle opere di urbanizzazione poste al diretto servizio
dell'insediamento, il Comune provvedera' ad applicare al
concessionario stesso gli oneri afferenti la quota parte di opere
secondarie non realizzate. Nel caso di parziale realizzazione delle
opere primarie, l'onere sara' determinato in relazione alle
specifiche indicazioni di cui al punto 1.4.
1.7.4 - In merito all'applicazione concreta dell'onere si procede, di
norma, con le modalita' di seguito indicate:
a) per le opere di urbanizzazione primaria, afferenti la parte posta
al diretto servizio dell'insediamento, l'onere:
- e' dovuto, per le opere non realizzate direttamente dal
concessionario, nella misura stabilita dalle tabelle parametriche per
ogni intervento diretto sul territorio;
- e' dovuto, nella misura stabilita dal Comune con deliberazione
consiliare, per gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 9 della
Legge 10/77;
- e' dovuto per tutti gli interventi compresi in strumenti
urbanistici attuativi di iniziativa pubblica;
- non e' dovuto per gli interventi di cui all'art. 9, lettere a), b),
c), d), e), f) e g) della Legge 10/77.
A scomputo totale o parziale dell'onere di urbanizzazione primaria,
il concessionario puo' realizzare direttamente le relative opere ai
sensi del primo capoverso del presente punto 1.7. Qualora l'importo
delle opere realizzate dal concessionario superi l'onere dovuto per
le corrispondenti opere, il Comune puo' applicare uno scomputo fino
alla concorrenza dell'intero onere dovuto;
b) per le opere di urbanizzazione secondaria l'onere:
- e' dovuto, nella misura risultante dalle tabelle parametriche, per
ogni intervento diretto sul territorio;
- e' dovuto dal concessionario finale per la realizzazione delle aree
comprese in strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata, in
misura pari alla differenza fra l'onere corrisposto dal soggetto
attuatore degli strumenti stessi rivalutato in relazione agli indici
ufficiali ISTAT dei costi di costruzione, e l'onere risultante
dall'applicazione delle tabelle parametriche;
- e' dovuto per tutti gli interventi compresi in strumenti
urbanistici attuativi di iniziativa pubblica;
- e' dovuto nella misura stabilita dal Comune per gli interventi di
cui al comma 2 dell'art. 9 della Legge 10/77;
- non e' dovuto per gli interventi di cui all'art. 9, lettere a), b),
c), d), e), f) e g) della Legge 10/77.
1.8 Versamento della quota di contributo di concessione relativa agli
oneri di urbanizzazione
1.8.1 - Nella deliberazione comunale con cui sono determinati gli
oneri di urbanizzazione, i Comuni possono stabilire che una quota non
superiore al 50% del relativo contributo venga corrisposta in corso
d'opera, subordinatamente alla prestazione di garanzie reali o
personali da stabilirsi nella stessa deliberazione, con l'osservanza,
in ogni caso, delle seguenti disposizioni:
a) il debito residuo non puo' essere frazionato in piu' di tre rate
senza interessi, l'ultima delle quali deve avere scadenza entro il
termine assegnato per l'ultimazione dei lavori e, comunque, entro tre
anni dalla data di rilascio della concessione;
b) in caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle scadenze
fissate si applicano le sanzioni di cui all'art. 15, comma 1, della
Legge 10/77, vedi art. 3, Legge 47/85.
1.8.2 - Le garanzie reali o personali devono essere richieste anche
per le quote di contributo afferente il costo di costruzione da
corrispondersi con le modalita' di cui all'art. 11 della Legge 10/77.
Le suddette forme di garanzia sono scelte dal Comune. Le garanzie
personali sono prestate con polizza assicurativa o fidejussione
bancaria. Per quanto concerne le opere eseguite mediante Enti
pubblici (SIP-ENEL-Aziende municipalizzate ecc.) il concessionario
potra' impegnarsi a presentare, entro un anno dall'inizio dei lavori,
copia del contratto stipulato con gli Enti stessi per la
realizzazione delle opere.
(Delibera di Consiglio regionale n. 2792 del 21/4/1980).
1.9 - Aggiornamento delle tabelle parametriche di incidenza degli
oneri di urbanizzazione
Ogni cinque anni la Regione, sulla base dell'indice revisionale
previsto dal DM 22 giugno 1968 per le opere edilizie, aggiorna le
allegate tabelle parametriche.
I Comuni sono tenuti al recepimento dei nuovi valori degli oneri
entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione del
Consiglio regionale.
Le tabelle di cui alla presente delibera sono aggiornate al settembre
1992 in base al criterio indicato.
In caso di aggiornamento che comporti aumenti superiori al 15% i
Comuni possono determinare regimi transitori di graduazione
dell'aggiornamento per le istanze presentate entro 12 e 24 mesi dalla
deliberazione comunale di recepimento dei nuovi valori degli oneri.
2 - ADEMPIMENTI COMUNALI E LORO TERMINI
2.1 - Entro il 31 marzo di ogni anno i Comuni approvano una relazione
consuntiva sui proventi derivanti dalle concessioni e dalle sanzioni
e formulano previsioni in ordine alla destinazione sui proventi
stessi ai sensi dell'art. 12 della Legge 10/77. Nei Comuni obbligati
alla formulazione dei programmi pluriennali di attuazione di cui
all'art. 13 della Legge 10/77 le previsioni di impegno sui proventi
derivanti dalle concessioni e dalle sanzioni sono rapportate alla
durata dei programmi pluriennali stessi.
Con la stessa previsione di impegno il Comune, d'intesa con gli enti
religiosi istituzionalmente competenti, destina la quota percentuale
indicata al punto 1.4 per chiese ed altri edifici per servizi
religiosi, in primo luogo all'acquisizione di aree previste dagli
strumenti urbanistici vigenti per chiese ed altri edifici per servizi
religiosi, da cedere gratuitamente in proprieta' all'ente religioso,
ovvero al rimborso delle spese documentate per l'acquisizione di
dette aree, ed inoltre ad interventi per la costruzione o il
ripristino di attrezzature religiose, con particolare riferimento ai
valori monumentali e storici.
Si intende per attrezzature religiose gli edifici per il culto e le
opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali
per bambini e anziani, le attrezzature per attivita' culturali,
ricreative e sportive.
Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali costruiti con
contributi regionali e comunali non possono essere sottratti alla
loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono
decorsi venti anni dall'erogazione del contributo.
Il vincolo e' trasferito nei registri immobiliari. Esso puo' essere
estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra autorita'
ecclesiastica e autorita' civile erogante, previa restituzione delle
somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione
del termine, e con rivalutazione determinata con le modalita' di cui
all'art. 38 della Legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli
enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero
cattolico in servizio nelle diocesi).
Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.
3 - RILASCIO DI CONCESSIONI PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE O SU
EDIFICI ESISTENTI CON DESTINAZIONE D'USO E/O TIPI DI INTERVENTI
MULTIPLI
Nel caso di interventi unitari che comportino destinazioni d'uso
multiple, la concessione e' data dal Sindaco con atto unico, nel
quale sono specificate le singole destinazioni d'uso, i relativi
oneri e l'eventuale convenzione:
- per la eventuale parte residenziale devono risultare nell'atto di
concessione gli oneri di urbanizzazione ad essa relativi e la quota
afferente il costo di costruzione ovvero l'impegno a stipulare la
convenzione di cui all'art.7 della Legge 10/77, da limitarsi alla
sola parte residenziale;
- per la eventuale parte direzionale o commerciale devono risultare
nell'atto di concessione gli oneri di urbanizzazione e la quota
afferente il costo di costruzione ad essi relativi;
- per la eventuale parte destinata ad attivita' produttive devono
risultare nell'atto di concessione gli oneri di urbanizzazione e
quelli necessari al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti,
nonche' alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le
caratteristiche;
- per gli interventi sugli edifici esistenti gli oneri sono
corrisposti, per le sole parti oggetto dell'intervento, sommando le
tariffe corrispondenti ai singoli tipi di intervento cui e'
sottoposto l'edificio sulla base dei valori indicati dalle tabelle
parametriche.
4 - CATEGORIE DI INTERVENTO SU EDIFICI ESISTENTI
Nella delibera di determinazione degli oneri sul proprio territorio,
il Comune, conformandosi alle disposizioni vigenti, definisce le
categorie di intervento e la loro onerosita' o gratuita'.
5 - DEFINIZIONE DI "EDIFICIO UNIFAMILIARE" AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI
DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 10/77
Per edifici unifamiliari si intendono gli edifici singoli con i
fronti perimetrali esterni direttamente areati e corrispondenti ad un
unico alloggio per un solo nucleo familiare. Per edifici unifamiliari
si intendono altresi' quelli comprendenti un unico alloggio,
direttamente areato e con almeno un fronte esterno, riferito nella
mappa catastale ad una unica particella. Il carattere di edificio
unifamiliare deve essere presente sia prima che dopo l'intervento.
6 - NORME GENERALI
6.1 Ogni Comune, in funzione delle specificita' locali, puo'
ulteriormente articolare le presenti norme nel rispetto dei principi
di carattere generale. In particolare, e' delegata ai Comuni la
regolamentazione dell'applicazione della quota di contributo di
concessione relativa agli oneri di urbanizzazione per quanto non
espressamente disciplinato dalla presente deliberazione.
6.2 Le deliberazioni comunali di recepimento delle presenti norme
vanno inviate per conoscenza alla Regione entro 30 giorni dalla data
di esecutivita'.
6.3 Abbreviazioni e significati delle tabelle parametriche di
incidenza degli oneri di urbanizzazione:
- CU = carico urbanistico;
- Aumento di CU = aumento della superficie utile (Su) anche con
trasformazione di superficie accessoria (Sa) e/o superficie non
residenziale (Snr) in Su e/o variazione della destinazione d'uso, con
o senza trasformazioni fisiche, tra un raggruppamento e l'altro di
categorie di cui all'art. 16 della L.R. 6/95, o tra i sottogruppi
individuati dalle NTA che comporti una maggior quota di standards
urbanistici e/o aumento del numero di unita' immobiliari;
- Zone omogenee A-B-C-D-E-F: corrispondono alle zone territoriali
omogenee di cui all'art. 13 della L.R. 47/78 e successive modifiche;
- D = contributo stabilito dal Comune per il trattamento e lo
smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi;
- S = contributo stabilito dal Comune per la sistemazione dei luoghi
ove ne siano alterate le caratteristiche.
(seguono Allegati)